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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 ottobre 2018

Cassazione n. 22143/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12572/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata inROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 19, presso lo studio de gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresentanoe difendono; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 215/2018 depositata il15/10/2018 R.G.N. 84/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 215/2018 la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede che, in relazione alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

Consortile per azioni, di cui era stata dipendente in forza di due contratti di lavoro a termine (il primo dal 24.3 al 31.10.2014 ed il secondo dal 21.11.2014 al 20.4.2017), aveva dichiarato la trasformazione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato, con condanna al risarcimento del danno commisurato in una indennità onnicomprensiva pari a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

2. Per quello che interessa in questa sede, i giudici di seconde cure, conformemente al Tribunale, hanno rilevato che la durata complessiva del rapporto aveva superato (escludendo dal calcolo l’intervallo non lavorato tra il primo ed il secondo) in data 12.4.2017 i trentasei mesi complessivi e che al superamento di tale termine scattava immediatamente la sanzione della conversione del rapporto di lavoro riferendosi, il cd.

“cuscinetto” di trenta giorni di cui al comma 2 dell’art. 5 del D.lgs. n. 368 del 2001, nella versione ratione temporisvigente a seguito della entrata in vigore dell’art. 1 co. 40 legge n. 247/2007, alla sola ipotesi di sforamento di fatto del termine (legittimo) apposto al contratto di lavoro inferiore a mesi sei.

3. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] per azioni ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

4. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico articolato motivo la società denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 D.lgs. n. 368/2001, nella versione ratione temporis vigente, per non avere considerato la Corte distrettuale che il periodo di trenta giorni (cd.

“cuscinetto”) di cui al comma 2 dell’art. 5 D.lgs. n. 368/2001, ai fini della conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, si applicava anche alla ipotesi di cui al comma 4 bis dell’art. 5 disciplinante la fattispecie del superamento del limite dei trentasei mesi di durata dei contratti a termine intercorsi tra le parti.2.

Preliminarmente va res pinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente, per la mancanza di sottoscrizione del Difensore nella relata di notifica del ricorso stesso.

3. Invero, a prescindere dal fatto che la relata risulta firmata digitalmente e non vi è dubbio sulla autenticità e provenienza della stessa, va richiamato il principio statuito da questa Corte (Cass. n. 3805/2018) secondo cui l'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, ricorso per cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva, quindi, che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti, come nel caso in esame in cui la controparte ha presentato rite et recte il proprio controricorso, esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa.

4. Venendo allo scrutinio del motivo, la questione giuridica che viene posta riguarda il problema se il limite di durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato, oltre il quale si verifichi una ipotesi di trasformazione ope legis del rapporto a termine in uno a tempo indeterminato, fosse all’epoca dei fatti di trentasei mesi o di trentasei mesi e trenta giorni, dovendosi aggiungere il cd. periodo “cuscinetto” previsto dall’art. 5 comma 2del d.lgs. n. 368/2001 per individuare la scadenza del termine utile per considerare avvenuta la conversione.

5. La norma di riferimento, applicabile ratione temporis in relazione alla data di stipula dei due contratti a termine, così recitava: «

1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell’articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per ciascun giorno ulteriore.

2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4 bis, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.3.

Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell’art. 1, entro il periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

Le disposizioni di cui al presente comma, nonché di cui al comma 4, non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4 ter nonché inrelazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

4. Qualora si tratta di due assunzioni successive a termine intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. 4 bis.

Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cu i ai commi precedenti e fatte salve le diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti tra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 1 del presente decreto e del comma 4 dell’art. 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. [….] » .

6. Ritiene questo Collegio che il motivo non è fondato.

7. Come già precisato nella gravata sentenza, e non oggetto di contestazione tra le parti, nella fattispecie in esame, la dipendente ebbe a lavorare, in forza dei due contratti a termine, per un periodo superiore a trentasei mesi (ma inferiore a trentasei mesi e trenta giorni) e svolse sempre le medesime mansioni; inoltre, va precisato che non si verte in alcuna ipotesi di deroga prevista dalla contrattazione collettiva o contemplata da un procedimento amministrativo: cd. deroga “collettiva” o “amministrativa”.

8. Orbene, le statuizioni adottate dalla Corte territoriale, circa il fatto che il limite di trentasei mesi è quello massimo previsto ai fini della conversione immediata del rapporto, sono condivisibili e giuridicamente corrette.

9. Il primo argomento da so ttolineare è quello relativo alla interpretazione letterale della disposizione di cui all’art. 5 co. 2 d.lgs. n. 368/2001.

Nonostante qualche improprietà lessicale, il testo è chiaro nel senso di ritenere che la norma in questione disciplini tre distinte ipotesi in cui il rapporto si considera a tempo indeterminato alla scadenza dei termini ivi indicati, di cui la seconda, svincolata dalle altre due, si verifica allorquando, per effetto della successione di contratti a termine comportanti lo svolgimento di mansioni equivalenti, viene superato il termine di trentasei mesi.

