Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 32422/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7108/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] M. CLEMENTI N. 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA via [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce all’atto di intervento e costituzione volontaria del 17-5-2022 -controricorrenti e ricorrenti in via incidental e - avverso la SENTENZ A d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n.8/2018 pubblicata il 2 - 1 - 2018 e notificata il 5 - 2 - 2018 e avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 171/2019 depositata il07/02/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto notificato il 30-10-1987 [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] chiedevano la rideterminazione dell’indennità di espropriazione, da commisurarsi al prezzo di mercato degli appezzamenti di terreno di loro proprietà, della complessiva superficie di mq.19.720, siti in Comune di Sarzana e ceduti alla Provincia di [OSCURATO:PERSONA] con rogito del 6-9-1982, già oggetto di provvedimento espropriativo in itinere e destinati ad edilizia scolastica, previo accertamento della natura edificatoria dei suddetti terreni.

Per quanto ora di interesse, il Tribunale di Spezia con sentenza non definitiva n.1422/2008 determinava l’indennità per l’espropriazione ex lege 2359/1865 nel valore venale del terreno alla data del rogito di vendita del 6-9-1982 e con sentenza definitiva n.479/2009 condannava la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di €473.245,48 e al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di €287.024,89, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.

2. Con sentenza n.8/2018 pubblicata il 2-1-2018 e notificata il 5-2- 2018, la Corte d’Appello di Genova ha parzialmente accolto l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato la Provincia della Spezia a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di €706.532,00 e a [OSCURATO:PERSONA] la somma di €746.479,39, oltre interessi legali su detti importi con decorrenza dal deposito della sentenza fino all’effettivo saldo, confermando nel resto la sentenza impugnata.

La Corte di merito, per quanto o ra di interesse, ha affermato che: i) le diverse consulenze espletate in primo grado presentavano macroscopiche differenze tra i valori stimati, imputabili principalmente alle differenti date prese quale riferimento per effettuare la stima; ii) il primo motivo di appello principale era fondato in punto di rideterminazione dell’indennità di esproprio, in quanto la consulente tecnica d’ufficio nominata in grado d’appello aveva ricostruito la situazione del terreno oggetto del decreto espropriativo dalla data dell’occupazione (1980) alla data del trasferimento di proprietà alla [OSCURATO:PERSONA] (1982), e lo stesso risultava inserito dapprima del P.R.G. del 1958 come “zona semirurale” e successivamente con la variante di P.R.G. approvata con D.P.G.R. n.1501 del 6-8-1973, in vigore ancora nel 1982, in “zona per attrezzature collettive- scuola professionale”, sicché all’epoca dell’esproprio non si poteva considerare come terreno edificabile per usi privati; inoltre la consulente nominata in appello aveva effettuato la stima del valore dell’area fabbricabile in oggetto tenendo conto del valore di mercato del fabbricato, il costo di costruzione, il profitto di impresa, il tasso di investimento del capitale; iii) erano infondate le censure dirette ad ottenere la quantificazione dell’indennizzo in base al valore di terreno edificabile, svolte dagli appellanti principali, e le censure dirette ad ottenere la quantificazione dell’indennizzo in base al valore di terreno agricolo, svolte dalla Provincia con l’appello incidentale, “vista la diversa destinazione urbanistica in vigore all’epoca dell’esproprio di zona per attrezzature collettive- scuola professionale, come accertata dal C.T.U.” ( pag.8 della sentenza impugnata); iv) il secondo motivo di appello principale (debenza degli interessi legali) e il quarto motivo di appello principale (mancato riconoscimento dell’indennità di occupazione temporanea) erano infondati, mentre meritava accoglimento il terzo motivo di appello principale, inerente l’errata detrazione delle indennità aggiuntive del coltivatore diretto dall’indennità di espropriazione; v) dall’importo complessivamente dovuto andavano detratti gli acconti percepiti nel 1981 e nel 1982 dagli appellanti principali ( pag.8 e pag. 12 della sentenza impugnata), risultando così il credito residuo di [OSCURATO:PERSONA] pari alla somma di €706.532,00 e quello di [OSCURATO:PERSONA] pari alla somma di €746.479,39, importi già rivalutati alla data della sentenza.

3. Avverso questa sentenza la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per revocazione ex art. 395 n.4 cod. proc. civ. avanti alla Corte d’appello di Genova, che, dopo aver sospeso con ordinanza 22- 3-2018 il termine per la proposizione del ricorso per cassazione sino alla comunicazione della sentenza relativa alla richiesta revocazione, con sentenza n.171/2019, pubblicata il 7-2-2019, accoglieva la domanda, dichiaravache la sentenza n.8/2018 della stessa Corte era affetta dall’errore di fatto denunziato, per mancata detrazione della somma pagata nelle more del giudizio di appello (risultante dagli atti di causa) dalla Provincia, pari all’importo complessivo di € 760.270,46 liquidato dal Giudice di primo grado, e per l’effetto condannava la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle somme indicate nella sentenza n.8/2018, detratti da tali somme gli importi già corrisposti dalla Provincia e come risultanti dal verbale d’udienza 30-3-2016, con la rivalutazione dal momento dei singoli pagamenti fino al 25-10-2017, oltre interessi legali sulla somma residua dovuta dalla data della sentenza revocata al saldo, condannando, altresì, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso le citate sentenze della Corte d’appello di Genova n.8/2008, pubblicata il 2-1-2018 e notificata il 5-2-2018, e n.171/2019, pubblicata il 7-2-2019, la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 19-2-2019, affidato a due motivi, resistito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Con atto di intervento e costituzione volontaria con contestuale subentro di nuovo difensore, notificato il 17-5-2022, si sono costituiti, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 20-5-2020, [OSCURATO:PERSONA], fratello del de cuius e già costituitosi in proprio, e [OSCURATO:PERSONA], coniuge del de cuius.

5. All’esito del deposito di istanze di sollecita trattazione presentate dalla Provincia di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione dell'art. 5 bis comma 3 del D.L. 333/1992, conv. con mod. dalla L. 359/1992 e poi recepito dagli artt. 32 e 37 del D.P.R. 327/2001.

Rileva che la consulente tecnica d’ufficio nominata ingrado d’appello aveva attestato inequivocabilmente che, alla data del titolo ablatorio, l'allora vigente strumento urbanistico veniva a precludere in maniera definitiva ogni e qualsiasi possibilità di utilizzazione economica dell’area espropriata da partedel privato (pagg. 13 e 14 c.t.u.

Arch.

Asquasciati), come peraltro dato espressamente atto dalla stessa Corte d’appello nella sentenza n.8/2018.

Ciò nondimeno, la Corte d’appello aveva adottato la stima del valore di mercato del terreno oggetto di esproprio che il C.T.U. aveva indicato per l'ipotesi in cui il medesimo, al momento della vicenda ablativa, fosse risultato "area edificabile" ad uso dei privati, ossia solo per l’ipotesi in cui sulla detta area non fosse stato apposto il vincolo a servizio pubblico (pag. da 19 a 22 della C.T.U.).

2. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ. e 111 comma 6 Cost., per l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alla (errata) adozione da parte della Corte d’appello della stima del valore di mercato del terreno oggetto di esproprio che il C.T.U. aveva indicato solo per l'ipotesi in cui il medesimo al momento della vicenda ablativa fosse risultato "area edificabile" ad uso dei privati.

