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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 25700/2025

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9069/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliato in R oma, via G. Nicoteran. 31, presso lo studio del l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] T [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, via Gramsci n. 54 , presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso il decreto cron. n. 596 /20 1 9 de l Tribunale di Roma , depositatoil 7.2 . 20 1 9 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.9.2025dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il difensor e del la ricorrente ha depositato in data 14.5.2025dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dalla parte personalmente e – per accettazione – dal controricorrente e dal suo difensore; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto per effetto della dichiarazione di rinuncia della ricorrente accettata dal controricorrente; ritenutoche in caso di rinuncia accettata non si dà luogo a decisione sulle spese di lite (art. 391, comma 4, c.p.c.) ; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione; P.Q.M dichiara l’estinzione del processo.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9069/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliato in R oma, via G. Nicoteran. 31, presso lo studio del l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] T [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, via Gramsci n. 54 , presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso il decreto cron. n. 596 /20 1 9 de l Tribunale di Roma , depositatoil 7.2 . 20 1 9 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.9.2025dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il difensor e del la ricorrente ha depositato in data 14.5.2025dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dalla parte personalmente e – per accettazione – dal controricorrente e dal suo difensore; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto per effetto della dichiarazione di rinuncia della ricorrente accettata dal controricorrente; ritenutoche in caso di rinuncia accettata non si dà luogo a decisione sulle spese di lite (art. 391, comma 4, c.p.c.) ; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione; P.Q.M dichiara l’estinzione del processo. Così deciso in Rom
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