10. L’uso dell e congiunzion i “nonché” ed “ovvero” , per individuare la seconda e la terza fattispecie, attribuisce a queste ultime valore alternativo rispetto alla prima ipotesi e le distinguel’unadall ’altra, sebbene siano sanzionate allo stesso modo, in una sequenza progressiva in cui l’ultima rappresenta una norma di chiusura, ai fini sanzionatori, della regolamentazione del fenomeno successorio dei contratti a termine.

11. Il secondo dato, di natura logico - sistematica, si ricava dalla conforme e consolidata giurisprudenza di legittimità che, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 11374/2016 (e successivamente da Cass. n. 7828/2018; Cass. 18815/2018; Cass. n. 6089/2021 ed altre ancora), ha precisato che, se vengono stipulati due o più contratti a termine in successione tra loro, con intervalli tra l'uno e l'altro, superiori a quelli indicati nelle ipotesi precedenti, la normativa italiana prevede una delle misure di cui alla clausola n. 5 dell'accordo europeo, e cioè il limite massimo dei 36 mesi, da calcolare, come si è visto, "indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro".

Quindi, quel limite opera quale che sia la durata dell'intervallo, anche sei contratti sono distanziati di molti mesi tra loro.

Se viene superato il limite complessivo di 36 mesi il contratto si considera a tempo indeterminato.

12. La giurisprudenza sopra richiamata, pertanto, ha sempre evidenziato in termini generali che «la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del d.lgs. n. 165 del 2001, il settore privato e il settore pubblico se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso».

13. La tesi propugnata dalla ricorrente non trova, quindi, riscontro nella lettera della norma, che non fa alcun riferimento alla possibilità di aggiungere ulteriori trenta giorni al limite massimo stabilito dalla normativa euro-unitaria e, inoltre, la proposta interpretazione neppure è conforme alla ratiodell'articolo 5 comma 4 bis d.lgs. nr. 368/2001, che è all'evidenza quella di prevenire (e di sanzionare nell'impiego privato) l'abuso derivante dalla successione di contratti a termine, in attuazione della clausola 5 lettera b) dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

14. Rispetto alla finalità della disposizione, nessun rilievo può essere, quindi, attribuito al cd. periodo cuscinetto di trenta giorni, giacché il ricorrere a tale ulteriore periodo vanificherebbe il divieto dell'impiego del lavoratore a termine in mansioni equivalenti per un periodo superiore ai 36 mesi.

15. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

16. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

17. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigettail ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12572/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata inROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 19, presso lo studio de gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresentanoe difendono; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 215/2018 depositata il15/10/2018 R.G.N. 84/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 215/2018 la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede che, in relazione alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Consortile per azioni, di cui era stata dipendente in forza di due contratti di lavoro a termine (il primo dal 24.3 al 31.10.2014 ed il secondo dal 21.11.2014 al 20.4.2017), aveva dichiarato la trasformazione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato, con condanna al risarcimento del danno commisurato in una indennità onnicomprensiva pari a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 2. Per quello che interessa in questa sede, i giudici di seconde cure, conformemente al Tribunale, hanno rilevato che la durata complessiva del rapporto aveva superato (escludendo dal calcolo l’intervallo non lavorato tra il primo ed il secondo) in data 12.4.2017 i trentasei mesi complessivi e che al superamento di tale termine scattava immediatamente la sanzione della conversione del rapporto di lavoro riferendosi, il cd. “cuscinetto” di trenta giorni di cui al comma 2 dell’art. 5 del D.lgs. n. 368 del 2001, nella versione ratione temporisvigente a seguito della entrata in vigore dell’art. 1 co. 40 legge n. 247/2007, alla sola ipotesi di sforamento di fatto del termine (legittimo) apposto al contratto di lavoro inferiore a mesi sei. 3. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] per azioni ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico articolato motivo la società denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 D.lgs. n. 368/2001, nella versione ratione temporis vigente, per non avere considerato la Corte distrettuale che il periodo di trenta giorni (cd. “cuscinetto”) di cui al comma 2 dell’art. 5 D.lgs. n. 368/2001, ai fini della conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, si applicava anche alla ipotesi di cui al comma 4 bis dell’art. 5 disciplinante la fattispecie del superamento del limite dei trentasei mesi di durata dei contratti a termine intercorsi tra le parti.2. Preliminarmente va res pinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente, per la mancanza di sottoscrizione del Difensore nella relata di notifica del ricorso stesso. 3. Invero, a prescindere dal fatto che la relata risulta firmata digitalmente e non vi è dubbio sulla autenticità e provenienza della stessa, va richiamato il principio statuito da questa Corte (Cass. n. 3805/2018) secondo cui l'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, ricorso per cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva, quindi, che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti, come nel caso in esame in cui la controparte ha presentato rite et recte il proprio controricorso, esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa. 4. Venendo allo scrutinio del motivo, la questione giuridica che viene posta riguarda il problema se il limite di durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato, oltre il quale si verifichi una ipotesi di trasformazione ope legis del rapporto a termine in uno a tempo indeterminato, fosse all’epoca dei fatti di trentasei mesi o di trentasei mesi e trenta giorni, dovendosi aggiungere il cd. periodo “cuscinetto” previsto dall’art. 5 comma 2del d.lgs. n. 368/2001 per individuare la scadenza del termine utile per considerare avvenuta la conversione. 5. La norma di riferimento, applicabile ratione temporis in relazione alla data di stipula dei due contratti a termine, così recitava: « 1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell’articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per ciascun giorno ulteriore. 2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4 bis, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell’art. 1, entro il periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma, nonché di cui al comma 4, non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4 ter nonché inrelazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 4. Qualora si tratta di due assunzioni successive a termine intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. 4 bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cu i ai commi precedenti e fatte salve le diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti tra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 1 del presente decreto e del comma 4 dell’art. 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. [….] » . 6. Ritiene questo Collegio che il motivo non è fondato. 7. Come già precisato nella gravata sentenza, e non oggetto di contestazione tra le parti, nella fattispecie in esame, la dipendente ebbe a lavorare, in forza dei due contratti a termine, per un periodo superiore a trentasei mesi (ma inferiore a trentasei mesi e trenta giorni) e svolse sempre le medesime mansioni; inoltre, va precisato che non si verte in alcuna ipotesi di deroga prevista dalla contrattazione collettiva o contemplata da un procedimento amministrativo: cd. deroga “collettiva” o “amministrativa”. 8. Orbene, le statuizioni adottate dalla Corte territoriale, circa il fatto che il limite di trentasei mesi è quello massimo previsto ai fini della conversione immediata del rapporto, sono condivisibili e giuridicamente corrette. 9. Il primo argomento da so ttolineare è quello relativo alla interpretazione letterale della disposizione di cui all’art. 5 co. 2 d.lgs. n. 368/2001. Nonostante qualche improprietà lessicale, il testo è chiaro nel senso di ritenere che la norma in questione disciplini tre distinte ipotesi in cui il rapporto si considera a tempo indeterminato alla scadenza dei termini ivi indicati, di cui la seconda, svincolata dalle altre due, si verifica allorquando, per effetto della successione di contratti a termine comportanti lo svolgimento di mansioni equivalenti, viene superato il termine di trentasei mesi. 10. L’uso dell e congiunzion i “nonché” ed “ovvero” , per individuare la seconda e la terza fattispecie, attribuisce a queste ultime valore alternativo rispetto alla prima ipotesi e le distinguel’unadall ’altra, sebbene siano sanzionate allo stesso modo, in una sequenza progressiva in cui l’ultima rappresenta una norma di chiusura, ai fini sanzionatori, della regolamentazione del fenomeno successorio dei contratti a termine. 11. Il secondo dato, di natura logico - sistematica, si ricava dalla conforme e consolidata giurisprudenza di legittimità che, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 11374/2016 (e successivamente da Cass. n. 7828/2018; Cass. 18815/2018; Cass. n. 6089/2021 ed altre ancora), ha precisato che, se vengono stipulati due o più contratti a termine in successione tra loro, con intervalli tra l'uno e l'altro, superiori a quelli indicati nelle ipotesi precedenti, la normativa italiana prevede una delle misure di cui alla clausola n. 5 dell'accordo europeo, e cioè il limite massimo dei 36 mesi, da calcolare, come si è visto, "indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro". Quindi, quel limite opera quale che sia la durata dell'intervallo, anche sei contratti sono distanziati di molti mesi tra loro. Se viene superato il limite complessivo di 36 mesi il contratto si considera a tempo indeterminato. 12. La giurisprudenza sopra richiamata, pertanto, ha sempre evidenziato in termini generali che «la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del d.lgs. n. 165 del 2001, il settore privato e il settore pubblico se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso». 13. La tesi propugnata dalla ricorrente non trova, quindi, riscontro nella lettera della norma, che non fa alcun riferimento alla possibilità di aggiungere ulteriori trenta giorni al limite massimo stabilito dalla normativa euro-unitaria e, inoltre, la proposta interpretazione neppure è conforme alla ratiodell'articolo 5 comma 4 bis d.lgs. nr. 368/2001, che è all'evidenza quella di prevenire (e di sanzionare nell'impiego privato) l'abuso derivante dalla successione di contratti a termine, in attuazione della clausola 5 lettera b) dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. 14. Rispetto alla finalità della disposizione, nessun rilievo può essere, quindi, attribuito al cd. periodo cuscinetto di trenta giorni, giacché il ricorrere a tale ulteriore periodo vanificherebbe il divieto dell'impiego del lavoratore a termine in mansioni equivalenti per un periodo superiore ai 36 mesi. 15. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 16. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 17. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigettail ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, par