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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16539/2026

Testo disponibile della fonte

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e, giusta procura in atti;- ricorrente –controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato.- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado diCampania n. 6717/2024 depositata il 28/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12469/2025Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 16539/2026Data pubblicazione 27/05/20261. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ha impugnato l’atto di contestazione di violazionitributarie e di irrogazione della sanzione tributaria prot. 27788/RU del24.6.2022, con cui gli sono state comminate le sanzioni previste dall’art.303, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) del d.P.R. n. 43 del 1973, incombinato disposto con gli artt. 7 e 12, comma 1, del decreto legislativo n.472 del 1997, per un importo complessivo pari a €

2.019.500. L’atto èconseguente all’avviso di rettifica dell’accertamento prot. 27785/RU del24.6.2022, emesso dall’Agenzia delle Dogane e portante rettifica delledichiarazioni di importazione effettuate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodo dal12.11.2018 al 4.8.2021, con conseguente accertamento di maggiori dirittia titolo di dazio convenzionale, dazio antidumping e dazio compensativo,oltre IVA.2.

La controversia trae origine dalla rettifica operata sulle dichiarazionidoganali della società [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito del deposito di una fonte diinnesto rappresentata da una indagine dell’OLAF (confluita nelprocedimento penale RGNR n. 51/2021) con cui era stato accertato che lasocietà era solita importare parti di biciclette, aventi origine e provenienzacinese, dichiarandole in modo difforme rispetto a quanto previsto dalleRegole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata, di cuiall’Allegato I del regolamento CEE n. 2658/1987 del Consiglio, relativo allanomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.

Sullascorta di tale indagine l’ADMO, avendo riscontrato che si trattava dibiciclette a pedalata assistita dotate di tutte le loro parti, fatta eccezioneper le gomme e le ruote, e facendo applicazione della Regola Generale n.2a, ha riclassificato la merce importata da [OSCURATO:SOCIETA]., sussumendolasotto il codice TARIC 8711601000, corrispondente alle biciclette a pedalataassistita, e applicando il dazio convenzionale nella misura del 6,00%, ildazio antidumping definitivo nella misura del 62,10% e a daziocompensativo definitivo nella misura del 17,20%.Numero registro generale 12469/2025Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 16539/2026Data pubblicazione 27/05/20263.

Con sentenza n. 14361/31/2023, depositata il 24.10.2023, la Corte diGiustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha accolto il ricorso propostodal ricorrente, con compensazione delle spese di lite.4.

Avverso la sentenza ha interposto appello l’Agenzia delle Dogane,mentre D’Orazio ha proposto appello incidentale.5.

Con la sentenza n. 6717/22/2024 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in data28.11.2024, la Corte di Giustizia di secondo grado della Campania haaccolto l’appello principale dell’Agenzia, rigettato quello incidentale ecompensato le spese del doppio grado di giudizio.6.

La CGT2, in particolare, ha ritenuto che: a) in base all’art. 79 delCodice doganale dell’Unione, il legale rappresentante di una casa dispedizioni, nella specie il D’Orazio, va ritenuto debitore dell’obbligazionedoganale, limitatamente ai dazi; b) dall’esame degli atti del procedimentopenale, depositati dall’Ufficio, si evince che il contribuente era pienamenteconsapevole della frode ideata da [OSCURATO:PERSONA], broker della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché dai titolari delle due società; c) appareevidente, in base agli atti del p.p., l’avvenuta violazione, da parte degliautori delle dichiarazioni doganali, delle regole generali per l’interpretazionedella nomenclatura combinata, di cui all’Allegato I del regolamento CEE n.2658/1987 del Consiglio, in particolare della Regola generale n. 2a).7.

Avverso la sentenza D’Orazio ha proposto ricorso per cassazione,formulando tre motivi.8.

L’Agenzia delle Dogane ha resistito con controricorso.9.

In data 13.3.3026 parte ricorrente ha depositato una memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, n.3), cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 303 TUD e degliNumero registro generale 12469/2025Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 16539/2026Data pubblicazione 27/05/2026artt. 282 ss.

TUD, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1 d.lgs. 15gennaio 2016, n. 8.Il contribuente premette che la sanzione amministrativa pecuniaria èconseguenza del processo verbale di contestazione e dell’accertamentocompiuto dall’ADMO.

Quest’ultimo è stato impugnato ed ora il relativoricorso pende in sede di legittimità, in un giudizio tuttavia distinto dalpresente.

L’accertamento tributario costituisce il presupposto dellasanzione, sicché la presente controversia, nella quale si discute in ordinealla legittimità di quest’ultima, avrebbe dovuto essere sospesa in attesadella definizione di quello, appunto, logicamente e giuridicamentepresupposto, non potendosi, al contrario, affermarsi, tout court, che lasanzione sia legittima, senza incorrere nel vizio di motivazione apparente oaffetta da insanabile contrasto tra affermazioni perplesse o incomprensibilie tra loro inconciliabili.

Inoltre, la CGT2 avrebbe dovuto sospendere ilpresente processo in attesa della definizione di quello sull’accertamentopenale.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,n. 3), cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 1147 c.c. edegli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c., tenuto conto delle Regole generali dinomenclatura combinata n. 1 e n. 2a), nonché dei Regolamenti UE n.1296/2020 e n. 611/2023.Il contribuente evidenzia che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha effettuato dichiarazionicorrispondenti agli oggetti da dichiarare (ossia una ruota, appunto, comeruota, uno sterzo, appunto, come sterzo, ecc.), conformemente alla regolagenerale di Nomenclatura, tant’è vero che la riclassificazione degli oggettiè avvenuta a posteriori solo grazie ad una complessa operazioneinterpretativa di riqualificazione del materiale importato.

Da ciò deriva labuona fede della società dichiarante, anche tenuto conto della presunzioneex art. 1147 c.c..Numero registro generale 12469/2025Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 16539/2026Data pubblicazione 27/05/20263.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, n.5), cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti, ossia la questione dellalegittimazione passiva di D’Orazio, su cui la CGT2 non si è pronunciata.Con tale motivo il ricorrente ha denunciato di aver contestato laviolazione delle disposizioni recate dal Regolamento UE n. 952/2013 (inparticolare, degli artt. 77, 78, 79 e 84) e della normativa recata dallaDirettiva 2006/112/CE (in particolare, dell’art. 201), concernenti lasoggettività passiva in tema di dazi e di IVA all’importazione, nell’ipotesi disoggettività passiva dell’imposta in concorso tra obbligato principale(debitore) e coobbligato.La contestazione della maggiore IVA in capo al coobbligato doganale èillegittima, dal momento che la norma sulla solidarietà del debito, comeprevista dal CDU, può al più afferire ai soli dazi e giammai estendersi all’IVA,così come avviene nelle ipotesi di solidarietà ordinaria quale quella cheinsiste tra rappresentante indiretto e rappresentato. [OSCURATO:PERSONA] haerroneamente ed assertivamente affermato che l’obbligazione doganale aifini del CDU sia un tributo, mentre in realtà non lo è, per giunta in contrastocon la decisione della Corte di Giustizia UE 12.5.2022 n.

