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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 ottobre 2025

Cassazione n. 12214/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratoregenerale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto delricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 09 ottobre 2025 il Tribunale disorveglianza di Bari ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversoil provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Foggia ha dichiaratoinammissibile l'istanza di concessione della liberazione anticipata per il periododal 08/03/2021 al 12/09/2022, per non essere tale frazione di pena indicata neltitolo.Secondo il Tribunale, il magistrato di sorveglianza ha correttamente presopena, asseritamente un presofferto utilizzato, per fungibilità, in relazione ad altrotitolo, e il detenuto deve proporre un incidente di esecuzione finalizzato adottenere la modifica del provvedimento di esecuzione di pena, non potendo ilmagistrato di sorveglianza modificarlo autonomamente, inserendo un segmentodi pena non riportato dal pubblico ministero.

La giurisprudenza citata nelreclamo non è applicabile, perché afferma la valutabilità del presofferto, anchese utilizzato per fungibilità, ma non nella fase esecutiva.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.2.1.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio dellamotivazione, per l'erronea applicazione di principi giurisprudenziali consolidati.L'ordinanza non applica i principi giurisprudenziali in tema di fungibilità eliberazione anticipata, da ultimo espressi nella sentenza n. 39288 del25/10/2024 della Corte di cassazione, secondo cui il periodo di detenzioneespiato dopo la commissione del reato in esecuzione deve essere valutato ai finidel beneficio, anche se utilizzato in fungibilità per l'espiazione di altro titolo e nonsia, perciò, compreso nel cumulo in esecuzione, come verificatosi in questo caso,in cui la custodia cautelare è stata sofferta proprio in relazione ad uno deiprocedimenti oggetto dell'esecuzione.2.2.

Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine aglielementi probatori acquisiti al fascicolo.L'ordinanza ha omesso di valutare il decreto di computo della custodiacautelare emesso dalla Procura generale di Venezia, da cui risulta che dettacustodia è stata sofferta per il periodo indicato dal ricorrente, e in relazione aduno dei due procedimenti la cui condanna è in esecuzione.2.3.

Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in materia dirispetto del diritto al contraddittorio.Il Tribunale di sorveglianza ha violato il principio del contraddittorio el'obbligo di motivazione, in quanto non si è confrontato con le argomentazionidedotte nel reclamo e con la giurisprudenza di legittimità citata, fornendo unamotivazione meramente assertiva.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2.

Il ricorrente lamenta, nei tre motivi del suo ricorso, l'omessa applicazionedei principi giurisprudenziali che affermano l'applicabilità della liberazioneanticipata ai periodi di carcerazione sofferti dopo la commissione del reato la cuicondanna è in esecuzione, anche se utilizzati in fungibilità per l'espiazione dialtro titolo.

Nel suo caso, infatti, la pena in espiazione sarebbe relativa allacondanna per un reato per il quale egli ha subito una custodia cautelare,dapprima in carcere e poi agli arresti domiciliari, dal 08/03/2021 al 12/09/2022,che è stata imputata, per fungibilità, ad una diversa condanna, emessa dallaCorte di appello di Venezia il 05/10/2020 e divenuta definitiva il 08/06/2022, lacui pena è stata dichiarata interamente espiata anche applicando ad essa ilpredetto periodo detentivo, relativo alla custodia cautelare sopra indicata.L'ordinanza impugnata, però, non ha negato l'applicabilità di tali principi, néha negato l'astratta concedibilità della liberazione anticipata per il periodocontestato, ma ha respinto il reclamo esclusivamente sulla base del rispetto dellecompetenze e dei poteri del magistrato di sorveglianza.

Il Tribunale disorveglianza ha affermato, infatti, che «il magistrato di sorveglianza nel proprioprovvedimento si è correttamente limitato a prendere atto della omessaindicazione, nel cumulo in espiazione, del segmento di presofferto indicato dalladifesa», ed ha ritenuto corretta tale decisione, stante la mancanza di autonomiadel magistrato di sorveglianza, che non può disattendere il contenuto del titoloesecutivo, attingendo aliunde le informazioni sulle quali fondare le propriedecisioni.

