CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 1973
Cassazione n. 28225/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/02/1973 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti e tre i motivi di ricorso si presentano come la mera reiterazione degli identici motivi d'impugnazione presentati con il gravame, affrontati dalla corte di appello, che: in relazione alla individuazione dei beni indebitamente appropriati, ha spiegato che la mancanza di un elenco non pregiudicava la prova sul punto, che si fondava sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; ha negato la configurabilità della causa di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., osservando che la sottrazione di decine di pezzi di attrezzatura aziendale e il tradimento alla fiducia riposta sull'imputato non consentivano di ritenere il fatto di speciale tenuità; ha spiegato, quanto alle statuizioni civili, che il danno era stato correttamente quantificato, avendo riguardo alla preclusa possibilità di stipulare altro contratto di locazione e al danno morale. ribadito che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17