C-714/20, resaproprio in tema di responsabilità solidale (esattamente sovrapponibile alcaso che qui occupa): con quella decisione, la Corte ha affermato che nelCodice Doganale e nella disciplina italiana non è presente alcunadisposizione che contempli la solidarietà, così come invece accade per i dazi(i soli a poter dar luogo ad un’obbligazione doganale).Mentre il giudice di prime cure aveva ritenuto il difetto di legittimazionepassiva della parte ricorrente, la CGT2 ha omesso di pronunciarsi sul punto.4.

A chiosa del ricorso, il ricorrente ha chiesto sollevarsi questionepregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia UE, al fine di accertare se lacorretta applicazione delle Regole di interpretazione della nomenclaturaNumero registro generale 12469/2025Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 16539/2026Data pubblicazione 27/05/2026combinata delle merci di cui al Regolamento UE n. 2658/87 osti o meno ache alcune parti di bicicletta elettrica (come telaio, forcelle, freni, parafanghianteriori, luci posteriori, centralina e batteria), ordinate in multiplo epresentate nel tempo e nello spazio disgiuntamente o congiuntamente pergruppi, siano munite delle caratteristiche essenziali delle biciclette elettrichefinite e siano dunque classificabili ai sensi della regola n. 2 di interpretazionedella nomenclatura combinata, ovvero se siano da classificare secondo lavoce propria di ciascuna delle predette parti di bicicletta, secondo le regolen. 1 e n. 6 di interpretazione della nomenclatura combinata.5.

Il primo motivo è infondato.In particolare, con riguardo alla pendenza del giudizio tributario relativoall’accertamento presupposto, che forma oggetto delle prime due censure,va rammentato che il prevalente orientamento della Corte è nel senso chel’art. 295, cod. proc. civ., sia applicabile nelle sole ipotesi in cui la causapregiudicante sia ancora pendente in primo grado.

Diversamente, quando,come nel caso di specie, la stessa risulta già definita in secondo grado, nonvi è spazio per la sospensione necessaria del giudizio pregiudicato, masemmai per l’applicazione della sospensione facoltativa prevista dall’art.337, cod. proc. civ., che, appunto, regola l’ipotesi in cui il suddetto rapportoriguardi una causa ormai pendente in sede d’impugnazione.

Qualora tra duegiudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art. 295 cod.proc. civ. della causa dipendente permane fintanto che la causapregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa siadefinita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causadipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo ilvincolo necessario della sospensione, ove una parte del giudiziopregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la suastabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato disospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all'eserciziodel potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2, cod.Numero registro generale 12469/2025Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 16539/2026Data pubblicazione 27/05/2026proc. civ., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di unaragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essereriformata o cassata (Cass. 23/03/2022, n. 9470).Può richiamarsi in proposito anche la giurisprudenza di questa stessasezione, espressa, ex plurimis, da Cass. 17/11/2021, n. 34966.

Taleaffermazione deriva dal principio per cui il diritto pronunciato dal giudice diprimo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dellostato originario della lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sial’autorità della sentenza di primo grado. (Cass. Sez.

U. 19/06/2012, n.10027; Cass. 04/01/2019, n. 80).

Trovando poi applicazione, come detto,il disposto di cui all’art. 337, cod. proc. civ., si configura un’ipotesi disospensione facoltativa, che poggia non sull’autorità di giudicato ma sullamera autorità della pronuncia, la quale, ancor prima e indipendentementedal suo passaggio in giudicato, esplica una funzione di accertamento al difuori del processo.

Si deve, in proposito, chiarire che il mancato eserciziodel potere discrezionale in questione non può essere in nessuna guisaequiparato alla violazione dell’obbligo di sospensione, di talché il motivo chededuce la violazione di quest’ultimo non può essere interpretato comericomprendente anche la mancata sospensione facoltativa, che come dettoha ad oggetto una valutazione ben differente, basata sulla valutazioneprognostica positiva negativa circa la fondatezza dell’impugnazione dellapronuncia della cui autorità si tratta, come ricordato dalla giurisprudenzariportata.A diverse conclusioni non si può giungere in virtù della specialità delprocesso tributario.

L’art. 39, comma 1-bis del d.lgs. n. 546 del 1992,introdotto dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, riporta quasi letteralmenteil testo dell’art. 295, cod. proc. civ.., in precedenza applicabile direttamentein virtù del rinvio di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto.

L’unicarilevante differenza letterale consiste nel fatto che ivi si configura lanecessarietà della sospensione da parte della commissione, ove penda unaNumero registro generale 12469/2025Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 16539/2026Data pubblicazione 27/05/2026controversia davanti alla stessa od altra commissione, e ciò in ogni “altro”caso, laddove l’aggettivo “altro” allude al caso di cui al comma 1, dal chepotrebbe dedursi che, a differenza dell’ipotesi di cui all’art. 295 cod. proc.civ., la disposizione aggiunta trovi applicazione anche nell’ipotesi in cui lacontroversia penda davanti alla CGT2, dunque a fronte di un giudizio giàdeciso almeno in primo grado.

Siffatta conclusione è stata smentita da Sez.5, 25/03/2024, n. 7952, sul presupposto che il campo di applicazionedell’art. 295, cod. proc. civ. coincide con quello di cui all’art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992, nonché alla luce del generale rinvio di cui al giàcitato art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992, che comporta l’applicabilità anche alprocesso tributario quanto disposto dall’art. 337, cod. proc. civ..Nel caso di specie, la CTG2 ha esposto, con adeguato approfondimentomotivazionale, il rigetto dell’istanza di sospensione del processo per ragionidi pregiudizialità.Quanto alla diversa questione di pregiudizialità con il procedimentopenale, va rammentato che, per risalente, ma consolidato, orientamento diquesta Corte, nel contenzioso tributario - in cui non opera automaticamentel'efficacia vincolante del giudicato penale ai sensi dell'art. 654 cod. proc.pen., vigendo invece le limitazioni probatorie sancite dall'art. 7, quartocomma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e potendo ivi valere anche lepresunzioni, inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna - lasentenza penale costituisce semplice indizio od elemento di prova critica inordine ai fatti in essa eventualmente accertati sulla base delle prove raccoltenel relativo giudizio e non rappresenta un accertamento preliminarenecessario.

Pertanto, non può disporsi, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.ed ancorché coincidano i fatti esaminati in sede penale e quelli che fondanol'accertamento, la sospensione del processo tributario in attesa delladefinitività della predetta sentenza, come peraltro sancito dall'art. 20 deld.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sez. 5, 27/02/2013, n. 4924; idem,27/08/2024, n. 23199).Numero registro generale 12469/2025Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 16539/2026Data pubblicazione 27/05/2026Secondo tale orientamento, la ratio del comma 1 dell’art. 20 alligna nellamancanza di un rapporto di dipendenza necessaria tra causa penalepregiudiziale e giudizio tributario.

I due processi - penale e tributario -poggiano, del resto, su un sistema probatorio sostanzialmente diverso.

