CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 28986/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22728-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] pubblico Personale docente e ATA Reiterazione contratti a tempo determinato R.G.N.22728/2017 Cron. Rep. Ud.12/07/2022 CC avverso la sentenza n. 176/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 21/03/2017 R.G.N. 279/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Torino, adita dal Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA], dell’Università e della Ricerca, ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva accolto il ricorso degli originari ricorrenti e, riconosciuta la reiterazione abusiva dei contratti a tempo determinato, aveva condannato il Ministero al risarcimento dei danni; 2. il giudice d’appello, rilevato che gli appellati,ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],erano stati immessi in ruolo, ha così provveduto: «in parziale accoglimento dell’appello, respinge le domande proposte con il ricorso introduttivo relativi alla illegittimità dei contratti a termine ad eccezione di quella proposta da [OSCURATO:PERSONA] infavore della quale ridetermina la condanna del MIUR nell’importo di tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto dell’anno scolastico 2005/2006»; 3. la Corte distrettuale ha ritenuto assorbente il principio, enunciato da Cass. n. 22552/2016, secondo cui l’intervenuta stabilizzazione è idonea a sanzionare debitamente l’abuso eda cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, con la conseguenza che il risarcimento del danno può essere riconosciuto solo in presenza di specifiche allegazioni in merito all’esistenza di danni ulteriori,diversi rispetto a quelli già riparati dall’immissione in ruolo; 3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe,sulla base di quattro motivi, ai quali ha opposto difese il MIUR con tempestivo controricorso; 4. in prossimità dell’adunanza camerale i ricorrenti, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA],hanno depositato atto di rinuncia ed hanno chiesto alla Corte di dichiarare «l’estinzione del processo con conseguente compensazione delle spese di lite». [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione del considerando n. 16 dell'art. 2 della Direttiva del Consiglio 1999/70/CE nonché del preambolo (commi 2, 3, 4, dei punti 6, 7, 10 delle considerazioni generali, della clausola 1 lett. B ), della clausola 2 punto 1, della clausola 5 punto 1) dell'[OSCURATO:PERSONA] CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito e allegato alla [OSCURATO:PERSONA] 1999/70/CE -Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 4, 5 (commi 4 e 4 bis), 10, 11 del d. lgs. n. 368/2001, anche in combinato disposto con l'art. 4 dellalegge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 124 - permanenza del diritto anche in ipotesi di immissione in ruolo»; 1.1. contestano l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui le stabilizzazioni, intervenute in forza del meccanismo del cosiddetto doppio canale,costituiscono misura adeguata a sanzionare l’abusivo ricorso ad una successione di contratti a termine e sostengono che siffatta conclusione contrasta con i principi dettati dalla direttiva 1999/70/CE,come interpretati dalla Corte di Giustizia, la quale, con la sentenza Mascolo, ha rilevato l’aleatorietà della misura della stabilizzazione e la conseguente assenza di forza dissuasiva e di effettività; 2. la seconda censura, ricondotta sempre al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., denuncia, sotto altro profilo, la violazione e/o falsa applicazione della direttiva 99/70/Ce e dell’accordo quadro alla stessa allegato nonché la violazione «dell’obbligo internazionale derivante all’Italia dall’art. 6/1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo »; 2.1. i ricorrenti insistono nel sostenere che l’immissione in ruolo non integra una misura sufficientemente effettiva e dissuasiva e, pertanto, in presenza di un ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato successivi, deve essere riconosciuto quanto meno il risarcimento del danno, anche al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati; 3. il terzo motivo denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione della Direttiva, dell’[OSCURATO:PERSONA], del d.lgs. n. 368/2001 nonché dell’art. 2697 cod. civ. perché, ai fini del risarcimento del danno, è sufficiente allegare l’illegittima reiterazione del rapporto a tempo determinato, atteso che il diritto dell’Unione impone l’effettività della tutela, non assicurata allorquando venga posto a carico della parte un onere probatorio che di fatto paralizza l’esercizio del diritto; 4. con la quarta censura è denunciata la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. perché, si sostiene, il Ministero, virtualmente soccombente, doveva essere condannato al pagamento delle spese di lite; 5. infine i ricorrenti formulano istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e richiamano l’ordinanzadella Corte di Appello di Trento, pronunciata in fattispecie analoga, per sostenere che il danno prodotto dalla abusiva reiterazione dei rapporti a termine deve essere risarcito,in quanto l’immissione in ruolo ed anche la stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 107/2015 non costituiscono misure proporzionate, dissuasive, idonee a garantire la piena efficacia dell’[OSCURATO:PERSONA]; 6. è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 6.1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte; 6.2. l’art. 390 cod. proc. civ., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; 6.3. in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata,perché significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità (Cass. n. 17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass.n. 26840/2018; Cass. S.U. n. 3876/2010); 6.4. sulla base dei richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dai litisconsorti indicati al punto 6 , perché gli atti di rinuncia, sottoscrittidalle parti personalmente e dal difensore, non risultanonotificati all’Avvocatura Generale dello Stato; 7. quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] detto che i primi tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logico-giuridica, prospettano questioni sulle quali questa Corte si è già più volte pronunciata con ordinanze (cfr. fra le tante Cass. n. 10650/2021, Cass. n. 18344/2020, Cass. n. 23050/2020, Cass. n. 23051/2020) alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 7.1. le decisioni citate si pongono nel solco già tracciato da Cass.nn. 3472 e 3474 del 2020 che, nel ribadire i principi enunciati con le sentenze nn. 22552/2016 e 22556/2016, hanno affermato che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personaleATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione inruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto»; 7.2. non si può dare seguito alla sollecitazione contenuta a pag. 13 del ricorso atteso che «il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un acte claireche, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale» (Cass. n. 14828/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata); 8. inammissibile è il quarto motivo perché, come già affermato da questa Corte in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa ( Cass. n. 13970/2020 e Cass. n. 8456/2021), il giudice d’appello, nel compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio, ha esercitato il potere discrezionale allo stesso conferito dall’art. 92 cod. proc. civ., che non può essere sindacato in sede di legittimità qualora non risulti violato il principio della soccombenza, secondo cui la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento dellespese stesse; 9. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensatefra tutte le parti, in considerazione del comportamento processuale dei rinuncianti nonché dell'oggettiva incertezza interpretativa, ancora sussistente al momento della notifica del ricorso, antecedente alla pronuncia della Corte Ue 8 maggio 2019 in causa C- 494/17, Rossato , sull’incidenza dell’avvenuta immissione in ruolo; 10. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; 11. le richiamate condizioni processuali non ricorrono, invece, quanto alla posizione degli altri ricorrentiperché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenzadi interesse per tutti i ricorrenti ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA]. Respinge il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e compensa integralmente fra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte diMa