CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2020
Cassazione n. 42961/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA A.,t_ sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIA(dato avviso alle particr dita la relazione s lta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] Carlos_ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza emessa il 02/03/2020 con la quale la Corte di Appello di Venezia ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Treviso per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen. (possesso di una carta di identità falsa), dolendosi dell'omesso riconoscimento del reato impossibile e dell'omessa riqualificazione nel reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto è stato proposto personalmente dall'imputato, successivamente alla I. 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore il 3 agosto 2017), che, novellando l'art. 613 comma 1 cod. proc. pen., ha escluso che il ricorso per cassazione possa essere presentato dalla parte personalmente. Al riguardo, distinguendo la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui "il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello,Rv. 272010). Peraltro, è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (ex multis, Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 4.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di € 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2020 Il Consigliere esten