Lapendenza sic et simpliciter di un procedimento penale suscettibile diintercettare la medesima vicenda fattuale complessiva non ridonda in viaautomaticamente ostativa sul processo tributario e non ne determina lasospensione, né ope legis, né - discrezionalmente - ope judicis.Del resto, dal testo del già citato art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992 sievince che la pendenza di un procedimento penale, in relazione allacomplessiva vicenda sostanziale attinta in parallelo dall'accertamentotributario non figura nel perimetro delle fattispecie in punto di sospensionenecessaria contemplate dalla richiamata norma di riferimento.E’ opportuno, inoltre, richiamare il contenuto dei primi due commidell’art. 1 d.lgs. n. 8 del 2016, in cui si legge che: “Non costituiscono reatoe sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una sommadi denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multao dell'ammenda.

La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati inesso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva,sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria.

In tal caso, le ipotesiaggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.”.Tale norma (che prevede la depenalizzazione per le violazioni per le qualiè prevista la pena della multa o dell’ammenda) – a prescindere dai profiliintertemporali conseguenti all’inserimento del comma 4 ad opera dell’art. 4d.lgs. n. 75 del 2020, in attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 - nontrova applicazione nel caso di specie, in cui viene in rilievo un’ipotesiaggravata di contrabbando, secondo quanto emerge dal combinato dispostodegli artt. 292 T.U.L.D. («Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoliprecedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punitocon la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i dirittiNumero registro generale 12469/2025Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 16539/2026Data pubblicazione 27/05/2026medesimi») e 295 T.U.L.D. («Per i delitti preveduti negli articoli precedenti,è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte idiritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adoperamezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessidelitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: … d) quandoil colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e ildelitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomilaeuro.»).

Si legge, in particolare, a pag. 4-5 del controricorso: «con il pvcprot. 23266/RU del 24/05/2022 in applicazione della Regola generale 2 A,l’Ufficio riclassificava la merce sussumendola sotto il codice TARIC8711601000, corrispondente a biciclette a pedalata assistita, la cuiimportazione dalla Cina è assoggettata a dazio convenzionale nella misuradel 6,00%, a dazio antidumping definitivo nella misura del 62,10% e a daziocompensativo definitivo nella misura del 17,20%.

In particolare, venivanorettificate n. 60 dichiarazioni doganali di importazione, presentate dallaTrilogs dal novembre 2018 ad agosto 2021, mediante l’Avviso di rettificadell’accertamento prot. 27785/RU del 26/04/2022 in solido con V-[OSCURATO:PERSONA].p.a., nonché con i consulenti [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], con ilquale venivano accertati maggiori diritti pari ad € 3.540.049,51 a titolo didazio convenzionale, dazio antidumping, dazio compensativo, ivaall’importazione oltre interessi ed oneri accessori.”.6.

Il secondo motivo è infondato.In tema di responsabilità dell’importatore, questa Corte ha avuto distabilire che in tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fededell'importatore, richiesto dall’art. 220, paragrafo 2, lett. b), delregolamento CEE n. 2913 del 1992 ai fini dell’esenzione dellacontabilizzazione a posteriori, non ha valenza in re ipsa, ma solo in quantosia riconducibile a situazioni fattuali individuate dalla normativacomunitaria, tra le quali va annoverato l'errore incolpevole, ossia nonNumero registro generale 12469/2025Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 16539/2026Data pubblicazione 27/05/2026rilevabile dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza ediligenza, e che, per assumere rilievo scriminante, deve essere in ogni casoimputabile al comportamento attivo delle autorità doganali, nonrientrandovi quello indotto dalle dichiarazioni inesatte dello stessooperatore. (Cass. Sez. 5, 12/03/2025, n. 6571).

Detto errore non puòconsistere nella mera ricezione di dichiarazioni inesatte dell’esportatore,dato che l’amministrazione non deve verificarne o valutarne la veridicità,ma richiede un comportamento attivo, perché il legittimo affidamento deldebitore è protetto solo se le autorità competenti hanno determinato ipresupposti su cui si basa la sua fiducia, mentre la Comunità non è tenutaa sopportare le conseguenze pregiudizievoli di comportamenti scorretti deifornitori degli importatori (Cass. n. 3468 del 2014).

Ne consegue chequando l’errore sia consistito nella mera ricezione delle dichiarazioniinesatte dell'esportatore - in particolare sull'origine della merce - la buonafede non sussiste e il debitore è tenuto a sopportare il rischio derivante daun documento commerciale che si riveli falso in occasione di un successivocontrollo (Cass. n. 13770 del 2016; Cass. n. 7702 del 2013).

La buona fededell’importatore non è presunta, non essendo questi esentato daresponsabilità per l'adempimento dell'obbligazione doganale, qualedichiarante della merce importata, quand'anche scortata da certificatiinesatti o falsificati a sua insaputa (cfr.

Corte di giustizia, sent. 17 luglio1997 in causa C- 97/95).A ciò si aggiunga che, in tema di dazi doganali, la buona fededell'importatore, quand'anche sussistente in astratto, non ha valoreesimente in re ipsa in quanto: a) ex art. 904 del Reg.

CEE n. 2454 del 1993,non può procedersi a sgravi o rimborsi all'importazione a seguito dellapresentazione, anche in buona fede, di certificati falsi, falsificati o irregolari;b) la presentazione in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata daldichiarante o dal suo rappresentante è impegnativa, ex art. 199 Reg. cit.,con riguardo all'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione,Numero registro generale 12469/2025Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 16539/2026Data pubblicazione 27/05/2026all'autenticità dei documenti acclusi e all'osservanza di tutti gli obblighiinerenti al regime considerato; c) vige il principio secondo cui la Comunitànon è tenuta a sopportare le conseguente pregiudizievoli dei comportamentiscorretti dei fornitori degli importatori. (Cass. Sez. 5, 21/02/2020, n. 4639).Nel caso di specie, D’Orazio ha omesso di provare la propria buona fede,limitandosi a pretenderla siccome presunta e astenendosi, in tal guisa, dalladimostrazione che l'errore indotto dall'autorità non fosse riconoscibile daparte sua, nonostante l’esperienza professionale e l’uso dell'ordinariadiligenza, e che tale errore fosse imputabile a comportamento “attivo” delleautorità e non si configurasse come meramente passivo, ossia indotto dadichiarazioni inesatte rese dall'esportatore all'autorità doganale.Peraltro, nella motivazione della sentenza impugnata si legge, sul puntodella consapevolezza dell’attività di violazione della disciplina regolativa delvalore del valore da attribuire ai beni presentati in dogana, che ha rilevato(v. pagina 7 della sentenza della CGT2) che: “Nel caso in esame, è indubbioche l’appellato, legale rappresentante di una casa di spedizioni, debbaessere considerato debitore dell’obbligazione doganale.

Anzitutto, sin dalprimo grado l'appellato non ha contestato il meccanismo operativo descrittoin narrativa, né la sussistenza dei collegamenti tra le società coinvolte.

Sottoil profilo soggettivo, va rimarcato che egli ha ribadito di essere doganalistaprofessionista e legale rappresentate di una società di spedizioni.

E allora,in base a ordinari canoni di diligenza dell’imprenditore accorto, avrebbedovuto sapere quale fosse la disciplina doganale da applicare.

In ogni caso,dal carteggio riportato nell’avviso e, specificamente, dalle email oggetto disequestro penale, emerge con chiara evidenza la sua piena consapevolezzae la collaborazione da lui prestata per la fornitura frazionata delle merci.