In questo caso, secondo quanto precisato nell'ordinanza impugnata, ilcumulo predisposto in data 13 novembre 2024 dal Procuratore Generale dellaCorte di appello di Bari non riporta il periodo di detenzione indicato dalricorrente, neppure quale porzione di pena già espiata a seguito di applicazioneper fungibilità, per cui legittimamente il magistrato di sorveglianza non ne hatenuto conto, ignorandone, formalmente, l'esistenza.3.

La decisione del Tribunale di sorveglianza è corretta, in quanto conformealla normativa e ai poteri del magistrato di sorveglianza che, nel valutare laconcedibilità della liberazione anticipata, deve necessariamente attenersi aiperiodi di detenzione indicati nel titolo in esecuzione, non avendo il potere né didisattenderlo né di modificarlo, e neppure di integrarlo con altri provvedimenti,emessi da altra autorità giudiziaria (si veda, per una questione analoga, Sez. 1,n. 9287 del 01/12/2006, dep. 2007, Rv. 236234).Il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti deve essere emesso dalpubblico ministero, e deve comprendere tutte le pene ancora in corso diespiazione nonché quelle già espiate, in particolare quelle espiate a seguito difungibilità, se la loro indicazione, così come l'indicazione dei periodi di detenzionegià applicati, possa risultare utile per la concessione dei benefici penitenziari.Questa Corte, infatti, ha costantemente affermato che «Ai fini dell'esecuzione dipene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che nonrisultino ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anchequelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criteriomoderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vistadella maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali beneficipenitenziari. (Fattispecie relativa a richiesta del condannato di inserire nelcumulo la condanna relativa a reato commesso prima dell'inizio dell'esecuzionedelle pene concorrenti ed espiata precedentemente alla commissione dell'ultimodei reati del cumulo, motivata dal condannato con l'interesse a fruire di unperiodo di liberazione anticipata speciale)» (Sez. 1, n. 26601 del 07/05/2024,Rv.286604).

Questa sentenza, che si conforma alle analoghe decisioniprecedenti (vedi Sez. 1, n. 7345 del 05/12/2006, dep. 2007, Rv. 236235; Sez.1, n. 27569 del 23/06/2010, Rv. 247732; Sez. 1, n. 2027 del 27/03/2018, Rv.273141), ha infatti precisato che l'inserimento nel cumulo anche di pene giàespiate risponde, nei casi in cui dal calcolo di tali pene possa discendere unriflesso utile su quelle ancora in espiazione, a principi di ragionevolezza eduniformità di trattamento aventi rilevanza costituzionale, e che perciò «ipresupposti del concorso di pene vanno determinati con riguardo alla data dicommissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi dicarcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano stateeseguite in anticipo rispetto ad altre per casuali vicende processuali o esecutive».4.

Nel caso di specie, pertanto, l'avvenuta espiazione della pena a seguitodell'applicazione ad altra condanna del periodo sofferto in esecuzione di unamisura cautelare, per fungibilità, non impedisce l'inserimento di detto periodo nelcumulo delle pene ancora in espiazione, pur indicandolo quale periodo giàespiato, stante la sua potenziale utilità per l'accoglimento della richiesta diliberazione anticipata.

Tale inserimento, anzi, è necessario affinché dettoperiodo possa essere valutato dal magistrato di sorveglianza ai fini dellaconcessione del beneficio in questione: come precisato dal Tribunale disorveglianza, deve essere eventualmente promosso un incidente di esecuzioneper la modifica del provvedimento di cumulo, spettando al giudicedell'esecuzione, e non al magistrato di sorveglianza, verificare la sua correttezzae provvedere, se vi sono i necessari presupposti, all'inserimento in esso delperiodo in questione.Il ricorso non si confronta, in realtà, con la decisione adottata dal Tribunaledi sorveglianza, che non attiene alla sussistenza o meno del diritto del ricorrentead ottenere la valutazione anche di detto periodo ai fini della concessione dellaliberazione anticipata, ma ha solo ribadito i limiti del potere valutativo delmagistrato di sorveglianza.

Il suo richiamo alla sentenza di questa Corte Sez. 1,n. 39288 del 25/10/2024 è pertanto eccentrico rispetto al contenuto delprovvedimento impugnato, nel quale sono assenti i vizi di violazione di legge e diomessa motivazione contestati dal ricorrente.5.

