CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 agosto 2021
Cassazione n. 26981/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VERBANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Per questo ricorso non sono presenti i difensori, pur avendo presentato istanza di trattazione orale. Il P.G. conclude: inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 2 novembre 2021, depositata il 30, il Tribunale del riesame di Verbania ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto emesso il 12 agosto 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania con cui ha disposto: il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta del prezzo dei reati ex art. 8 d.lgs. 74/2000 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e, in caso di incapienza del patrimonio di questa, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni nella disponibilità degli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con esclusione dei beni di cui è titolare l'impresa collettiva; il sequestro preventivo funzionale alla confisca facoltativa diretta del profitto del reato ex art. 640 cod. pen., non contestato alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo si chiede l'annullamento dell'ordinanza per violazione degli artt. 606, lett. e), 321 cod. proc. pen., 640-quater cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. abbia concorso con [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. nella violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 senza che a queste due ulteriori società sia contestato tale reato; non avrebbe rilevato l'assenza del dolo specifico richiesto dall'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 dal momento che le fatture emesse non sarebbero state finalizzate all'evasione fiscale ma bensì a permettere alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed alla [OSCURATO:SOCIETA]. di rifatturare un maggior importo alla committenza; avrebbe erroneamente quantificato il profitto del reato sulla base del complessivo importo delle fatture e non sull'imposta dovuta. Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto che alle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. non siano state estese indagini per l'accertamento degli speculari delitti tributari di dichiarazione fraudolenta e configurabile il reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 in capo agli imputati sulla base dell'accertamento eseguito secondo le presunzioni tributarie di cui all'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 le quali non sarebbero idonee a fondare la responsabilità penale degli imputati; avrebbe ritenuto inesistenti le operazioni oggetto delle fatture senza alcun elemento di riscontro concreto in ordine alla natura fittizia di tali operazioni. In particolare, relativamente all'esistenza delle operazioni oggetto delle fatture, il materiale sarebbe effettivamente esistito nelle quantità previste a base di gara; le prestazioni di smaltimento e di cessione di materia prima secondaria sarebbero state realmente eseguite; mai gli enti pubblici o gli aggiudicatari della gara coinvolti avevano contestato di non aver ricevuto il materiale in questione. Il materiale sarebbe stato sottoposto a controllo e sarebbe sicuramente emerso se quello consegnato fosse stato inidoneo o fatturato in quantità maggiori a quelle effettivamente consegnate in cantiere. I cantieri di destinazione si sarebbero solo doluti di aver ricevuto materiale di qualità inferiore alle aspettative e, di conseguenza, le prestazioni rese dalla società sarebbero censurabili solo dal punto di vista della provata mancata esecuzione della procedura di vaglio; tale rilievo non renderebbe oggettivamente inesistente la prestazione e si qualificherebbe esclusivamente quale inadempimento rilevante in ottica civilistica. Altra doglianza concerne la riferibilità della condotta alla ricorrente; il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto la consapevolezza dei traffici illeciti per essere la ricorrente una dipendente della società amministrata dal padre ed avere mansioni, fra cui quella di redigere le fatture emesse verso la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. Non sarebbe ipotizzabile la consapevolezza in capo alla ricorrente in base al lavoro svolto nell'azienda; il Tribunale del riesame avrebbe dovuto spiegare come si sarebbe ricavata la consapevolezza che le fatture sarebbero servite alle altre società per evadere le imposte. 2.2 Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen., 640-quater cod. pen., 8 e 12 d.lgs. n. 74 del 2000. Il Tribunale del riesame non avrebbe revocato il sequestro per la mancata valutazione dei bene sottoposti a sequestro ritenendo erroneamente che la consulenza di stima del valore degli immobili prodotta dalla difesa non dimostri che i beni sequestrati siano di valore superiore al profitto del reato, senza motivare le ragioni di tale decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Con la sentenza n. 4958 del 20/04/2022 la Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 8 ottobre 2021 del Tribunale del riesame di Torino che confermò quella del 11 agosto 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania di applicazione della misura cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA] per i reati ex artt. 416, commi 1, 2, 3 e 5, cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000, capo 1) e 2), a [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 8 d.lgs. 74/2000, capo 2). Nel procedimento cautelare personale sono stati, dunque, ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza dei reati ascritti agli indagati. 