CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 49649/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SEMPLIFICATA SENTENZA Sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di Appello di Bologna nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 gennaio 1977 Avverso la sentenza resa il 14 Marzo 2023 dal tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ravenna ha revocato l'ordinanza di sospensione del processo in ragione della ritenuta irreperibilità] dell'imputato e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione ascrittogli accertato il 19 ottobre 2013, in quanto esinto per intervenuta prescrizione 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna deducendo: violazione degli articoli 157, 159, 160 e 161 ultimo comma cod.pen. e 424 cod. proc.pen. poiché il tribunale ha erroneamente dichiarato la presc:rizione del delitto di ricettazione ascritto all'imputato irreperibile, ritenendo che il termine di prescrizione massimo fosse spirato il 19 ottobre 2022, in relazione ad un reato commesso il 19 ottobre 2013, ossia dopo appena 9 anni dalla consumazione, serza considerare che il termine ordinario di prescrizione del diritto di ricettazione è di 8 anni dalla data del commesso reato e quello prorogato ex art. 161 cod.pen. è di dieci anni. Nel capo di imputazione è stata riportata anche l'aggravante della recidiva reiterata infraquinquennale che in quanto circostanza ad effetto speciale incide sul calcolo della prescrizione e comporta ai fini del termine ex art. 157 cod.pen. un aumento di 2/3 della pena base, sicché il termine ordinario di prescrizione del reato di ricettazione così come contestato è di complessivi 13 anni e quattro mesi, con scadenza al 19 Febbraio 2027, senza considerare eventuali atti interruttivi e sospensioni dei termini di prescrizione per la irreperibilità dell'imputato. Osserva altresì il ricorrente che anche a non voler ritenere la recidiva il delitto di ricettazione non sarebbe prescritto perché il solo aumento di un quarto per l'atto interruttivo e di un ulteriore quarto per la sospensione del processo comporterebbe il decorso della prescrizione al 19 ottobre 2020. 3.11 ricorso è fondato. Le considerazioni esposte dal Procuratore generale sono del tutto condivisibili e devono ritenersi qui richiamate. Il tribunale ha anticipato in maniera ingiustificata il termine cli maturazione della prescrizione del reato di ricettazione, omettendo di considerare l'aggravante ad effetto speciale, così incorrendo in violazione di legge. 4. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ravenna per il giudizio. Roma 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D la [OSCURATO:PERSONA]