Ildoganalista che compare quale rappresentante/dichiarante in tutte ledichiarazioni di importazione è [OSCURATO:PERSONA]Orazio, amministratore,unitamente al figlio D’[OSCURATO:PERSONA], il quale agisce nella sua veste didichiarante, in forza di un mandato di rappresentanza diretta conferitogliNumero registro generale 12469/2025Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 16539/2026Data pubblicazione 27/05/2026dalle società [OSCURATO:SOCIETA]./[OSCURATO:SOCIETA].

Le modalità di dichiarazione dellamerce in dogana, demandate alla figura del doganalista, assumono un ruolocentrale nella vicenda, atteso che proprio l’errata classificazione delle “e-bikes” in “parti di e-bikes” è funzionale all’evasione del dazio antidumping.Da quanto emerso nell’ambito del procedimento penale 51/21 della ProcuraEPPO appare evidente che, sebbene il formale firmatario delle dichiarazionidoganali sia D’[OSCURATO:PERSONA], il ruolo attivo nelle operazioni in argomento,di fatto, sia stato ricoperto da D’[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva pienaconsapevolezza delle reali operazioni poste in essere da [OSCURATO:SOCIETA]/V-ITA e cioèquella di acquistare e-bikes in Cina, importarle smontate. con più spedizioniparallele di containers, rivenderle sul territorio nazionale previoassemblaggio delle stesse.

Quanto descritto è provato dalla corrispondenzavia e-mail posta sotto sequestro nell’ambito dell’indagine di cui sopra, dallaquale emerge il ruolo attivo di D’[OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni diimportazione delle predette società.” (segue riepilogo degli elementiistruttori in atti).Da tale affermazione e dall’esame delle prove da parte del giudice diseconde cure è evidente come sia stata ritenuta presente non solo laconsapevolezza della violazione, ma un vero e proprio intento di evasionedei dazi.

Sebbene si tratti di questione distinta – non attinta da alcunacensura da parte del ricorrente – occorre evidenziare che la CGT2 ha esclusoche ricorresse la situazione di obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambitodi applicazione della norma tributaria cui fa riferimento l’art. 10, comma 3,legge n. 212 del 2000.7.

Al lume delle superiori considerazioni non si configurano, quindi, ipresupposti per la formulazione della questione pregiudiziale alla CGUEprospettata dalla ricorrente, apparendo carente il requisito della decisivitàrispetto alla definizione della presente controversia.8.

Il terzo motivo è parzialmente fondato.Numero registro generale 12469/2025Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 16539/2026Data pubblicazione 27/05/2026In particolare, con riguardo ai dazi va evidenziato che il caso in esame èdiverso da quello esaminato da Cass., 23/05/2024, n. 14382, dove è statoprecisato che, in tema di IVA all'importazione, a seguito dell'interpretazionedata dalla Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 12 maggio 2022 nellacausa C-714/20, alle nozioni di obbligazione doganale e di soggetto debitoredi cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 77 del Regolamento UE n. 952 del2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione, solo l'importatore e nonanche il suo rappresentante indiretto risponde del mancato pagamento deltributo e delle relative sanzioni, in assenza di specifiche ed inequivochedisposizioni nazionali che prevedano la responsabilità solidale tra talisoggetti, non rinvenibili nell'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972.Come emerge sia dalla lettura dell’atto irrogativo delle sanzioni che dalcontroricorso la riclassificazione doganale delle merci importate da Trilogss.p.a. si fonda sulla circostanza che tale importazione viene collegata a unaprecedente importazione di [OSCURATO:SOCIETA]..

In altre parole, mettendo insiemele due importazioni l’amministrazione finanziaria ha concluso che sono stateimportate delle biciclette intere.Come rilevato dalla controricorrente, le violazioni doganali, oltre cheessere state commesse dall’importatore hanno lambito tutti gli altri,partecipanti, che sapevano (o dovevano in ogni caso avere conoscenza) chele merci – biciclette smontate provenienti da un Paese terzo e introdotte inuno Stato comunitario - dovevano scontare i dazi antidumpingall’importazione.La responsabilità dell’odierno ricorrente trae origine dalla contestatacompartecipazione a un meccanismo di evasione dei dazi antidumping e nonquale rappresentante indiretto di [OSCURATO:SOCIETA]., con la conseguenza che èinconferente il richiamo a CGUE 12/05/2022 cit.Il motivo è, invece, fondato con riguardo alle sanzioni inflitte in relazioneall’omesso versamento dell’IVA, avendo sul punto, la CGT2 affermato, inNumero registro generale 12469/2025Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 16539/2026Data pubblicazione 27/05/2026parte motiva, con riguardo alla questione della legittimazione passivasollevata dal ricorrente, che “Il motivo è fondato con riguardo ai dazi e nonall’Iva” e più avanti che il legale rappresentante di casa di spedizioni dovevaconsiderarsi “debitore dell’obbligazione doganale”, in tal modo mostrandodi aver inteso confermare la sentenza di primo grado nel punto in cuiescludeva la responsabilità di D’Orazio per le violazioni relative all’impostasul valore aggiunto.

Tuttavia, in dispositivo, la Corte territoriale ha poistatuito, lapidariamente, “Accoglie l'appello principale”.Si tratta di una incongruenza della sentenza impugnata che, lungidall’integrare un vizio denunciabile ai sensi dell’art, 360, comma 1, n. 5),cod. proc. civ., che riguarda il solo vizio di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti,integra un caso di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili" o di“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, come delineatidalle Sez.

Un. di questa Corte (sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Si trattadi un vizio che non integra nullità della sentenza (in termini, Sez. 5,26/06/2025, n. 17275, Rv. 675157 – 01) e che può venire emendato nellapresente sede.

Appare, difatti, evidente, in ragione del tenore complessivodella motivazione, l’intenzione della CGT2 di riformare la sentenzaimpugnata solo in relazione alla responsabilità per i dazi, esclusa dal primogiudice e poi affermata dalla Corte territoriale, lasciando invariata ladecisione di annullamento delle sanzioni inflitte per l’omesso versamentodell’IVA.E peraltro sul punto l’ADMO, che insiste nel controricorso sullalegittimazione passiva del ricorrente anche quanto all’IVA, avrebbe dovutoin questa sede proporre ricorso incidentale.9.

Pertanto, va parzialmente accolto il terzo motivo di ricorso.

Lasentenza d’appello va cassata senza rinvio, con decisione nel merito econferma della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata esclusa laNumero registro generale 12469/2025Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 16539/2026Data pubblicazione 27/05/2026legittimazione sostanziale passiva del ricorrente rispetto all’irrogazione dellesanzioni dovute per l’omesso versamento dell’IVA.10.

Le spese del giudizio, per ogni fase e grado, possono venirecomplessivamente compensate, tenuto conto dello iato fra quanto richiestodal contribuente e quanto da lui ottenuto nonché della particolarecomplessità delle questioni che formano oggetto della controversia.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, nei termini di cui in partemotiva, rigettando gli altri motivi.

Cassa senza rinvio la sentenza impugnatae, decidendo nel merito, accoglie parzialmente il ricorso originariamenteproposto, escludendo le sanzioni inflitte al ricorrente per l’omessoversamento dell’IVA, a cagione della sua carenza di legittimazione passiva.Compensa integralmente le spese di tutte le fasi del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, giusta procura in atti;- ricorrente –controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato.- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado diCampania n. 6717/2024 depositata il 28/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12469/2025Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 16539/2026Data pubblicazione 27/05/20261. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ha impugnato l’atto di contestazione di violazionitributarie e di irrogazione della sanzione tributaria prot. 27788/RU del24.6.2022, con cui gli sono state comminate le sanzioni previste dall’art.303, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) del d.P.R. n. 43 del 1973, incombinato disposto con gli artt. 7 e 12, comma 1, del decreto legislativo n.472 del 1997, per un importo complessivo pari a € 2.019.500. L’atto èconseguente all’avviso di rettifica dell’accertamento prot. 27785/RU del24.6.2022, emesso dall’Agenzia delle Dogane e portante rettifica delledichiarazioni di importazione effettuate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodo dal12.11.2018 al 4.8.2021, con conseguente accertamento di maggiori dirittia titolo di dazio convenzionale, dazio antidumping e dazio compensativo,oltre IVA.2. La controversia trae origine dalla rettifica operata sulle dichiarazionidoganali della società [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito del deposito di una fonte diinnesto rappresentata da una indagine dell’OLAF (confluita nelprocedimento penale RGNR n. 51/2021) con cui era stato accertato che lasocietà era solita importare parti di biciclette, aventi origine e provenienzacinese, dichiarandole in modo difforme rispetto a quanto previsto dalleRegole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata, di cuiall’Allegato I del regolamento CEE n. 2658/1987 del Consiglio, relativo allanomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune. Sullascorta di tale indagine l’ADMO, avendo riscontrato che si trattava dibiciclette a pedalata assistita dotate di tutte le loro parti, fatta eccezioneper le gomme e le ruote, e facendo applicazione della Regola Generale n.2a, ha riclassificato la merce importata da [OSCURATO:SOCIETA]., sussumendolasotto il codice TARIC 8711601000, corrispondente alle biciclette a pedalataassistita, e applicando il dazio convenzionale nella misura del 6,00%, ildazio antidumping definitivo nella misura del 62,10% e a daziocompensativo definitivo nella misura del 17,20%.Numero registro generale 12469/2025Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 16539/2026Data pubblicazione 27/05/20263. Con sentenza n. 14361/31/2023, depositata il 24.10.2023, la Corte diGiustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha accolto il ricorso propostodal ricorrente, con compensazione delle spese di lite.4. Avverso la sentenza ha interposto appello l’Agenzia delle Dogane,mentre D’Orazio ha proposto appello incidentale.5. Con la sentenza n. 6717/22/2024 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in data28.11.2024, la Corte di Giustizia di secondo grado della Campania haaccolto l’appello principale dell’Agenzia, rigettato quello incidentale ecompensato le spese del doppio grado di giudizio.6. La CGT2, in particolare, ha ritenuto che: a) in base all’art. 79 delCodice doganale dell’Unione, il legale rappresentante di una casa dispedizioni, nella specie il D’Orazio, va ritenuto debitore dell’obbligazionedoganale, limitatamente ai dazi; b) dall’esame degli atti del procedimentopenale, depositati dall’Ufficio, si evince che il contribuente era pienamenteconsapevole della frode ideata da [OSCURATO:PERSONA], broker della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché dai titolari delle due società; c) appareevidente, in base agli atti del p.p., l’avvenuta violazione, da parte degliautori delle dichiarazioni doganali, delle regole generali per l’interpretazionedella nomenclatura combinata, di cui all’Allegato I del regolamento CEE n.2658/1987 del Consiglio, in particolare della Regola generale n. 2a).7. Avverso la sentenza D’Orazio ha proposto ricorso per cassazione,formulando tre motivi.8. L’Agenzia delle Dogane ha resistito con controricorso.9. In data 13.3.3026 parte ricorrente ha depositato una memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, n.3), cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 303 TUD e degliNumero registro generale 12469/2025Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 16539/2026Data pubblicazione 27/05/2026artt. 282 ss. TUD, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1 d.lgs. 15gennaio 2016, n. 8.Il contribuente premette che la sanzione amministrativa pecuniaria èconseguenza del processo verbale di contestazione e dell’accertamentocompiuto dall’ADMO. Quest’ultimo è stato impugnato ed ora il relativoricorso pende in sede di legittimità, in un giudizio tuttavia distinto dalpresente. L’accertamento tributario costituisce il presupposto dellasanzione, sicché la presente controversia, nella quale si discute in ordinealla legittimità di quest’ultima, avrebbe dovuto essere sospesa in attesadella definizione di quello, appunto, logicamente e giuridicamentepresupposto, non potendosi, al contrario, affermarsi, tout court, che lasanzione sia legittima, senza incorrere nel vizio di motivazione apparente oaffetta da insanabile contrasto tra affermazioni perplesse o incomprensibilie tra loro inconciliabili. Inoltre, la CGT2 avrebbe dovuto sospendere ilpresente processo in attesa della definizione di quello sull’accertamentopenale.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,n. 3), cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 1147 c.c. edegli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c., tenuto conto delle Regole generali dinomenclatura combinata n. 1 e n. 2a), nonché dei Regolamenti UE n.1296/2020 e n. 611/2023.Il contribuente evidenzia che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha effettuato dichiarazionicorrispondenti agli oggetti da dichiarare (ossia una ruota, appunto, comeruota, uno sterzo, appunto, come sterzo, ecc.), conformemente alla regolagenerale di Nomenclatura, tant’è vero che la riclassificazione degli oggettiè avvenuta a posteriori solo grazie ad una complessa operazioneinterpretativa di riqualificazione del materiale importato. Da ciò deriva labuona fede della società dichiarante, anche tenuto conto della presunzioneex art. 1147 c.c..Numero registro generale 12469/2025Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 16539/2026Data pubblicazione 27/05/20263. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, n.5), cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti, ossia la questione dellalegittimazione passiva di D’Orazio, su cui la CGT2 non si è pronunciata.Con tale motivo il ricorrente ha denunciato di aver contestato laviolazione delle disposizioni recate dal Regolamento UE n. 952/2013 (inparticolare, degli artt. 77, 78, 79 e 84) e della normativa recata dallaDirettiva 2006/112/CE (in particolare, dell’art. 201), concernenti lasoggettività passiva in tema di dazi e di IVA all’importazione, nell’ipotesi disoggettività passiva dell’imposta in concorso tra obbligato principale(debitore) e coobbligato.La contestazione della maggiore IVA in capo al coobbligato doganale èillegittima, dal momento che la norma sulla solidarietà del debito, comeprevista dal CDU, può al più afferire ai soli dazi e giammai estendersi all’IVA,così come avviene nelle ipotesi di solidarietà ordinaria quale quella cheinsiste tra rappresentante indiretto e rappresentato. [OSCURATO:PERSONA] haerroneamente ed assertivamente affermato che l’obbligazione doganale aifini del CDU sia un tributo, mentre in realtà non lo è, per giunta in contrastocon la decisione della Corte di Giustizia UE 12.5.2022 n. C-714/20, resaproprio in tema di responsabilità solidale (esattamente sovrapponibile alcaso che qui occupa): con quella decisione, la Corte ha affermato che nelCodice Doganale e nella disciplina italiana non è presente alcunadisposizione che contempli la solidarietà, così come invece accade per i dazi(i soli a poter dar luogo ad un’obbligazione doganale).Mentre il giudice di prime cure aveva ritenuto il difetto di legittimazionepassiva della parte ricorrente, la CGT2 ha omesso di pronunciarsi sul punto.4. A chiosa del ricorso, il ricorrente ha chiesto sollevarsi questionepregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia UE, al fine di accertare se lacorretta applicazione delle Regole di interpretazione della nomenclaturaNumero registro generale 12469/2025Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 16539/2026Data pubblicazione 27/05/2026combinata delle merci di cui al Regolamento UE n. 2658/87 osti o meno ache alcune parti di bicicletta elettrica (come telaio, forcelle, freni, parafanghianteriori, luci posteriori, centralina e batteria), ordinate in multiplo epresentate nel tempo e nello spazio disgiuntamente o congiuntamente pergruppi, siano munite delle caratteristiche essenziali delle biciclette elettrichefinite e siano dunque classificabili ai sensi della regola n. 2 di interpretazionedella nomenclatura combinata, ovvero se siano da classificare secondo lavoce propria di ciascuna delle predette parti di bicicletta, secondo le regolen. 1 e n. 6 di interpretazione della nomenclatura combinata.5. Il primo motivo è infondato.In particolare, con riguardo alla pendenza del giudizio tributario relativoall’accertamento presupposto, che forma oggetto delle prime due censure,va rammentato che il prevalente orientamento della Corte è nel senso chel’art. 295, cod. proc. civ., sia applicabile nelle sole ipotesi in cui la causapregiudicante sia ancora pendente in primo grado. Diversamente, quando,come nel caso di specie, la stessa risulta già definita in secondo grado, nonvi è spazio per la sospensione necessaria del giudizio pregiudicato, masemmai per l’applicazione della sospensione facoltativa prevista dall’art.337, cod. proc. civ., che, appunto, regola l’ipotesi in cui il suddetto rapportoriguardi una causa ormai pendente in sede d’impugnazione. Qualora tra duegiudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art. 295 cod.proc. civ. della causa dipendente permane fintanto che la causapregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa siadefinita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causadipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo ilvincolo necessario della sospensione, ove una parte del giudiziopregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la suastabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato disospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all'eserciziodel potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2, cod.Numero registro generale 12469/2025Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 16539/2026Data pubblicazione 27/05/2026proc. civ., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di unaragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essereriformata o cassata (Cass. 23/03/2022, n. 9470).Può richiamarsi in proposito anche la giurisprudenza di questa stessasezione, espressa, ex plurimis, da Cass. 17/11/2021, n. 34966. Taleaffermazione deriva dal principio per cui il diritto pronunciato dal giudice diprimo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dellostato originario della lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sial’autorità della sentenza di primo grado. (Cass. Sez. U. 19/06/2012, n.10027; Cass. 04/01/2019, n. 80). Trovando poi applicazione, come detto,il disposto di cui all’art. 337, cod. proc. civ., si configura un’ipotesi disospensione facoltativa, che poggia non sull’autorità di giudicato ma sullamera autorità della pronuncia, la quale, ancor prima e indipendentementedal suo passaggio in giudicato, esplica una funzione di accertamento al difuori del processo. Si deve, in proposito, chiarire che il mancato eserciziodel potere discrezionale in questione non può essere in nessuna guisaequiparato alla violazione dell’obbligo di sospensione, di talché il motivo chededuce la violazione di quest’ultimo non può essere interpretato comericomprendente anche la mancata sospensione facoltativa, che come dettoha ad oggetto una valutazione ben differente, basata sulla valutazioneprognostica positiva negativa circa la fondatezza dell’impugnazione dellapronuncia della cui autorità si tratta, come ricordato dalla giurisprudenzariportata.A diverse conclusioni non si può giungere in virtù della specialità delprocesso tributario. L’art. 39, comma 1-bis del d.lgs. n. 546 del 1992,introdotto dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, riporta quasi letteralmenteil testo dell’art. 295, cod. proc. civ.., in precedenza applicabile direttamentein virtù del rinvio di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto. L’unicarilevante differenza letterale consiste nel fatto che ivi si configura lanecessarietà della sospensione da parte della commissione, ove penda unaNumero registro generale 12469/2025Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 16539/2026Data pubblicazione 27/05/2026controversia davanti alla stessa od altra commissione, e ciò in ogni “altro”caso, laddove l’aggettivo “altro” allude al caso di cui al comma 1, dal chepotrebbe dedursi che, a differenza dell’ipotesi di cui all’art. 295 cod. proc.civ., la disposizione aggiunta trovi applicazione anche nell’ipotesi in cui lacontroversia penda davanti alla CGT2, dunque a fronte di un giudizio giàdeciso almeno in primo grado. Siffatta conclusione è stata smentita da Sez.5, 25/03/2024, n. 7952, sul presupposto che il campo di applicazionedell’art. 295, cod. proc. civ. coincide con quello di cui all’art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992, nonché alla luce del generale rinvio di cui al giàcitato art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992, che comporta l’applicabilità anche alprocesso tributario quanto disposto dall’art. 337, cod. proc. civ..Nel caso di specie, la CTG2 ha esposto, con adeguato approfondimentomotivazionale, il rigetto dell’istanza di sospensione del processo per ragionidi pregiudizialità.Quanto alla diversa questione di pregiudizialità con il procedimentopenale, va rammentato che, per risalente, ma consolidato, orientamento diquesta Corte, nel contenzioso tributario - in cui non opera automaticamentel'efficacia vincolante del giudicato penale ai sensi dell'art. 654 cod. proc.pen., vigendo invece le limitazioni probatorie sancite dall'art. 7, quartocomma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e potendo ivi valere anche lepresunzioni, inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna - lasentenza penale costituisce semplice indizio od elemento di prova critica inordine ai fatti in essa eventualmente accertati sulla base delle prove raccoltenel relativo giudizio e non rappresenta un accertamento preliminarenecessario. Pertanto, non può disporsi, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.ed ancorché coincidano i fatti esaminati in sede penale e quelli che fondanol'accertamento, la sospensione del processo tributario in attesa delladefinitività della predetta sentenza, come peraltro sancito dall'art. 20 deld.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sez. 5, 27/02/2013, n. 4924; idem,27/08/2024, n. 23199).Numero registro generale 12469/2025Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 16539/2026Data pubblicazione 27/05/2026Secondo tale orientamento, la ratio del comma 1 dell’art. 20 alligna nellamancanza di un rapporto di dipendenza necessaria tra causa penalepregiudiziale e giudizio tributario. I due processi - penale e tributario -poggiano, del resto, su un sistema probatorio sostanzialmente diverso. Lapendenza sic et simpliciter di un procedimento penale suscettibile diintercettare la medesima vicenda fattuale complessiva non ridonda in viaautomaticamente ostativa sul processo tributario e non ne determina lasospensione, né ope legis, né - discrezionalmente - ope judicis.Del resto, dal testo del già citato art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992 sievince che la pendenza di un procedimento penale, in relazione allacomplessiva vicenda sostanziale attinta in parallelo dall'accertamentotributario non figura nel perimetro delle fattispecie in punto di sospensionenecessaria contemplate dalla richiamata norma di riferimento.E’ opportuno, inoltre, richiamare il contenuto dei primi due commidell’art. 1 d.lgs. n. 8 del 2016, in cui si legge che: “Non costituiscono reatoe sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una sommadi denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multao dell'ammenda. La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati inesso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva,sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesiaggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.”.Tale norma (che prevede la depenalizzazione per le violazioni per le qualiè prevista la pena della multa o dell’ammenda) – a prescindere dai profiliintertemporali conseguenti all’inserimento del comma 4 ad opera dell’art. 4d.lgs. n. 75 del 2020, in attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 - nontrova applicazione nel caso di specie, in cui viene in rilievo un’ipotesiaggravata di contrabbando, secondo quanto emerge dal combinato dispostodegli artt. 292 T.U.L.D. («Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoliprecedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punitocon la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i dirittiNumero registro generale 12469/2025Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 16539/2026Data pubblicazione 27/05/2026medesimi») e 295 T.U.L.D. («Per i delitti preveduti negli articoli precedenti,è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte idiritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adoperamezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessidelitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: … d) quandoil colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e ildelitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomilaeuro.»). Si legge, in particolare, a pag. 4-5 del controricorso: «con il pvcprot. 23266/RU del 24/05/2022 in applicazione della Regola generale 2 A,l’Ufficio riclassificava la merce sussumendola sotto il codice TARIC8711601000, corrispondente a biciclette a pedalata assistita, la cuiimportazione dalla Cina è assoggettata a dazio convenzionale nella misuradel 6,00%, a dazio antidumping definitivo nella misura del 62,10% e a daziocompensativo definitivo nella misura del 17,20%. In particolare, venivanorettificate n. 60 dichiarazioni doganali di importazione, presentate dallaTrilogs dal novembre 2018 ad agosto 2021, mediante l’Avviso di rettificadell’accertamento prot. 27785/RU del 26/04/2022 in solido con V-[OSCURATO:PERSONA].p.a., nonché con i consulenti [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], con ilquale venivano accertati maggiori diritti pari ad € 3.540.049,51 a titolo didazio convenzionale, dazio antidumping, dazio compensativo, ivaall’importazione oltre interessi ed oneri accessori.”.6. Il secondo motivo è infondato.In tema di responsabilità dell’importatore, questa Corte ha avuto distabilire che in tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fededell'importatore, richiesto dall’art. 220, paragrafo 2, lett. b), delregolamento CEE n. 2913 del 1992 ai fini dell’esenzione dellacontabilizzazione a posteriori, non ha valenza in re ipsa, ma solo in quantosia riconducibile a situazioni fattuali individuate dalla normativacomunitaria, tra le quali va annoverato l'errore incolpevole, ossia nonNumero registro generale 12469/2025Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 16539/2026Data pubblicazione 27/05/2026rilevabile dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza ediligenza, e che, per assumere rilievo scriminante, deve essere in ogni casoimputabile al comportamento attivo delle autorità doganali, nonrientrandovi quello indotto dalle dichiarazioni inesatte dello stessooperatore. (Cass. Sez. 5, 12/03/2025, n. 6571). Detto errore non puòconsistere nella mera ricezione di dichiarazioni inesatte dell’esportatore,dato che l’amministrazione non deve verificarne o valutarne la veridicità,ma richiede un comportamento attivo, perché il legittimo affidamento deldebitore è protetto solo se le autorità competenti hanno determinato ipresupposti su cui si basa la sua fiducia, mentre la Comunità non è tenutaa sopportare le conseguenze pregiudizievoli di comportamenti scorretti deifornitori degli importatori (Cass. n. 3468 del 2014). Ne consegue chequando l’errore sia consistito nella mera ricezione delle dichiarazioniinesatte dell'esportatore - in particolare sull'origine della merce - la buonafede non sussiste e il debitore è tenuto a sopportare il rischio derivante daun documento commerciale che si riveli falso in occasione di un successivocontrollo (Cass. n. 13770 del 2016; Cass. n. 7702 del 2013). La buona fededell’importatore non è presunta, non essendo questi esentato daresponsabilità per l'adempimento dell'obbligazione doganale, qualedichiarante della merce importata, quand'anche scortata da certificatiinesatti o falsificati a sua insaputa (cfr. Corte di giustizia, sent. 17 luglio1997 in causa C- 97/95).A ciò si aggiunga che, in tema di dazi doganali, la buona fededell'importatore, quand'anche sussistente in astratto, non ha valoreesimente in re ipsa in quanto: a) ex art. 904 del Reg. CEE n. 2454 del 1993,non può procedersi a sgravi o rimborsi all'importazione a seguito dellapresentazione, anche in buona fede, di certificati falsi, falsificati o irregolari;b) la presentazione in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata daldichiarante o dal suo rappresentante è impegnativa, ex art. 199 Reg. cit.,con riguardo all'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione,Numero registro generale 12469/2025Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 16539/2026Data pubblicazione 27/05/2026all'autenticità dei documenti acclusi e all'osservanza di tutti gli obblighiinerenti al regime considerato; c) vige il principio secondo cui la Comunitànon è tenuta a sopportare le conseguente pregiudizievoli dei comportamentiscorretti dei fornitori degli importatori. (Cass. Sez. 5, 21/02/2020, n. 4639).Nel caso di specie, D’Orazio ha omesso di provare la propria buona fede,limitandosi a pretenderla siccome presunta e astenendosi, in tal guisa, dalladimostrazione che l'errore indotto dall'autorità non fosse riconoscibile daparte sua, nonostante l’esperienza professionale e l’uso dell'ordinariadiligenza, e che tale errore fosse imputabile a comportamento “attivo” delleautorità e non si configurasse come meramente passivo, ossia indotto dadichiarazioni inesatte rese dall'esportatore all'autorità doganale.Peraltro, nella motivazione della sentenza impugnata si legge, sul puntodella consapevolezza dell’attività di violazione della disciplina regolativa delvalore del valore da attribuire ai beni presentati in dogana, che ha rilevato(v. pagina 7 della sentenza della CGT2) che: “Nel caso in esame, è indubbioche l’appellato, legale rappresentante di una casa di spedizioni, debbaessere considerato debitore dell’obbligazione doganale. Anzitutto, sin dalprimo grado l'appellato non ha contestato il meccanismo operativo descrittoin narrativa, né la sussistenza dei collegamenti tra le società coinvolte. Sottoil profilo soggettivo, va rimarcato che egli ha ribadito di essere doganalistaprofessionista e legale rappresentate di una società di spedizioni. E allora,in base a ordinari canoni di diligenza dell’imprenditore accorto, avrebbedovuto sapere quale fosse la disciplina doganale da applicare. In ogni