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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02127/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato i114/02/1960 a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni inviate dai difensori del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma in sede di riesame, in sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 319 e 319-ter cod. pen., dando atto che già il G.I.P., a modifica ( dell'ordinanza genetica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva disposto la sostituzione della misura più gravosa con quella domiciliare.

2. Ha proposto ricorso Della Rocca tramite i suoi difensori.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla valutazione dei riscontri della chiamata in correità.

A fronte delle dichiarazioni accusatore del coindagato Bosco, il Tribunale aveva indebitamente ravvisato la sussistenza di riscontri in primo luogo nella mancata declaratoria di incompetenza territoriale nelle cause trattate dai difensori con i quali era intercorso il patto corruttivo, profilo in realtà non individualizzante, in secondo luogo nel fatto che proprio Della Rocca aveva convinto Bosco a pilotare le assegnazioni, ciò che, essendo stato dichiarato da Bosco, non avrebbe potuto valere a riscontrarne l'attendibilità, e in terzo luogo nella motivazione addotta a sostegno delle liquidazioni delle spese in favore dei legali, quando si trattava di esercizio della giurisdizione nell'ambito dei parametri previsti.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alle esigenze cautelari e in particolare in relazione all'inquinamento probatorio.

Solo assertivamente il Tribunale aveva ravvisato la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, a fronte delle dimissioni del ricorrente da Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], non essendo stato dato conto delle specifiche ed inderogabili situazioni di pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di norma prevista a pena di nullità in relazione all'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

A fronte del pericolo di inquinamento probatorio non era stato indicato il termine di durata della misura, ciò che produceva la nullità della stessa, rilevabile anche d'ufficio.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'annullamento con rinvio con riguardo alle esigenze cautelari e per il rigetto nel resto.

4. La difesa ha inviato una memoria con la quale insiste nel primo motivo di ricorso e conferma la circostanza delle dimissioni del ricorrente.

5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è infondato.

Il Tribunale, anche richiamando l'analisi contenuta nell'ordinanza genetica, ha rilevato come la gravità indiziaria a carico del ricorrente, con riferimento ai delitti di cui agli artt. 319 e 319-ter cod. pen., fosse desumibile dai riscontri acquisiti a conferma delle dichiarazioni accusatorie del coindagato Bosco, ritenuto pienamente attendibile, anche in ragione del fatto che egli aveva riferito quanto appreso dal ricorrente e dai legali corruttori: in particolare il Tribunale ha valorizzato la circostanza che il ricorrente, quale giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], investito da cause di impugnazione di estratto di ruolo esattoriale, ometteva sistematicamente di rilevare, anche d'ufficio, il difetto di competenza in favore di [OSCURATO:PERSONA], e provvedeva a liquidare a titolo di spese, in favore dei legali, somme corrispondenti al massimo della tariffa con le integrazioni previste, con motivazioni sul punto insolitamente ampie, a fronte di quanto avveniva in cause trattate da altri giudici di pace o riguardanti legali diversi da quelli coinvolti nell'illecito sistema corruttivo.

A ben guardare, proprio quest'ultimo profilo assume sul piano dei riscontri una precisa valenza individualizzante, corroborando lo specifico interesse del ricorrente a beneficiare quei legali con determinazioni astrattamente legittime, ma concretamente condizionate dalla promessa di retrocessione di una percentuale, tale da influire sulla modalità di esercizio della giurisdizione, comparativamente diverso negli altri casi.

2. Sono tuttavia fondati i motivi riguardanti le esigenze cautelari.

2.1. Va al riguardo osservato che il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento probatorio in ragione di una condotta sintomatica di spregiudicatezza e attitudine a manipolare impiegati e meccanismi processuali.

Si tratta di valutazione astratta, che non dà conto delle specifiche e inderogabili esigente attinenti alle indagini in relazione a situazioni di attuale e concreto pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova, secondo quanto richiesto dall'art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

Inoltre, quella valutazione risulta tanto meno giustificabile se si considera che il ricorrente ha attestato di essersi dimesso dall'incarico di giudice di pace, circostanza tale da imporre una specifica verifica della capacità di influire sulle dinamiche probatorie.

2.2. Ma proprio la circostanza delle intervenute dimissioni, valutata alla luce della risalenza dei fatti al 2018/19, non consente di prospettare un concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, che, fra l'altro, implicano la spendita diretta o indiretta di una determinata qualità.

In tale prospettiva va rimarcata l'assertività degli assunti del Tribunale, limitatosi a prospettare genericamente il pericolo di reiterazione, facendo riferimento alla spregiudicatezza e ad un'attitudine non transitoria.

2.3. Su tali basi, dunque, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio per difetto delle esigenze cautelari, con conseguente liberazione del ricorrente.

