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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 46125/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 134-24763/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell'interesse rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione agli artt. 110 e 648 bis cod. pen. (per Lovergine), nonché la violazione di legge e la carenza motivazione in ordine agli artt. 192, 648 bis, 42, 43 e 648 cod. pen. (per Acri), sono indeducibili poiché tutti fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda , in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in ordine alla pluralità di elementi - tutt'altro che indiziari - comprovanti la penale responsabilità dei ricorrenti ex art. 648 bis cod. pen., la cui prova certa ha consentito di escludere la sussumibilità dei fatti nella più lieve ipotesi di cui all'art. 648 cod. pen.); che tali motivi sono, peraltro, manifestamente infondati poiché l'asserito difetto e/o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emerge dalla lettura dell'analitica motivazione del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 134-24763/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell'interesse rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione agli artt. 110 e 648 bis cod. pen. (per Lovergine), nonché la violazione di legge e la carenza motivazione in ordine agli artt. 192, 648 bis, 42, 43 e 648 cod. pen. (per Acri), sono indeducibili poiché tutti fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda , in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in ordine alla pluralità di elementi - tutt'altro che indiziari - comprovanti la penale responsabilità dei ricorrenti ex art. 648 bis cod. pen., la cui prova certa ha consentito di escludere la sussumibilità dei fatti nella più lieve ipotesi di cui all'art. 648 cod. pen.); che tali motivi sono, peraltro, manifestamente infondati poiché l'asserito difetto e/o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emerge dalla lettura dell'analitica motivazione del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 46125/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris