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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19243/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Spoleto del 17 febbraio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione e, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'omessa applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità, è manifestamente infondato, atteso che a tal fine, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione, occorre che il danno patrimoniale sia irrisorio, mentre la somma sottratta, pari ad euro 270,00, non può ritenersi tale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Spoleto del 17 febbraio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione e, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'omessa applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità, è manifestamente infondato, atteso che a tal fine, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione, occorre che il danno patrimoniale sia irrisorio, mentre la somma sottratta, pari ad euro 270,00, non può ritenersi tale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 19243/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris