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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 1978

Cassazione n. 19293/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/06/1978 avverso la sentenza del 28/09/2022 del TRIBUNALE di TORINO/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41751/2022 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Tribunale di Torino, che ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione ai reati al medesimo ascritti; Considerato che il motivo di ricorso, con i quali si lamenta il vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., è inammissibile giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/06/1978 avverso la sentenza del 28/09/2022 del TRIBUNALE di TORINO/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41751/2022 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Tribunale di Torino, che ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione ai reati al medesimo ascritti; Considerato che il motivo di ricorso, con i quali si lamenta il vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., è inammissibile giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile
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