Per le ragioni esposte il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, e ilricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 13 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratoregenerale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto delricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza emessa in data 09 ottobre 2025 il Tribunale disorveglianza di Bari ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversoil provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Foggia ha dichiaratoinammissibile l'istanza di concessione della liberazione anticipata per il periododal 08/03/2021 al 12/09/2022, per non essere tale frazione di pena indicata neltitolo.Secondo il Tribunale, il magistrato di sorveglianza ha correttamente presopena, asseritamente un presofferto utilizzato, per fungibilità, in relazione ad altrotitolo, e il detenuto deve proporre un incidente di esecuzione finalizzato adottenere la modifica del provvedimento di esecuzione di pena, non potendo ilmagistrato di sorveglianza modificarlo autonomamente, inserendo un segmentodi pena non riportato dal pubblico ministero. La giurisprudenza citata nelreclamo non è applicabile, perché afferma la valutabilità del presofferto, anchese utilizzato per fungibilità, ma non nella fase esecutiva.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio dellamotivazione, per l'erronea applicazione di principi giurisprudenziali consolidati.L'ordinanza non applica i principi giurisprudenziali in tema di fungibilità eliberazione anticipata, da ultimo espressi nella sentenza n. 39288 del25/10/2024 della Corte di cassazione, secondo cui il periodo di detenzioneespiato dopo la commissione del reato in esecuzione deve essere valutato ai finidel beneficio, anche se utilizzato in fungibilità per l'espiazione di altro titolo e nonsia, perciò, compreso nel cumulo in esecuzione, come verificatosi in questo caso,in cui la custodia cautelare è stata sofferta proprio in relazione ad uno deiprocedimenti oggetto dell'esecuzione.2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine aglielementi probatori acquisiti al fascicolo.L'ordinanza ha omesso di valutare il decreto di computo della custodiacautelare emesso dalla Procura generale di Venezia, da cui risulta che dettacustodia è stata sofferta per il periodo indicato dal ricorrente, e in relazione aduno dei due procedimenti la cui condanna è in esecuzione.2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in materia dirispetto del diritto al contraddittorio.Il Tribunale di sorveglianza ha violato il principio del contraddittorio el'obbligo di motivazione, in quanto non si è confrontato con le argomentazionidedotte nel reclamo e con la giurisprudenza di legittimità citata, fornendo unamotivazione meramente assertiva.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2. Il ricorrente lamenta, nei tre motivi del suo ricorso, l'omessa applicazionedei principi giurisprudenziali che affermano l'applicabilità della liberazioneanticipata ai periodi di carcerazione sofferti dopo la commissione del reato la cuicondanna è in esecuzione, anche se utilizzati in fungibilità per l'espiazione dialtro titolo. Nel suo caso, infatti, la pena in espiazione sarebbe relativa allacondanna per un reato per il quale egli ha subito una custodia cautelare,dapprima in carcere e poi agli arresti domiciliari, dal 08/03/2021 al 12/09/2022,che è stata imputata, per fungibilità, ad una diversa condanna, emessa dallaCorte di appello di Venezia il 05/10/2020 e divenuta definitiva il 08/06/2022, lacui pena è stata dichiarata interamente espiata anche applicando ad essa ilpredetto periodo detentivo, relativo alla custodia cautelare sopra indicata.L'ordinanza impugnata, però, non ha negato l'applicabilità di tali principi, néha negato l'astratta concedibilità della liberazione anticipata per il periodocontestato, ma ha respinto il reclamo esclusivamente sulla base del rispetto dellecompetenze e dei poteri del magistrato di sorveglianza. Il Tribunale disorveglianza ha affermato, infatti, che «il magistrato di sorveglianza nel proprioprovvedimento si è correttamente limitato a prendere atto della omessaindicazione, nel cumulo in espiazione, del segmento di presofferto indicato dalladifesa», ed ha ritenuto corretta tale decisione, stante la mancanza di autonomiadel magistrato di sorveglianza, che non può disattendere il contenuto del titoloesecutivo, attingendo aliunde le informazioni sulle quali fondare le propriedecisioni. In questo caso, secondo quanto precisato nell'ordinanza impugnata, ilcumulo predisposto in data 13 novembre 2024 dal Procuratore