Deduce che la Corte d’appello non aveva minimamente esposto le ragioni a fondamento della suddetta decisione, la cui comprensibilità risultava compromessa dall’ulteriore affermazione espressa dalla Corte territoriale nell’ultima parte della pag. 8 della sentenza, secondo la quale erano da ritenersi infondate sia le censure, svolte dagli appellanti principali, dirette ad ottenere la quantificazione dell’indennizzo in base al valore di terreno edificabile sia le censure, svolte dalla Provincia con l’appello incidentale, dirette ad ottenere la quantificazione dell’indennizzo in base al valore di terreno agricolo “vista la diversa destinazione urbanistica in vigore all’epoca dell’esproprio di zona per attrezzature collettive- scuola professionale, come accertata dal C.T.U.”.

3. I ricorrenti in via incidentale denunciano: a) con il primo motivo la violazione della l.n.2359 del 1865, art.39, in relazione all’art.360 n.3 cod. proc. civ. e omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art.360 n.5 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello recepito l’accertamento peritale nella parte in cui aveva ravvisato l’inedificabilità dei terreni espropriati ad iniziativa dei privati; deducono che la destinazione ad attrezzature collettive non preclude affatto che le stesse possano essere realizzate dall’iniziativa privata o comunque promiscua, in quanto si deve attribuire valore ai fini indennitari ad utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti e via dicendo) come da giurisprudenza di questa Corte e amministrativa richiamata, che la Corte d’appello aveva parametrato l’indennità alla suddetta utilizzazione mediana e che, tuttavia, infondatamente la consulente nominata in grado d’appello, in difformità da quanto accertato da ben tre precedenti consulenze espletate in primo grado, aveva escluso la possibilità di utilizzazioni ad iniziativa privata dell’area, tanto che nelle vicinanze della scuola edificata sul terreno oggetto di cessione erano state di seguito edificati nel corso degli anni altri istituti educativi, collegi, palestre e piscine, private, ma di uso pubblico, sicché il vincolo di destinazione urbanistica era da qualificarsi di natura conformativa e senza obbligo di indennizzo; sotto ulteriore profilo deducono che nessuna delle due sentenze impugnate aveva preso in considerazione le risultanze dei tre accertamenti peritali espletati in primo grado e la Corte d’appello, con la sentenza n.8/2018, si era limitata erroneamente ad affermare che la diversità dei valori era da ricondurre esclusivamente alla data di riferimento della stima, senza confrontarsi specificamente non solo con le precedenti risultanze peritali, ma anche con le affermazioni del Tribunale, che aveva dichiarato la natura edificatoria dei terreni (sentenza non definitiva n.1422/2008); b) con il secondo motivo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituente oggetto di discussione fra le parti e la nullità delle sentenze per violazione degli artt.194 e 195 cod. proc. civ. in relazione all’art.360 n.4 cod. proc. civ., in particolare, quanto al primo aspetto, per non avere la Corte di merito preso in considerazione le imponenti difformità tra le tre precedenti consulenze, sulla corretta quantificazione dell’indennità di esproprio (pag. 25 e 26 controricorso), né motivato al riguardo; la nuova C.T.U. disposta dalla Corte Territoriale era affetta da molteplici contraddizioni tecnico-contabili (pag. 26, 27 e 28 del controricorso) ed inoltre le valutazioni conclusive, da un lato, erano del tutto differenti rispetto alla iniziale bozza trasmessa alle parti e, dall’altro, non riguardavano le osservazioni di carattere tecnico indicate dal C.T.P. dei deducenti (Arch. [OSCURATO:PERSONA]), che peraltro il C.T.U. aveva apparentemente condiviso; deducono inoltre che la C.T.U. era pervenuta a conclusioni assunte in violazione del c.d. contraddittorio endo-peritale, tali da rendere nullo lo stesso elaborato, e le contestazioni erano state tempestivamente avanzate all’udienza del 30-3-2016, ossia nella prima difesa utile successiva al deposito della consulenza d’ufficio, con richiesta di chiamare la C.T.U. a chiarimenti; c) con il terzo motivo la violazione degli artt.91, 92, 402 cod. proc. civ. in relazione all’art.360 n.4 cod. proc. civ., deducendo la sussistenza di error in procedendo in punto di spese liquidate con la sentenza n.171/2019; ad avviso dei ricorrenti incidentali, per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza revocata n.8/2018 e, dunque, della riconosciuta sussistenza del diritto dei germani Stefani alla indennità di esproprio, una volta conclusasi la fase rescindente, nel successivo giudizio rescissorio avrebbe dovuto pronunciarsi, quanto al capo riguardante le spese processuali, la condanna della Provincia di [OSCURATO:PERSONA], risultata soccombente rispetto alla domanda principale avanzata dai germani Stefani, e non la condanna alla rifusione delle spese di questi ultimi, sicché chiedono che siano liquidate da questa Corte le spese delle fasi rescindente e rescissoria del giudizio di revocazione, oltre quelle del giudizio di legittimità, ponendole ad esclusivo carico della Provincia soccombente.

4. In via pregiudiziale, devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso principalesollevate dai controricorrenti.

4.1. Sotto un primo profilo i controricorrenti rilevano che nel caso di specie, poiché la sentenza di revocazione è stata di accoglimento della domanda della Provincia, la relativa pronuncia deve ritenersi integralmente sostitutiva della sentenza revocata, la Provincia non avevasvolto, con l’impugnazione per revocazione , censure in diritto e la fase rescissoria non avevaperciò riguardato i vizi denunciati con il ricorso per cassazione.

A parere dei controricorrenti, pertanto, la sentenza revocata non sarebbe più impugnabile, stante la cessazione della materia del contendere , oppure dovrebbe ritenersi passata in giudicato, in quanto nel giudizio di revocazione la Provincia non avevariproposto unitariamente tutte le questioni , anche relative alla fase rescissoria.

Infine rilevano che la Provincia non ha svolto motivi di gravame avverso la sentenza che ha pronunciato sulla revocazione, pur formalmente impugnata, né peraltro avrebbe potuto svolgerli, dato l’accoglimento della domanda di revocazione.

4.2. Occorre premettere che, nel caso in esame, il giudizio di revocazione ha riguardato un errore di fatto che investiva solo il quantum dovuto a titolo di conguaglio a seguito dicessione volontaria del bene , perché con la sentenza della Corte d’appello n.8/2018 non era stato detratto quanto percepito dai privati in esecuzione della sentenza del Tribunale, pur risultando agli atti il versamento di oltre 700.000 euro a tale titolo.

Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide (Cass. 8773/2020 in una fattispecie analoga; in senso conforme Cass.3465/1972 e 12721/2016), qualora la domanda di revocazione concerna una parte autonoma della sentenza d'appello, il relativo accoglimento determina, in aderenza alle regole dell'impugnazione parziale e dell'effetto espansivo interno, la rescissione di quella parte soltanto, nonché delle parti che dipendano dalla parte rescissa, mentre conservano la loro efficacia le parti autonome ed indipendenti; sicché, nel giudizio di cassazione pendente su queste ultime, la pronuncia di revocazione non fa cessare la materia del contendere.