caso,dal carteggio riportato nell’avviso e, specificamente, dalle email oggetto disequestro penale, emerge con chiara evidenza la sua piena consapevolezzae la collaborazione da lui prestata per la fornitura frazionata delle merci. Ildoganalista che compare quale rappresentante/dichiarante in tutte ledichiarazioni di importazione è [OSCURATO:PERSONA]Orazio, amministratore,unitamente al figlio D’[OSCURATO:PERSONA], il quale agisce nella sua veste didichiarante, in forza di un mandato di rappresentanza diretta conferitogliNumero registro generale 12469/2025Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 16539/2026Data pubblicazione 27/05/2026dalle società [OSCURATO:SOCIETA]./[OSCURATO:SOCIETA]. Le modalità di dichiarazione dellamerce in dogana, demandate alla figura del doganalista, assumono un ruolocentrale nella vicenda, atteso che proprio l’errata classificazione delle “e-bikes” in “parti di e-bikes” è funzionale all’evasione del dazio antidumping.Da quanto emerso nell’ambito del procedimento penale 51/21 della ProcuraEPPO appare evidente che, sebbene il formale firmatario delle dichiarazionidoganali sia D’[OSCURATO:PERSONA], il ruolo attivo nelle operazioni in argomento,di fatto, sia stato ricoperto da D’[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva pienaconsapevolezza delle reali operazioni poste in essere da [OSCURATO:SOCIETA]/V-ITA e cioèquella di acquistare e-bikes in Cina, importarle smontate. con più spedizioniparallele di containers, rivenderle sul territorio nazionale previoassemblaggio delle stesse. Quanto descritto è provato dalla corrispondenzavia e-mail posta sotto sequestro nell’ambito dell’indagine di cui sopra, dallaquale emerge il ruolo attivo di D’[OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni diimportazione delle predette società.” (segue riepilogo degli elementiistruttori in atti).Da tale affermazione e dall’esame delle prove da parte del giudice diseconde cure è evidente come sia stata ritenuta presente non solo laconsapevolezza della violazione, ma un vero e proprio intento di evasionedei dazi. Sebbene si tratti di questione distinta – non attinta da alcunacensura da parte del ricorrente – occorre evidenziare che la CGT2 ha esclusoche ricorresse la situazione di obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambitodi applicazione della norma tributaria cui fa riferimento l’art. 10, comma 3,legge n. 212 del 2000.7. Al lume delle superiori considerazioni non si configurano, quindi, ipresupposti per la formulazione della questione pregiudiziale alla CGUEprospettata dalla ricorrente, apparendo carente il requisito della decisivitàrispetto alla definizione della presente controversia.8. Il terzo motivo è parzialmente fondato.Numero registro generale 12469/2025Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 16539/2026Data pubblicazione 27/05/2026In particolare, con riguardo ai dazi va evidenziato che il caso in esame èdiverso da quello esaminato da Cass., 23/05/2024, n. 14382, dove è statoprecisato che, in tema di IVA all'importazione, a seguito dell'interpretazionedata dalla Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 12 maggio 2022 nellacausa C-714/20, alle nozioni di obbligazione doganale e di soggetto debitoredi cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 77 del Regolamento UE n. 952 del2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione, solo l'importatore e nonanche il suo rappresentante indiretto risponde del mancato pagamento deltributo e delle relative sanzioni, in assenza di specifiche ed inequivochedisposizioni nazionali che prevedano la responsabilità solidale tra talisoggetti, non rinvenibili nell'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972.Come emerge sia dalla lettura dell’atto irrogativo delle sanzioni che dalcontroricorso la riclassificazione doganale delle merci importate da Trilogss.p.a. si fonda sulla circostanza che tale importazione viene collegata a unaprecedente importazione di [OSCURATO:SOCIETA].. In altre parole, mettendo insiemele due importazioni l’amministrazione finanziaria ha concluso che sono stateimportate delle biciclette intere.Come rilevato dalla controricorrente, le violazioni doganali, oltre cheessere state commesse dall’importatore hanno lambito tutti gli altri,partecipanti, che sapevano (o dovevano in ogni caso avere conoscenza) chele merci – biciclette smontate provenienti da un Paese terzo e introdotte inuno Stato comunitario - dovevano scontare i dazi antidumpingall’importazione.La responsabilità dell’odierno ricorrente trae origine dalla contestatacompartecipazione a un meccanismo di evasione dei dazi antidumping e nonquale rappresentante indiretto di [OSCURATO:SOCIETA]., con la conseguenza che èinconferente il richiamo a CGUE 12/05/2022 cit.Il motivo è, invece, fondato con riguardo alle sanzioni inflitte in relazioneall’omesso versamento dell’IVA, avendo sul punto, la CGT2 affermato, inNumero registro generale 12469/2025Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 16539/2026Data pubblicazione 27/05/2026parte motiva, con riguardo alla questione della legittimazione passivasollevata dal ricorrente, che “Il motivo è fondato con riguardo ai dazi e nonall’Iva” e più avanti che il legale rappresentante di casa di spedizioni dovevaconsiderarsi “debitore dell’obbligazione doganale”, in tal modo mostrandodi aver inteso confermare la sentenza di primo grado nel punto in cuiescludeva la responsabilità di D’Orazio per le violazioni relative all’impostasul valore aggiunto. Tuttavia, in dispositivo, la Corte territoriale ha poistatuito, lapidariamente, “Accoglie l'appello principale”.Si tratta di una incongruenza della sentenza impugnata che, lungidall’integrare un vizio denunciabile ai sensi dell’art, 360, comma 1, n. 5),cod. proc. civ., che riguarda il solo vizio di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti,integra un caso di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili" o di“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, come delineatidalle Sez. Un. di questa Corte (sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Si trattadi un vizio che non integra nullità della sentenza (in termini, Sez. 5,26/06/2025, n. 17275, Rv. 675157 – 01) e che può venire emendato nellapresente sede. Appare, difatti, evidente, in ragione del tenore complessivodella motivazione, l’intenzione della CGT2 di riformare la sentenzaimpugnata solo in relazione alla responsabilità per i dazi, esclusa dal primogiudice e poi affermata dalla Corte territoriale, lasciando invariata ladecisione di annullamento delle sanzioni inflitte per l’omesso versamentodell’IVA.E peraltro sul punto l’ADMO, che insiste nel controricorso sullalegittimazione passiva del ricorrente anche quanto all’IVA, avrebbe dovutoin questa sede proporre ricorso incidentale.9. Pertanto, va parzialmente accolto il terzo motivo di ricorso. Lasentenza d’appello va cassata senza rinvio, con decisione nel merito econferma della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata esclusa laNumero registro generale 12469/2025Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 16539/2026Data pubblicazione 27/05/2026legittimazione sostanziale passiva del ricorrente rispetto all’irrogazione dellesanzioni dovute per l’omesso versamento dell’IVA.10. Le spese del giudizio, per ogni fase e grado, possono venirecomplessivamente compensate, tenuto conto dello iato fra quanto richiestodal contribuente e quanto da lui ottenuto nonché della particolarecomplessità delle questioni che formano oggetto della controversia. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, nei termini di cui in partemotiva, rigettando gli altri motivi. Cassa senza rinvio la sentenza impugnatae, decidendo nel merito, accoglie parzialmente il ricorso originariamenteproposto, escludendo le sanzioni inflitte al ricorrente per l’omessoversamento dell’IVA, a cagione della sua carenza di legittimazione passiva.Compensa integralmente le spese di tutte le fasi del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.La PresidenteGiulia Iofrida