CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 30757/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAat-o—àVviso alre part" udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contestano la carenza di motivazione rispetto al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., a fronte dell'accordo delle parti recepito dalla sentenza emessa il 6 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Caltanissetta che, in riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Enna del 25 giugno 2019, ha rideterminato le pene irrogate agli imputati, chiamati a rispondere di una pluralità di episodi del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertati a Villarosa tra l'ottobre e il dicembre 2018; Considerato che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr. Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), profili questi non ravvisabili nella vicenda per cui si procede; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., i ricorsi odierni, peraltro non specifici e assertivi, devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20