Dunque, qualora il giudizio rescindente abbia individuato le parti della sentenza viziate dall'errore revocatorio, il successivo giudizio rescissorio deve avere per oggetto soltanto le parti rescisse e quelle che ne dipendono.In particolare, questa Corte ha avuto modo di precisare che “ nel giudizio di revocazione, rivelatosi l'errore di fatto e individuate le parti della sentenza da rescindersi in quanto viziate dall'errore stesso, il successivo giudizio rescissorio, riguardante la modificazione nel merito della detta sentenza, deve avere per oggetto solo le parti di essa che sono state rescisse e quelle che ne dipendono (Cass. n. 3465/72).

Ciò posto, va osservato che la revocazione travolge completamente i capi della sentenza che sono frutto di errore, sicché il giudice della fase rescissoria, chiamato nuovamente a decidere, deve procedere ad un nuovo esame prescindendo dalle “rationes decidendi” della sentenza revocata.

Infatti, il giudizio ex art. 402 c.p.c. è nuovo e non la mera correzione di quello precedente, per cui la nuova decisione sul merito è del tutto autonoma e non può certo essere la risultante di singoli elementi correttivi nell'iter logico giuridico espresso dalla decisione revocata” (Cass. 12721/2016 citat a ) .

A detto indirizzo il Collegio ritiene convintamente di dover dare continuità, per la sua aderenza alle regole dell'impugnazione parziale e dell'effetto espansivo interno, le quali, a loro volta, coniugano un'esigenza di coerenza ed una di conservazione, la prima che impone l'estensione dell'impugnazione e della riforma alle parti inscindibili della medesima sentenza, l'altra che impone di tener indenni le parti autonome(Cass. 8773/2020).

4.3. Ora, nel caso in scrutinio , i viz i denunciati con il ricorso principale non dipendono affatto dall’errore di fatto sul quantum , essendo, invece, questo dipendente dai primi, cioè destinato ad essere assorbito, in ipotesi di accoglimento del medesimoricorso.

La sentenza n. 171/2019 ha dato atto c he l’ambito del giudizio revocatorio era “circoscritto”(pag.8), ossia limitato solo all’errore di fatto revocatorio, e la Corte d’appello,nel sospendere il termine per il ricorso per cassazione, ha dato altresì atto che quest ’ultimo avrebbe riguardato altra autonoma e distinta doglianza(cfr. pag. 4).

All’evidenza, infatti, le questioni oggetto del ricorso per cassazione della Provincia (natura ine dificabile, contraddittorietà e incomprensibilità della motivazione, natura del vincolo di destinazione) riguardano statuizioni diverse ed autonome della sentenza revocata, si ribadisce non dipendenti dall’errore di fatto revocatorio, e l’impugnazione per revocazione parzialeè da ritenersi ammissibile nel senso che si è precisato.

Di conseguenza, la sentenza che si è pronunciata sulla revocazione ha sostituito solo parzialmente la sentenza n.8/2018, non ha travolto i capi della decisione che non erano frutto di errore di fatto, la prima sentenza, n.8/2018,non è affatto passata in giudicato in relazione ai suddetti capi e correttamente sono state impugnate con ricorso per cassazione dalla Provincia entrambe le sentenze, la n.8/2018 nelle parti non viziate dall’errore di fatto e la n. 171/2019 perché in ogni caso sostitutiva della prima, ma solo in punto di quantum (cfr.Cass.3465/1972p er l’affermazione del principio secondo cui il giudizio di revocazione deve essere considerato come una fase di quello di merito e le sentenze rese nell'uno e nell'altro processo possono venire impugnate con un unico ricorso ; in senso conforme Cass.1334/1960).

In quest’ottica processuale è evidentemente priva di alcun rilievo la mancata denuncia di vizi propri della sentenza di revocazione da parte della Provincia, stante, peraltro, l’accoglimento dell’impugnazione per revocazione da quest’ultima parte proposta.

Da ciò consegue ulteriormente che sulla sentenzadi revocazione, in quanto sostitutiva in punto di quantum della prima sentenza e quindi nella sua parte inscindibile e solo in questi limiti, necessariamentesi riverbera l’effetto espansivo della cassazione della prima sentenza, di cui di seguito si dirà.

Per finire,va aggiunto che, come invero non posto in discussione dai controricorrenti, risulta rispettato dalla Provincia il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione: la sentenza revocata è stata notificata il 5-2-2018, il termine per proporre ricorso per cassazione è stato sospeso con ordinanza 22-3-2018 (cfr. Cass.

S.U. 21874/2019 sulla decorrenza di detto termine ) , la sentenza sulla revocazione è stata pubblicata il 7-2-2019 e il ricorso per cassazione è stato notificato il 19-2-2019, ossia tempestivamente, considerato il periodo di sospensione del termine dal 22-3-2018 al 7-2-2019.

4.4. Alla stregua dei principi e delle considerazioni suesposti, sono insussistenti anche gli altri profili di inammissibilità del ricorso principale eccepiti dai controricorrenti , in ordine alla dedotta cessazione della materia del contendere oppure all’acquiescenza che si assume prestata all’intero decisumdella prima sentenza.

Neppure è ravvisabil e la dedotta irrituale formulazione dei motivi articolati dalla Provincia, in quanto le doglianze sono espresse con sufficiente specificità, sia sub specie del vizio di violazione di legge (primo motivo), sia sub speciedel vizio motivazionale (secondo motivo) , e sono focalizzate con chiarezza su questioni dirimenti ai fini del decidere (natura inedificabile del terreno ablato , contraddittorietà e incomprensibilità della motivazione in ordine ai criteri di stima adottati, specificitàdel vincolo di destinazione – edilizia scolastica – incompatibile con l’uso dei privati).

5. Passando, ora, allo scrutinio del ricorso principale, i due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.

Occorre premettere che il percorso argomentativo della sentenza n.8/2018 è il seguente: i) le diverse consulenze espletate in primo grado presentavano macroscopiche differenze tra i valori stimati, imputabili principalmente alle differenti date prese quale riferimento per effettuare la stima ; ii) il primo motivo di appello principale era fondato in punto di rideterminazione dell’indennità di esproprio, in quanto la consulente tecnica d’ufficio nominata in grado d’appello aveva ricostruito la situazione del terreno oggetto del decreto espropriativo dalla data dell’occupazione (1980) alla data del trasferimento di proprietà alla [OSCURATO:PERSONA] (1982), e lo stesso risultava inserito dapprima del P.R.G. del 1958 come “zona semirurale” e successivamente con la variante di P.R.G. approvata con D.P.G.R. n.1501 del 6-8-1973, in vigore ancora nel 1982, in “zona per attrezzature collettive- scuola professionale”, sicché all’epoca dell’esproprio non si poteva considerare come terreno edificabile per usi privati; inoltre la consulente nominata in appello aveva effettuato la stima del valore dell’area fabbricabile in oggetto tenendo conto del valore di mercato del fabbricato, il costo di costruzione, il profitto di impresa, il tasso di investimento del capitale; iii) erano infondate le censure dirette ad ottenere la quantificazione dell’indennizzo in base al valore di terreno edificabile, svolte dagli appellanti principali, e le censure dirette ad ottenere la quantificazione dell’indennizzo in base al valore di terreno agricolo, svolte dalla Provincia con l’appello incidentale, “vista la diversa destinazione urbanistica in vigore all’epocadell’esproprio di zona per attrezzature collettive- scuola professionale, come accertata dal C.T.U.”.