P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA], se non detenuto per altra causa.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso il 25/11/2021 Il Consigliere estensore Il P sidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato i114/02/1960 a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni inviate dai difensori del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma in sede di riesame, in sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 319 e 319-ter cod. pen., dando atto che già il G.I.P., a modifica ( dell'ordinanza genetica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva disposto la sostituzione della misura più gravosa con quella domiciliare. 2. Ha proposto ricorso Della Rocca tramite i suoi difensori. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla valutazione dei riscontri della chiamata in correità. A fronte delle dichiarazioni accusatore del coindagato Bosco, il Tribunale aveva indebitamente ravvisato la sussistenza di riscontri in primo luogo nella mancata declaratoria di incompetenza territoriale nelle cause trattate dai difensori con i quali era intercorso il patto corruttivo, profilo in realtà non individualizzante, in secondo luogo nel fatto che proprio Della Rocca aveva convinto Bosco a pilotare le assegnazioni, ciò che, essendo stato dichiarato da Bosco, non avrebbe potuto valere a riscontrarne l'attendibilità, e in terzo luogo nella motivazione addotta a sostegno delle liquidazioni delle spese in favore dei legali, quando si trattava di esercizio della giurisdizione nell'ambito dei parametri previsti. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alle esigenze cautelari e in particolare in relazione all'inquinamento probatorio. Solo assertivamente il Tribunale aveva ravvisato la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, a fronte delle dimissioni del ricorrente da Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], non essendo stato dato conto delle specifiche ed inderogabili situazioni di pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di norma prevista a pena di nullità in relazione all'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. A fronte del pericolo di inquinamento probatorio non era stato indicato il termine di durata della misura, ciò che produceva la nullità della stessa, rilevabile anche d'ufficio. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'annullamento con rinvio con riguardo alle esigenze cautelari e per il rigetto nel resto. 4. La difesa ha inviato una memoria con la quale insiste nel primo motivo di ricorso e conferma la circostanza delle dimissioni del ricorrente. 5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. Il Tribunale, anche richiamando l'analisi contenuta nell'ordinanza genetica, ha rilevato come la gravità indiziaria a carico del ricorrente, con riferimento ai delitti di cui agli artt. 319 e 319-ter cod. pen., fosse desumibile dai riscontri acquisiti a conferma delle dichiarazioni accusatorie del coindagato Bosco, ritenuto pienamente attendibile, anche in ragione del fatto che egli aveva riferito quanto appreso dal ricorrente e dai legali corruttori: in particolare il Tribunale ha valorizzato la circostanza che il ricorrente, quale giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], investito da cause di impugnazione di estratto di ruolo esattoriale, ometteva sistematicamente di rilevare, anche d'ufficio, il difetto di competenza in favore di [OSCURATO:PERSONA], e provvedeva a liquidare a titolo di spese, in favore dei legali, somme corrispondenti al massimo della tariffa con le integrazioni previste, con motivazioni sul punto insolitamente ampie, a fronte di quanto avveniva in cause trattate da altri giudici di pace o riguardanti legali diversi da quelli coinvolti nell'illecito sistema corruttivo. A ben guardare, proprio quest'ultimo profilo assume sul piano dei riscontri una precisa valenza individualizzante, corroborando lo specifico interesse del ricorrente a beneficiare quei legali con determinazioni astrattamente legittime, ma concretamente condizionate dalla promessa di retrocessione di una percentuale, tale da influire sulla modalità di esercizio della giurisdizione, comparativamente diverso negli altri casi. 2. Sono tuttavia fondati i motivi riguardanti le esigenze cautelari. 2.1. Va al riguardo osservato che il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento probatorio in ragione di una condotta sintomatica di spregiudicatezza e attitudine a manipolare impiegati e meccanismi processuali. Si tratta di valutazione astratta, che non dà conto delle specifiche e inderogabili esigente attinenti alle indagini in relazione a situazioni di attuale e concreto pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova, secondo quanto richiesto dall'art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. Inoltre, quella valutazione risulta tanto meno giustificabile se si considera che il ricorrente ha attestato di essersi dimesso dall'incarico di giudice di pace, circostanza tale da imporre una specifica verifica della capacità di influire sulle dinamiche probatorie. 2.2. Ma proprio la circostanza delle intervenute dimissioni, valutata alla luce della risalenza dei fatti al 2018/19, non consente di prospettare un concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, che, fra l'altro, implicano la spendita diretta o indiretta di una determinata qualità. In tale prospettiva va rimarcata l'assertività degli assunti del Tribunale, limitatosi a prospettare genericamente il pericolo di reiterazione, facendo riferimento alla spregiudicatezza e ad un'attitudine non transitoria. 2.3. Su tali basi, dunque, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio per difetto delle esigenze cautelari, con conseguente liberazione del ricorrente. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA], se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 25/11/2021 Il Consigliere estensore Il P sidente [OSCURATO:PERSONA]
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