CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 10298/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA_TY)Rif \J 413 7:5 i n5-76,2Loc Dt ' sul ricorso 20779/204 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], Stefania, Giulia ed [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo procuratore speciale, dr. R. Tuzzi, rappresentate e difese dall'. Avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. V. Sinopoli sito in Roma alla via Angelico 38 - ricorrenti - 3'\j - cop_zrei.s-,-; ( L itJc contro Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall'avvocatura Dello Stato dom.ta in Roma alla via dei Portoghesi 12 - controricorrente e ricorrente in via incidentale — -avverso la sentenza n. 25/01/2014 emessa dalla CTR Friuli e depositata il 20.01.2014 e non notificata; udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale della Repubblica nel senso della riunione alla causa n. 3747/2014 [OSCURATO:PERSONA] 1.Le ricorrenti indicate in epigrafe, eredi di [OSCURATO:PERSONA], impugnavano l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate in data 3.02.2011 e notificato loro il 15 marzo del 2011, in relazione alla dichiarazione integrativa di successione del de cuius, presentata il 22.11.2007, resasi necessaria a seguito di sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva accertato crediti del dante causa nei confronti di terzi. In relazione alle sopravvenienze, l'Ufficio aveva rideterminato il valore dei cespiti e notificato alle eredi il predetto avviso. La CTP di Gorizia dichiarava inammissibile il ricorso, sul rilievo che l'istanza di autotutela parziale non fosse impugnabile. La sentenza veniva impugnata dalle contribuenti. La CTR del Friuli, richiamando il precedente di merito n. 64/13 che, nell'affermare che l'atto emesso in autotutela dall'Agenzia non esauriva la controversia, in quanto l'atto impugnato era stato parzialmente modificato, essendo stata confermata solo l'aliquota applicata, riteneva di non poter decidere sulle predette questioni esaminate da altro collegio della CTR, respingendo il gravame. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso le contribuenti Baffi sulla base di due motivi. L'Agenzia ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale. Le ricorrenti hanno chiesto istanza di riunione al procedimento n. 3747/2014. Il P.G. ha concluso per la riunione dei due procedimenti. Considerato in diritto 2. Con il primo motivo di ricorso principale, si lamenta la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.) per violazione del principio del non liquet, non essendosi la Regionale pronunciata sulla natura del provvedimento impugnato, la quale costituiva l'oggetto del procedimento. Lamentano le ricorrenti, inoltre, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma il passaggio in giudicato di altra sentenza della Commissione tributaria regionale per il [OSCURATO:PERSONA] (sentenza n. 64 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), la quale ha stabilito l'aliquota da applicarsi alla dichiarazione integrativa di successione; stante la proposizione del ricorso per cassazione avverso detta pronuncia da parte dell'ufficio, la quale peraltro, concerneva il primo avviso di liquidazione e non quello emesso, in sede di autotutela "sostitutiva", dall'ente finanziario. I contribuenti insistono, inoltre, sulla qualificazione dell'atto opposto come atto di autotutela sostitutiva fondato sul riconoscimento parziale delle ragioni delle ricorrenti. 3.Con il secondo motivo di ricorso principale si lamenta violazione o falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.), segnatamente degli artt. 2 e 19, d.Igs. 31.12.1992, n. 546; nonché dell'art. 27, comma 2, d. 1gs. 31.10.1990, n. 346, oltre all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.), ovvero omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente attribuito all'avviso di liquidazione impugnato la natura di atto di mero annullamento parziale del precedente avviso di liquidazione, anziché la natura di nuovo avviso di liquidazione, emesso, peraltro, oltre la scadenza dei termini di decadenza. 4.Con l'unico motivo di ricorso incidentale l'Agenzia delle Entrate si duole della regolamentazione delle spese processuali. Sia la difesa delle ricorrenti che il P.G., stante la pendenza di altro procedimento (RG.3747/14) per cassazione avente ad oggetto l'avviso di liquidazione, prodromico all'atto oggetto del presente procedimento, sorto da ricorso proposto avverso la sentenza n. 64/2014 della Commissione tributaria Regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto la riunione dei giudizi. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] a nuovo ruolo, per la riunione al procedimento n. RG.3747/14. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione della Corte di cassazione, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]