Secondo costante indirizzo di questa Corte, richiamato anche dalla Provincia, al quale il Collegio intende dare continuità, “ Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio (o del risarcimento del danno da occupazione appropriativa), la destinazione di aree a edilizia scolastica, nella cui nozione devono ricomprendersi tutte le opere e attrezzature che hanno la funzionedi integrare il complesso scolastico, nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, ne determina il carattere non edificabile, avendo l'effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone circoscritte ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro di una ripartizione in base a criteri generali ed astratti; né può esserne ritenuta per altro verso l'edificabilità, sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, giacché l'edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all'insegnamento privato” (tra le tante Cass.5247/2016).

Va,inoltre, ribadito che l a motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.(Cass. 13248/2020; Cass.

S.U. 8053/2014).

Orbene,il percorso argomentativo della sentenza n.8/2018 relativo ai criteri di stima adottati non risulta esplicitato in modo comprensibile e coerente, sì da attingere il “minimo costituzionale”, e non risulta, dal tenore motivazionale di detta pronuncia, che la Corte d’appello si sia attenuta ai principi di diritto suesposti in tema di espropriazione di area sita in zona con destinazione ad edilizia scolastica, nel quantificare dell’indennizzo per cui è causa.

In particolare, la Corte d’appello, dopo aver premesso, in modo sufficientemente chiaro e comprensibile, che , in base alla C.T.U. espletata in appello , nel 1982 il terreno era inserito in zona per attrezzature collettive- scuola professionale, “ con il risultato che all’epoca dell’esproprio ( rectius dell a cessione volontaria) non si poteva considerare come terreno edificabile per usi privati” (pag. 7 della citata sentenza), ha di seguito richiamato la stima del valore dell’”area fabbricabile in oggetto ” effettuata dal C.T.U. nominato nel giudizio d’appello (pag. 8), in evidente contraddizione con la precedente affermazione, senza dare conto delle ragioni di tale passaggio motivazionale e, in particolare,del riferimento, incoerente con la premessa fattuale di cui sopra, ad elementi propri della valutazione di area edificabile (valore di mercato del fabbricato, costo di costruzione e via dicendo).

Tale palese contraddittorietà non può spiegarsi intendendo la valutazione riferita al criterio del cd. utilizzo intermedio, contrariamente a quanto sostengono i controricorrenti, sia perché non si rinviene nella citata sentenza alcun richiamo a detto criterio, sia perché quest’ultimo è incompatibile con l’accertatadestinazione dell’area ad edilizia scolastica, per quanto si è detto.

Neppure il percorso decisionale può ritenersi chiarito in base alle successive affermazioni della Corte territoriale.

Nello specifico, la Corte di merito prima, correttamente, ha precisa to che la quantificazione dell’indennizzo non poteva effettuarsi in base al valore di un terreno edificabile, come avevano chiesto gli appellanti principali e odierni controricorrenti e ricorrenti in via incidentale, e, tuttavia, di seguito ha aggiunto che neppure la quantificazione dell’indennizzo sarebbe potuta avvenire in base al valore di terreno agricolo, come chiestodalla Provincia con l’appello incidentale, “vista la diversa destinazione urbanistica in vigore all’epoca dell’esproprio di zona per attrezzature collettive- scuola professionale, come accertata dal C.T.U.” ( pag.8 della sentenza impugnata), senza altro precisaree senza, quindi, compiutamente esplicitare in base a quali criteri ed elementi si fosse pervenuti, in concreto, al risultato di valore e alla quantificazione dell’indennizzo indicati nella sentenza impugnata.

Ricorrono, pertanto, i denunciati vizi di violazione di legge e motivazionale.

6. Passando allo scrutinio del ricorso incidentale, i motivi primo e secondo sonoinammissibili.

Nello specifico, come si è detto, la Corte di merito ha dato conto di un accertamento di fatto, relativo alla destinazione urbanistica, effettuato dal C.T.U. nominato nel giudizio d’appello , ossia dell’inserimento del terreno di cui trattasi, all’epoca della cessione volontaria, in “zona per attrezzature collettive-scuola professionale” e ha dato atto della conseguente inedificabilità dello stesso per usi privati, in base alle risultanze peritali.

I ricorrenti in via incidentale deducono che il Tribunale aveva ritenuto, a loro dire correttamente, l’area edificabile proprio perché sulla stessa era stato costruito un edificio scolastico (pag. 22 controricorso) e, nel riportare a lcuni stralci del le risultanze delle consulenze tecniche espletate in primo grado, affermano che “il fatto decisivo omesso afferisce la corretta quantificazione dell’indennità di esproprio” (c fr. memoria illustrativa) .

La carenza motivazionale denunciata, inoltre, è essenzialmente ricondotta al recepimento, da parte della Corte di merito,dell’accertamento peritale nella parte in cui aveva ravvisato l’inedificabilità dei terreni espropriati ad iniziativa dei privati.

Ora, alla stregua dei principi suesposti, certamente la natura edificabile del terreno in questione non può desumersi dalla costruzione di un edificio scolastico e inoltre la quantificazione dell’indennità, che si assume non corretta, non si configura affatto come “fatto storico” di rilevanza ai sensi dell’art.360, comma 1 n.5, cod. proc. civ..

Le censure, così come formulate, in buona sostanza, impropriamentesollecitano il riesame di valutazioni meritali in punto di edificabilità dell’area, sotto l’apparente denuncia di vizi di violazione di legge, di omesso esame di fatti decisivi e di vizi motivazionali, ricondotti, questi ultimi, secondo la prospettazione dei ricorrenti incidentali , non a contraddittorietà o apparenza della motivazione, ma al dedotto erroneo recepimento delle conclusioni dell’ultima consulenza.

Parimenti inammissibile è la doglianza inerente alla violazione del contraddittorio, per avere il C.T.U. modificato le conclusioni finali rispetto alla bozza iniziale, posto che gli stessi ricorrenti affermano di aver svolto, di seguito, osservazioni al riguardo, chiedendo la convocazione a chiarimenti del C.T.U., così pienamente esercitando i poteri di cui all'art. 196 cod.proc. c iv . (cfr. Cass. 16196/2023 ).

Occorre, infine, ribadire che r ientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento diconsulenza (Cass. 21525/2019) e che l'omesso esame di elementi istruttori (in tesi emergenti dalle precedenti consulenze) non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (nella specie la destinazione urbanistica dell’area), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante cfr. Cass. n. 27415/2018).

7. Il terzo motivo, sulla regolamentazione delle spese, resta assorbito, stante l’accoglimento del ricorso principale, poiché il giudice del rinvio dovrà provvedere a nuova regolamentazione delle spese di lite, comprese quelle del presente giudizio, tenendoconto che, come si è già evidenziato, il giudizio revocatorio si configura come fase di merito.