Generale dellaCorte di appello di Bari non riporta il periodo di detenzione indicato dalricorrente, neppure quale porzione di pena già espiata a seguito di applicazioneper fungibilità, per cui legittimamente il magistrato di sorveglianza non ne hatenuto conto, ignorandone, formalmente, l'esistenza.3. La decisione del Tribunale di sorveglianza è corretta, in quanto conformealla normativa e ai poteri del magistrato di sorveglianza che, nel valutare laconcedibilità della liberazione anticipata, deve necessariamente attenersi aiperiodi di detenzione indicati nel titolo in esecuzione, non avendo il potere né didisattenderlo né di modificarlo, e neppure di integrarlo con altri provvedimenti,emessi da altra autorità giudiziaria (si veda, per una questione analoga, Sez. 1,n. 9287 del 01/12/2006, dep. 2007, Rv. 236234).Il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti deve essere emesso dalpubblico ministero, e deve comprendere tutte le pene ancora in corso diespiazione nonché quelle già espiate, in particolare quelle espiate a seguito difungibilità, se la loro indicazione, così come l'indicazione dei periodi di detenzionegià applicati, possa risultare utile per la concessione dei benefici penitenziari.Questa Corte, infatti, ha costantemente affermato che «Ai fini dell'esecuzione dipene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che nonrisultino ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anchequelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criteriomoderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vistadella maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali beneficipenitenziari. (Fattispecie relativa a richiesta del condannato di inserire nelcumulo la condanna relativa a reato commesso prima dell'inizio dell'esecuzionedelle pene concorrenti ed espiata precedentemente alla commissione dell'ultimodei reati del cumulo, motivata dal condannato con l'interesse a fruire di unperiodo di liberazione anticipata speciale)» (Sez. 1, n. 26601 del 07/05/2024,Rv.286604). Questa sentenza, che si conforma alle analoghe decisioniprecedenti (vedi Sez. 1, n. 7345 del 05/12/2006, dep. 2007, Rv. 236235; Sez.1, n. 27569 del 23/06/2010, Rv. 247732; Sez. 1, n. 2027 del 27/03/2018, Rv.273141), ha infatti precisato che l'inserimento nel cumulo anche di pene giàespiate risponde, nei casi in cui dal calcolo di tali pene possa discendere unriflesso utile su quelle ancora in espiazione, a principi di ragionevolezza eduniformità di trattamento aventi rilevanza costituzionale, e che perciò «ipresupposti del concorso di pene vanno determinati con riguardo alla data dicommissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi dicarcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano stateeseguite in anticipo rispetto ad altre per casuali vicende processuali o esecutive».4. Nel caso di specie, pertanto, l'avvenuta espiazione della pena a seguitodell'applicazione ad altra condanna del periodo sofferto in esecuzione di unamisura cautelare, per fungibilità, non impedisce l'inserimento di detto periodo nelcumulo delle pene ancora in espiazione, pur indicandolo quale periodo giàespiato, stante la sua potenziale utilità per l'accoglimento della richiesta diliberazione anticipata. Tale inserimento, anzi, è necessario affinché dettoperiodo possa essere valutato dal magistrato di sorveglianza ai fini dellaconcessione del beneficio in questione: come precisato dal Tribunale disorveglianza, deve essere eventualmente promosso un incidente di esecuzioneper la modifica del provvedimento di cumulo, spettando al giudicedell'esecuzione, e non al magistrato di sorveglianza, verificare la sua correttezzae provvedere, se vi sono i necessari presupposti, all'inserimento in esso delperiodo in questione.Il ricorso non si confronta, in realtà, con la decisione adottata dal Tribunaledi sorveglianza, che non attiene alla sussistenza o meno del diritto del ricorrentead ottenere la valutazione anche di detto periodo ai fini della concessione dellaliberazione anticipata, ma ha solo ribadito i limiti del potere valutativo delmagistrato di sorveglianza. Il suo richiamo alla sentenza di questa Corte Sez. 1,n. 39288 del 25/10/2024 è pertanto eccentrico rispetto al contenuto delprovvedimento impugnato, nel quale sono assenti i vizi di violazione di legge e diomessa motivazione contestati dal ricorrente.5. Per le ragioni esposte il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, e ilricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 13 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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