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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 19387/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 04/03/2021 della Corte di appello di Cagliari, che ha riformato la sentenza in data 11/02/2020 del Tribunale di Cagliari, dichiarando estinti per prescrizione i reati contestati ai capi A), B), C), D) ed I) e rideterminando la pena inflitta per i reati per cui ha confermato la condanna e contestati ai capi E) (truffa), F) (tentativo di truffa), G) (476 e 482, cod.pen.), e 3) (art. 468, cod.pen.).

Deduce:

1.1. "Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (n. 1 lett. e) dell'art. 606 del c.p.p. e non sottoposti a esame critico".

1.2. Sono pervenute memoria a sostegno del ricorso.

2. Si è altresì costituita la parte civile Comune di Iglesias che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado di giudizio.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché aspecifico e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.

2.1. Anzitutto, va rilevato come con il motivo di ricorso vengono congiuntamente e genericamente e indistintamente denunciati i vizi di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

A tale riguardo va ricordato che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Così, Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata).

2.2. A ciò si aggiunga che le argomentazioni diffusamente esposte nel ricorso propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, esplicitate con una motivazione lineare e adeguata, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

4. Va, infine, disattesa la richiesta avanzata dalla parte civile, di liquidazione delle spese di patrocinio nel giudizio di Cassazione.

A tal proposito va rimarcato che la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali quando abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.

Tale attività non si rinviene nel caso in esame, dove la richiesta di rifusione delle spese è accompagnata da una generica e apodittica richiesta di conferma della sentenza della Corte di appello, priva di alcuna argomentazione a supporto di tale conclusione.

Da ciò discende che la richiesta di liquidazione non può avere alcun seguito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est.

Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 04/03/2021 della Corte di appello di Cagliari, che ha riformato la sentenza in data 11/02/2020 del Tribunale di Cagliari, dichiarando estinti per prescrizione i reati contestati ai capi A), B), C), D) ed I) e rideterminando la pena inflitta per i reati per cui ha confermato la condanna e contestati ai capi E) (truffa), F) (tentativo di truffa), G) (476 e 482, cod.pen.), e 3) (art. 468, cod.pen.). Deduce: 1.1. "Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (n. 1 lett. e) dell'art. 606 del c.p.p. e non sottoposti a esame critico". 1.2. Sono pervenute memoria a sostegno del ricorso. 2. Si è altresì costituita la parte civile Comune di Iglesias che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado di giudizio. 2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché aspecifico e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. Anzitutto, va rilevato come con il motivo di ricorso vengono congiuntamente e genericamente e indistintamente denunciati i vizi di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. A tale riguardo va ricordato che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Così, Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata). 2.2. A ciò si aggiunga che le argomentazioni diffusamente esposte nel ricorso propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, esplicitate con una motivazione lineare e adeguata, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4. Va, infine, disattesa la richiesta avanzata dalla parte civile, di liquidazione delle spese di patrocinio nel giudizio di Cassazione. A tal proposito va rimarcato che la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali quando abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. Tale attività non si rinviene nel caso in esame, dove la richiesta di rifusione delle spese è accompagnata da una generica e apodittica richiesta di conferma della sentenza della Corte di appello, priva di alcuna argomentazione a supporto di tale conclusione. Da ciò discende che la richiesta di liquidazione non può avere alcun seguito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente
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