8. In conclusione, il ricorso principale va accolto, i primi due motivi del ricorso incidentale vanno dichiarati inammissibili, il terzo motivo del ricorso incidentale va dichiarato assorbito; le sentenze impugnate vanno cassate, nei limiti dei motivi accolti, e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Genova , in diversa composizione, anche per la liquidazione delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7108/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] M. CLEMENTI N. 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA via [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce all’atto di intervento e costituzione volontaria del 17-5-2022 -controricorrenti e ricorrenti in via incidental e - avverso la SENTENZ A d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n.8/2018 pubblicata il 2 - 1 - 2018 e notificata il 5 - 2 - 2018 e avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 171/2019 depositata il07/02/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato il 30-10-1987 [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] chiedevano la rideterminazione dell’indennità di espropriazione, da commisurarsi al prezzo di mercato degli appezzamenti di terreno di loro proprietà, della complessiva superficie di mq.19.720, siti in Comune di Sarzana e ceduti alla Provincia di [OSCURATO:PERSONA] con rogito del 6-9-1982, già oggetto di provvedimento espropriativo in itinere e destinati ad edilizia scolastica, previo accertamento della natura edificatoria dei suddetti terreni. Per quanto ora di interesse, il Tribunale di Spezia con sentenza non definitiva n.1422/2008 determinava l’indennità per l’espropriazione ex lege 2359/1865 nel valore venale del terreno alla data del rogito di vendita del 6-9-1982 e con sentenza definitiva n.479/2009 condannava la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di €473.245,48 e al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di €287.024,89, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo. 2. Con sentenza n.8/2018 pubblicata il 2-1-2018 e notificata il 5-2- 2018, la Corte d’Appello di Genova ha parzialmente accolto l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato la Provincia della Spezia a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di €706.532,00 e a [OSCURATO:PERSONA] la somma di €746.479,39, oltre interessi legali su detti importi con decorrenza dal deposito della sentenza fino all’effettivo saldo, confermando nel resto la sentenza impugnata. La Corte di merito, per quanto o ra di interesse, ha affermato che: i) le diverse consulenze espletate in primo grado presentavano macroscopiche differenze tra i valori stimati, imputabili principalmente alle differenti date prese quale riferimento per effettuare la stima; ii) il primo motivo di appello principale era fondato in punto di rideterminazione dell’indennità di esproprio, in quanto la consulente tecnica d’ufficio nominata in grado d’appello aveva ricostruito la situazione del terreno oggetto del decreto espropriativo dalla data dell’occupazione (1980) alla data del trasferimento di proprietà alla [OSCURATO:PERSONA] (1982), e lo stesso risultava inserito dapprima del P.R.G. del 1958 come “zona semirurale” e successivamente con la variante di P.R.G. approvata con D.P.G.R. n.1501 del 6-8-1973, in vigore ancora nel 1982, in “zona per attrezzature collettive- scuola professionale”, sicché all’epoca dell’esproprio non si poteva considerare come terreno edificabile per usi privati; inoltre la consulente nominata in appello aveva effettuato la stima del valore dell’area fabbricabile in oggetto tenendo conto del valore di mercato del fabbricato, il costo di costruzione, il profitto di impresa, il tasso di investimento del capitale; iii) erano infondate le censure dirette ad ottenere la quantificazione dell’indennizzo in base al valore di terreno edificabile, svolte dagli appellanti principali, e le censure dirette ad ottenere la quantificazione dell’indennizzo in base al valore di terreno agricolo, svolte dalla Provincia con l’appello incidentale, “vista la diversa destinazione urbanistica in vigore all’epoca dell’esproprio di zona per attrezzature collettive- scuola professionale, come accertata dal C.T.U.” ( pag.8 della sentenza impugnata); iv) il secondo motivo di appello principale (debenza degli interessi legali) e il quarto motivo di appello principale (mancato riconoscimento dell’indennità di occupazione temporanea) erano infondati, mentre meritava accoglimento il terzo motivo di appello principale, inerente l’errata detrazione delle indennità aggiuntive del coltivatore diretto dall’indennità di espropriazione; v) dall’importo complessivamente dovuto andavano detratti gli acconti percepiti nel 1981 e nel 1982 dagli appellanti principali ( pag.8 e pag. 12 della sentenza impugnata), risultando così il credito residuo di [OSCURATO:PERSONA] pari alla somma di €706.532,00 e quello di [OSCURATO:PERSONA] pari alla somma di €746.479,39, importi già rivalutati alla data della sentenza. 3. Avverso questa sentenza la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per revocazione ex art. 395 n.4 cod. proc. civ. avanti alla Corte d’appello di Genova, che, dopo aver sospeso con ordinanza 22- 3-2018 il termine per la proposizione del ricorso per cassazione sino alla comunicazione della sentenza relativa alla richiesta revocazione, con sentenza n.171/2019, pubblicata il 7-2-2019, accoglieva la domanda, dichiaravache la sentenza n.8/2018 della stessa Corte era affetta dall’errore di fatto denunziato, per mancata detrazione della somma pagata nelle more del giudizio di appello (risultante dagli atti di causa) dalla Provincia, pari all’importo complessivo di € 760.270,46 liquidato dal Giudice di primo grado, e per l’effetto condannava la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle somme indicate nella sentenza n.8/2018, detratti da tali somme gli importi già corrisposti dalla Provincia e come risultanti dal verbale d’udienza 30-3-2016, con la rivalutazione dal momento dei singoli pagamenti fino al 25-10-2017, oltre interessi legali sulla somma residua dovuta dalla data della sentenza revocata al saldo, condannando, altresì, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso le citate sentenze della Corte d’appello di Genova n.8/2008, pubblicata il 2-1-2018 e notificata il 5-2-2018, e n.171/2019, pubblicata il 7-2-2019, la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 19-2-2019, affidato a due motivi, resistito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi. Con atto di intervento e costituzione volontaria con contestuale subentro di nuovo difensore, notificato il 17-5-2022, si sono costituiti, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 20-5-2020, [OSCURATO:PERSONA], fratello del de cuius e già costituitosi in proprio, e [OSCURATO:PERSONA], coniuge del de cuius. 5. All’esito del deposito di istanze di sollecita trattazione presentate dalla Provincia di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione dell'art. 5 bis comma 3 del D.L. 333/1992, conv. con mod. dalla L. 359/1992 e poi recepito dagli artt. 32 e 37 del D.P.R. 327/2001. Rileva che la consulente tecnica d’ufficio nominata ingrado d’appello aveva attestato inequivocabilmente che, alla data del titolo ablatorio, l'allora vigente strumento urbanistico veniva a precludere in maniera definitiva ogni e qualsiasi possibilità di utilizzazione economica dell’area espropriata da partedel privato (pagg. 13 e 14 c.t.u. Arch. Asquasciati), come peraltro dato espressamente atto dalla stessa Corte d’appello nella sentenza n.8/2018. Ciò nondimeno, la Corte d’appello aveva adottato la stima del valore di mercato del terreno oggetto di esproprio che il C.T.U. aveva indicato per l'ipotesi in cui il medesimo, al momento della vicenda ablativa, fosse risultato "area edificabile" ad uso dei privati, ossia solo per l’ipotesi in cui sulla detta area non fosse stato apposto il vincolo a servizio pubblico (pag. da 19 a 22 della C.T.U.). 2. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ. e 111 comma 6 Cost., per l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alla (errata) adozione da parte della Corte d’appello della stima del valore di mercato del terreno oggetto di esproprio che il C.T.U. aveva indicato solo per l'ipotesi in cui il medesimo al momento della vicenda ablativa fosse risultato "area edificabile" ad uso dei privati. Deduce che la Corte d’appello non aveva minimamente esposto le ragioni a fondamento della suddetta decisione, la cui comprensibilità risultava compromessa dall’ulteriore affermazione espressa dalla Corte territoriale nell’ultima parte della pag. 8 della sentenza, secondo la quale erano da ritenersi infondate sia le censure, svolte dagli appellanti principali, dirette ad ottenere la quantificazione dell’indennizzo in base al valore di terreno edificabile sia le censure, svolte dalla Provincia con l’appello incidentale, dirette ad ottenere la quantificazione dell’indennizzo in base al valore di terreno agricolo “vista la diversa destinazione urbanistica in vigore all’epoca dell’esproprio di zona per attrezzature collettive- scuola professionale, come accertata dal C.T.U.”. 3. I ricorrenti in via incidentale denunciano: a) con il primo motivo la violazione della l.n.2359 del 1865, art.39, in relazione all’art.360 n.3 cod. proc. civ. e omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art.360 n.5 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello recepito l’accertamento peritale nella parte in cui aveva ravvisato l’inedificabilità dei terreni espropriati ad iniziativa dei privati; deducono che la destinazione ad attrezzature collettive non preclude affatto che le stesse possano essere realizzate dall’iniziativa privata o comunque promiscua, in quanto si deve attribuire valore ai fini indennitari ad utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti e via dicendo) come da giurisprudenza di questa Corte e amministrativa richiamata, che la Corte d’appello aveva parametrato l’indennità alla suddetta utilizzazione mediana e che, tuttavia, infondatamente la consulente nominata in grado d’appello, in difformità da quanto accertato da ben tre precedenti consulenze espletate in primo grado, aveva escluso la possibilità di utilizzazioni ad iniziativa privata dell’area, tanto che nelle vicinanze della scuola edificata sul terreno oggetto di cessione erano state di seguito edificati nel corso degli anni altri istituti educativi, collegi, palestre e piscine, private, ma di uso pubblico, sicché il vincolo di destinazione urbanistica era da qualificarsi di natura conformativa e senza obbligo di indennizzo; sotto ulteriore profilo deducono che nessuna delle due sentenze impugnate aveva preso in considerazione le risultanze dei tre accertamenti peritali espletati in primo grado e la Corte d’appello, con la sentenza n.8/2018, si era limitata erroneamente ad affermare che la diversità dei valori era da ricondurre esclusivamente alla data di riferimento della stima, senza confrontarsi specificamente non solo con le precedenti risultanze peritali, ma anche con le affermazioni del Tribunale, che aveva dichiarato la natura edificatoria dei terreni (sentenza non definitiva n.1422/2008); b) con il secondo motivo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituente oggetto di discussione fra le parti e la nullità delle sentenze per violazione degli artt.194 e 195 cod. proc. civ. in relazione all’art.360 n.4 cod. proc. civ., in particolare, quanto al primo aspetto, per non avere la Corte di merito preso in considerazione le imponenti difformità tra le tre precedenti consulenze, sulla corretta quantificazione dell’indennità di esproprio (pag. 25 e 26 controricorso), né motivato al riguardo; la nuova C.T.U. disposta dalla Corte Territoriale era affetta da molteplici contraddizioni tecnico-contabili (pag. 26, 27 e 28 del controricorso) ed inoltre le valutazioni conclusive, da un lato, erano del tutto differenti rispetto alla iniziale bozza trasmessa alle parti e, dall’altro, non riguardavano le osservazioni di carattere tecnico indicate dal C.T.P. dei deducenti (Arch. [OSCURATO:PERSONA]), che peraltro il C.T.U. aveva apparentemente condiviso; deducono inoltre che la C.T.U. era pervenuta a conclusioni assunte in violazione del c.d. contraddittorio endo-peritale, tali da rendere nullo lo stesso elaborato, e le contestazioni erano state tempestivamente avanzate all’udienza del 30-3-2016, ossia nella prima difesa utile successiva al deposito della consulenza d’ufficio, con richiesta di chiamare la C.T.U. a chiarimenti; c) con il terzo motivo la violazione degli artt.91, 92, 402 cod. proc. civ. in relazione all’art.360 n.4 cod. proc. civ., deducendo la sussistenza di error in procedendo in punto di spese liquidate con la sentenza n.171/2019; ad avviso dei ricorrenti incidentali, per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza revocata n.8/2018 e, dunque, della riconosciuta sussistenza del diritto dei germani Stefani alla indennità di esproprio, una volta conclusasi la fase rescindente, nel successivo giudizio rescissorio avrebbe dovuto pronunciarsi, quanto al capo riguardante le spese processuali, la condanna della Provincia di [OSCURATO:PERSONA], risultata soccombente rispetto alla domanda principale avanzata dai germani Stefani, e non la condanna alla rifusione delle spese di questi ultimi, sicché chiedono che siano liquidate da questa Corte le spese delle fasi rescindente e rescissoria del giudizio di revocazione, oltre quelle del giudizio di legittimità, ponendole ad esclusivo carico della Provincia soccombente. 4. In via pregiudiziale, devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso principalesollevate dai controricorrenti. 4.1. Sotto un primo profilo i controricorrenti rilevano che nel caso di specie, poiché la sentenza di revocazione è stata di accoglimento della domanda della Provincia, la relativa pronuncia deve ritenersi integralmente sostitutiva della sentenza revocata, la Provincia non avevasvolto, con l’impugnazione per revocazione , censure in diritto e la fase rescissoria non avevaperciò riguardato i vizi denunciati con il ricorso per cassazione. A parere dei controricorrenti, pertanto, la sentenza revocata non sarebbe più impugnabile, stante la cessazione della materia del contendere , oppure dovrebbe ritenersi passata in giudicato, in quanto nel giudizio di revocazione la Provincia non avevariproposto unitariamente tutte le questioni , anche relative alla fase rescissoria. Infine rilevano che la Provincia non ha svolto motivi di gravame avverso la sentenza che ha pronunciato sulla revocazione, pur formalmente impugnata, né peraltro avrebbe potuto svolgerli, dato l’accoglimento della domanda di revocazione. 4.2. Occorre premettere che, nel caso in esame, il giudizio di revocazione ha riguardato un errore di fatto che investiva solo il quantum dovuto a titolo di conguaglio a seguito dicessione volontaria del bene , perché con la sentenza della Corte d’appello n.8/2018 non era stato detratto quanto percepito dai privati in esecuzione della sentenza del Tribunale, pur risultando agli atti il versamento di oltre 700.000 euro a tale titolo. Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide (Cass. 8773/2020 in una fattispecie analoga; in senso conforme Cass.3465/1972 e 12721/2016), qualora la domanda di revocazione concerna una parte autonoma della sentenza d'appello, il relativo accoglimento determina, in aderenza alle regole dell'impugnazione parziale e dell'effetto espansivo interno, la rescissione di quella parte soltanto, nonché delle parti che dipendano dalla parte rescissa, mentre conservano la loro efficacia le parti autonome ed indipendenti; sicché, nel giudizio di cassazione pendente su queste ultime, la pronuncia di revocazione non fa cessare la materia del contendere. Dunque, qualora il giudizio rescindente abbia individuato le parti della sentenza viziate dall'errore revocatorio, il successivo giudizio rescissorio deve avere per oggetto soltanto le parti rescisse e quelle che ne dipendono.In particolare, questa Corte ha avuto modo di precisare che “ nel giudizio di revocazione, rivelatosi l'errore di fatto e individuate le parti della sentenza da rescindersi in quanto viziate dall'errore stesso, il successivo giudizio rescissorio, riguardante la modificazione nel merito della detta sentenza, deve avere per oggetto solo le parti di essa che sono state rescisse e quelle che ne dipendono (Cass. n. 3465/72). Ciò posto, va osservato che la revocazione travolge completamente i capi della sentenza che sono frutto di errore, sicché il giudice della fase rescissoria, chiamato nuovamente a decidere, deve procedere ad un nuovo esame prescindendo dalle “rationes decidendi” della sentenza revocata. Infatti, il giudizio ex art. 402 c.p.c. è nuovo e non la mera correzione di quello precedente, per cui la nuova decisione sul merito è del tutto autonoma e non può certo essere la risultante di singoli elementi correttivi nell'iter logico giuridico espresso dalla decisione revocata” (Cass. 12721/2016 citat a ) . A detto indirizzo il Collegio ritiene convintamente di dover dare continuità, per la sua aderenza alle regole dell'impugnazione parziale e dell'effetto espansivo interno, le quali, a loro volta, coniugano un'esigenza di coerenza ed una di conservazione, la prima che impone l'estensione dell'impugnazione e della riforma alle parti inscindibili della medesima sentenza, l'altra che impone di tener indenni le parti autonome(Cass. 8773/2020). 4.3. Ora, nel caso in scrutinio , i viz i denunciati con il ricorso principale non dipendono affatto dall’errore di fatto sul quantum , essendo, invece, questo dipendente dai primi, cioè destinato ad essere assorbito, in ipotesi di accoglimento del medesimoricorso. La sentenza n. 171/2019 ha dato atto c he l’ambito del giudizio revocatorio era “circoscritto”(pag.8), ossia limitato solo all’errore di fatto revocatorio, e la Corte d’appello,nel sospendere il termine per il ricorso per cassazione, ha dato altresì atto che quest ’ultimo avrebbe riguardato altra autonoma e distinta doglianza(cfr. pag. 4). All’evidenza, infatti, le questioni oggetto del ricorso per cassazione della Provincia (natura ine dificabile, contraddittorietà e incomprensibilità della motivazione, natura del vincolo di destinazione) riguardano statuizioni diverse ed autonome della sentenza revocata, si ribadisce non dipendenti dall’errore di fatto revocatorio, e l’impugnazione per revocazione parzialeè da ritenersi ammissibile nel senso che si è precisato. Di conseguenza, la sentenza che si è pronunciata sulla revocazione ha sostituito solo parzialmente la sentenza n.8/2018, non ha travolto i capi della decisione che non erano frutto di errore di fatto, la prima sentenza, n.8/2018,non è affatto passata in giudicato in relazione ai suddetti capi e correttamente sono state impugnate con ricorso per cassazione dalla Provincia entrambe le sentenze, la n.8/2018 nelle parti non viziate dall’errore di fatto e la n. 171/2019 perché in ogni caso sostitutiva della prima, ma solo in punto di quantum (cfr.Cass.3465/1972p er l’affermazione del principio secondo cui il giudizio di revocazione deve essere considerato come una fase di quello di merito e le sentenze rese nell'uno e nell'altro processo possono venire impugnate con un unico ricorso ; in senso conforme Cass.1334/1960). In quest’ottica processuale è evidentemente priva di alcun rilievo la mancata denuncia di vizi propri della sentenza di revocazione da parte della Provincia, stante, peraltro, l’accoglimento dell’impugnazione per revocazione da quest’ultima parte proposta. Da ciò consegue ulteriormente che sulla sentenzadi revocazione, in quanto sostitutiva in punto di quantum della prima sentenza e quindi nella sua parte inscindibile e solo in questi limiti, necessariamentesi riverbera l’effetto espansivo della cassazione della prima sentenza, di cui di seguito si dirà. Per finire,va aggiunto che, come invero non posto in discussione dai controricorrenti, risulta rispettato dalla Provincia il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione: la sentenza revocata è stata notificata il 5-2-2018, il termine per proporre ricorso per cassazione è stato sospeso con ordinanza 22-3-2018 (cfr. Cass. S.U. 21874/2019 sulla decorrenza di detto termine ) , la sentenza sulla revocazione è stata pubblicata il 7-2-2019 e il ricorso per cassazione è stato notificato il 19-2-2019, ossia tempestivamente, considerato il periodo di sospensione del termine dal 22-3-2018 al 7-2-2019. 4.4. Alla stregua dei principi e delle considerazioni suesposti, sono insussistenti anche gli altri profili di inammissibilità del ricorso principale eccepiti dai controricorrenti , in ordine alla dedotta cessazione della materia del contendere oppure all’acquiescenza che si assume prestata all’intero decisumdella prima sentenza. Neppure è ravvisabil e la dedotta irrituale formulazione dei motivi articolati dalla Provincia, in quanto le doglianze sono espresse con sufficiente specificità, sia sub specie del vizio di violazione di legge (primo motivo), sia sub speciedel vizio motivazionale (secondo motivo) , e sono focalizzate con chiarezza su questioni dirimenti ai fini del decidere (natura inedificabile del terreno ablato , contraddittorietà e incomprensibilità della motivazione in ordine ai criteri di stima adottati, specificitàdel vincolo di destinazione – edilizia scolastica – incompatibile con l’uso dei privati). 5. Passando, ora, allo scrutinio del ricorso principale, i due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati. Occorre premettere che il percorso argomentativo della sentenza n.8/2018 è il seguente: i) le diverse consulenze espletate in primo grado presentavano macroscopiche differenze tra i valori stimati, imputabili principalmente alle differenti date prese quale riferimento per effettuare la stima ; ii) il primo motivo di appello principale era fondato in punto di rideterminazione dell’indennità di esproprio, in quanto la consulente tecnica d’ufficio nominata in grado d’appello aveva ricostruito la situazione del terreno oggetto del decreto espropriativo dalla data dell’occupazione (1980) alla data del trasferimento di proprietà alla [OSCURATO:PERSONA] (1982), e lo stesso risultava inserito dapprima del P.R.G. del 1958 come “zona semirurale” e successivamente con la variante di P.R.G. approvata con D.P.G.R. n.1501 del 6-8-1973, in vigore ancora nel 1982, in “zona per attrezzature collettive- scuola professionale”, sicché all’epoca dell’esproprio non si poteva considerare come terreno edificabile per usi privati; inoltre la consulente nominata in appello aveva effettuato la stima del valore dell’area fabbricabile in oggetto tenendo conto del valore di mercato del fabbricato, il costo di costruzione, il profitto di impresa, il tasso di investimento del capitale; iii) erano infondate le censure dirette ad ottenere la quantificazione dell’indennizzo in base al valore di terreno edificabile, svolte dagli appellanti principali, e le censure dirette ad ottenere la quantificazione dell’indennizzo in base al valore di terreno agricolo, svolte dalla Provincia con l’appello incidentale, “vista la diversa destinazione urbanistica in vigore all’epocadell’esproprio di zona per attrezzature collettive- scuola professionale, come accertata dal C.T.U.”. Secondo costante indirizzo di questa Corte, richiamato anche dalla Provincia, al quale il Collegio intende dare continuità, “ Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio (o del risarcimento del danno da occupazione appropriativa), la destinazione di aree a edilizia scolastica, nella cui nozione devono ricomprendersi tutte le opere e attrezzature che hanno la funzionedi integrare il complesso scolastico, nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, ne determina il carattere non edificabile, avendo l'effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone circoscritte ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro di una ripartizione in base a criteri generali ed astratti; né può esserne ritenuta per altro verso l'edificabilità, sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, giacché l'edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all'insegnamento privato” (tra le tante Cass.5247/2016). Va,inoltre, ribadito che l a motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.(Cass. 13248/2020; Cass. S.U. 8053/2014). Orbene,il percorso argomentativo della sentenza n.8/2018 relativo ai criteri di stima adottati non risulta esplicitato in modo comprensibile e coerente, sì da attingere il “minimo costituzionale”, e non risulta, dal tenore motivazionale di detta pronuncia, che la Corte d’appello si sia attenuta ai principi di diritto suesposti in tema di espropriazione di area sita in zona con destinazione ad edilizia scolastica, nel quantificare dell’indennizzo per cui è causa. In particolare, la Corte d’appello, dopo aver premesso, in modo sufficientemente chiaro e comprensibile, che , in base alla C.T.U. espletata in appello , nel 1982 il terreno era inserito in zona per attrezzature collettive- scuola professionale, “ con il risultato che all’epoca dell’esproprio ( rectius dell a cessione volontaria) non si poteva considerare come terreno edificabile per usi privati” (pag. 7 della citata sentenza), ha di seguito richiamato la stima del valore dell’”area fabbricabile in oggetto ” effettuata dal C.T.U. nominato nel giudizio d’appello (pag. 8), in evidente contraddizione con la precedente affermazione, senza dare conto delle ragioni di tale passaggio motivazionale e, in particolare,del riferimento, incoerente con la premessa fattuale di cui sopra, ad elementi propri della valutazione di area edificabile (valore di mercato del fabbricato, costo di costruzione e via dicendo). Tale palese contraddittorietà non può spiegarsi intendendo la valutazione riferita al criterio del cd. utilizzo intermedio, contrariamente a quanto sostengono i controricorrenti, sia perché non si rinviene nella citata sentenza alcun richiamo a detto criterio, sia perché quest’ultimo è incompatibile con l’accertatadestinazione dell’area ad edilizia scolastica, per quanto si è detto. Neppure il percorso decisionale può ritenersi chiarito in base alle successive affermazioni della Corte territoriale. Nello specifico, la Corte di merito prima, correttamente, ha precisa to che la quantificazione dell’indennizzo non poteva effettuarsi in base al valore di un terreno edificabile, come avevano chiesto gli appellanti principali e odierni controricorrenti e ricorrenti in via incidentale, e, tuttavia, di seguito ha aggiunto che neppure la quantificazione dell’indennizzo sarebbe potuta avvenire in base al valore di terreno agricolo, come chiestodalla Provincia con l’appello incidentale, “vista la diversa destinazione urbanistica in vigore all’epoca dell’esproprio di zona per attrezzature collettive- scuola professionale, come accertata dal C.T.U.” ( pag.8 della sentenza impugnata), senza altro precisaree senza, quindi, compiutamente esplicitare in base a quali criteri ed elementi si fosse pervenuti, in concreto, al risultato di valore e alla quantificazione dell’indennizzo indicati nella sentenza impugnata. Ricorrono, pertanto, i denunciati vizi di violazione di legge e motivazionale. 6. Passando allo scrutinio del ricorso incidentale, i motivi primo e secondo sonoinammissibili. Nello specifico, come si è detto, la Corte di merito ha dato conto di un accertamento di fatto, relativo alla destinazione urbanistica, effettuato dal C.T.U. nominato nel giudizio d’appello , ossia dell’inserimento del terreno di cui trattasi, all’epoca della cessione volontaria, in “zona per attrezzature collettive-scuola professionale” e ha dato atto della conseguente inedificabilità dello stesso per usi privati, in base alle risultanze peritali. I ricorrenti in via incidentale deducono che il Tribunale aveva ritenuto, a loro dire correttamente, l’area edificabile proprio perché sulla stessa era stato costruito un edificio scolastico (pag. 22 controricorso) e, nel riportare a lcuni stralci del le risultanze delle consulenze tecniche espletate in primo grado, affermano che “il fatto decisivo omesso afferisce la corretta quantificazione dell’indennità di esproprio” (c fr. memoria illustrativa) . La carenza motivazionale denunciata, inoltre, è essenzialmente ricondotta al recepimento, da parte della Corte di merito,dell’accertamento peritale nella parte in cui aveva ravvisato l’inedificabilità dei terreni espropriati ad iniziativa dei privati. Ora, alla stregua dei principi suesposti, certamente la natura edificabile del terreno in questione non può desumersi dalla costruzione di un edificio scolastico e inoltre la quantificazione dell’indennità, che si assume non corretta, non si configura affatto come “fatto storico” di rilevanza ai sensi dell’art.360, comma 1 n.5, cod. proc. civ.. Le censure, così come formulate, in buona sostanza, impropriamentesollecitano il riesame di valutazioni meritali in punto di edificabilità dell’area, sotto l’apparente denuncia di vizi di violazione di legge, di omesso esame di fatti decisivi e di vizi motivazionali, ricondotti, questi ultimi, secondo la prospettazione dei ricorrenti incidentali , non a contraddittorietà o apparenza della motivazione, ma al dedotto erroneo recepimento delle conclusioni dell’ultima consulenza. Parimenti inammissibile è la doglianza inerente alla violazione del contraddittorio, per avere il C.T.U. modificato le conclusioni finali rispetto alla bozza iniziale, posto che gli stessi ricorrenti affermano di aver svolto, di seguito, osservazioni al riguardo, chiedendo la convocazione a chiarimenti del C.T.U., così pienamente esercitando i poteri di cui all'art. 196 cod.proc. c iv . (cfr. Cass. 16196/2023 ). Occorre, infine, ribadire che r ientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento diconsulenza (Cass. 21525/2019) e che l'omesso esame di elementi istruttori (in tesi emergenti dalle precedenti consulenze) non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (nella specie la destinazione urbanistica dell’area), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante cfr. Cass. n. 27415/2018). 7. Il terzo motivo, sulla regolamentazione delle spese, resta assorbito, stante l’accoglimento del ricorso principale, poiché il giudice del rinvio dovrà provvedere a nuova regolamentazione delle spese di lite, comprese quelle del presente giudizio, tenendoconto che, come si è già evidenziato, il giudizio revocatorio si configura come fase di merito. 8. In conclusione, il ricorso principale va accolto, i primi due motivi del ricorso incidentale vanno dichiarati inammissibili, il terzo motivo del ricorso incidentale va dichiarato assorbito; le sentenze impugnate vanno cassate, nei limiti dei motivi accolti, e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Genova , in diversa composizione, anche per la liquidazione delle