1.2. Il sequestro preventivo è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania ritenendo sussistente il fumus del delitto ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 per l'emissione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è l'amministratore di fatto e di diritto, di fatture per operazioni inesistenti in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. e della Sogesta s.r.I., dietro il pagamento di un corrispettivo di € 593.220,68, al fine sia di consentire l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto sia di eseguire i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di truffa ai danni di enti appaltanti. 1.3. Con il ricorso si contesta in primo luogo la sussistenza del dolo specifico. Deve però ricordarsi che nelle procedure cautelari reali è necessario che vi sia la valutazione sul fumus del reato ipotizzato relativamente alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, compreso quello soggettivo; che il giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché esso emerga ictu °culi (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, in motivazione). Il Tribunale del riesame ha ritenuto, in base agli elementi di fatto, che non possa escludersi icto °culi la sussistenza dell'elemento soggettivo. 1.4. Ai fini della sussistenza del fumus commissi delicti è poi irrilevante che ai legali rappresentanti delle società utilizzatrici non sia stato contestato il reato ex art. 2 d.lgs. 74 del 2000, se sussistono elementi di prova per ritenere che l'emissione sia stata effettuata per consentire a terzi l'evasione fiscale. Trattandosi di dolo specifico, non è necessario che il fine dell'azione si realizzi. 1.5. Inoltre, ben possono concorrere finalità diverse dell'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, concretizzandosi in tal caso diversi reati. Cfr. Sez. 3, n. 12719 del 14/11/2007, dep. 2008, Iannazzo, Rv. 239339 - 01, per cui, in tema di reati finanziari e tributari, la presenza di una ulteriore finalità nell'azione delittuosa non incide sulla compiuta integrazione della fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), attesa la natura di reato di pericolo astratto per la cui configurabilità è sufficiente il mero compimento dell'atto tipico. Tali principi sono stati ribaditi da Sez. 3, n. 39316 del 24/05/2019, Tosi, Rv. 277162 - 01, che ha affermato, in motivazione, che il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è integrato anche quando la condotta è commessa non soltanto al fine esclusivo di favorire l'evasione fiscale di terzi attraverso l'utilizzo delle stesse, ma anche per trarne un profitto personale; la sentenza Tosi, richiamando Sez. 3, n. 44449 del 17/09/2015, Colloca, Rv. 265442, ha affermato il principio per cui il dolo del reato di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 deve essere ritenuto sussistente, in mancanza di elementi in contrario specificamente dedotti dalla difesa o desumibili dagli atti, ogniqualvolta l'emittente sia un soggetto Iva che emetta una fattura per operazioni inesistenti, attesa la natura di reato di pericolo astratto, per la cui configurabilità è sufficiente il mero compimento dell'atto tipico (Sez. 3, n. 12719 del 14/11/2007, dep. 2008, Iannazzo, Rv. 239339). 1.6. Il ricorso, poi, si incentra sul concetto di profitto con una citazione non pertinente, perché, come indicato, per la consumazione del reato non è necessario che l'utilizzatore acquisisca il profitto. 1.7. Irrilevante è anche il pagamento successivo delle imposte da parte delle società utilizzatrici, trattandosi di una condotta che non concerne l'emittente né incide sulla sussistenza del dolo specifico all'atto dell'emissione delle fatture. 1.8. Il Tribunale del riesame ha correttamente indicato che il profitto non coincide con l'Iva indicata nelle fatture ma con il corrispettivo per le emissioni delle fatture. Il sequestro preventivo è stato, infatti, disposto su tale prezzo. 1.9. Il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca laddove sostiene che il Tribunale del riesame si sarebbe fondato su presunzioni tributarie: non si confronta con le motivazioni dell'ordinanza impugnata che ha indicato analiticamente le fonti di prova su cui ha ritenuto la sussistenza del fumus (cfr. quarta e quinta pagina dell'ordinanza impugnata). 1.10. Il ricorso procede, poi, con argomenti che attengono al merito, contestando la motivazione sulla ricostruzione dei fatti; sul punto il ricorso è inammissibile ex art. 325 cod. proc. pen.; in sostanza si propone, oltre i limiti ex art. 325 cod. proc. pen., il vizio della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., a cui per altro i motivi di ricorso fanno esplicito riferimento. 1.11. Il Tribunale del riesame ha ritenuto inesistenti le prestazioni indicate in fattura e non concretizzata l'ipotesi dell'allud pro alio, rigettando così le argomentazioni difensive. 2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità. 2.1. Il ricorso, a pena di inammissibilità, ex art. 581 cod. proc. pen. deve contenere l'enunciazione specifica: a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. 2.2. La ricorrente, che agisce in proprio, può invocare la violazione del principio di proporzionalità solo con riferimento ai beni di sua proprietà sottoposti a sequestro, non avendo interesse ad impugnare il provvedimento rispetto a beni di cui non ha diritto alla restituzione. Al fine di dimostrare l'avvenuta violazione del principio di proporzionalità la ricorrente avrebbe dovuto indicare gli elementi di fatto a sostegno della sua tesi: avrebbe dovuto indicare quali beni complessivamente sono stati sottoposti a sequestro; quali di questi beni le appartengono, quale sia il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro, secondo la sua prospettazione, ed indicare in concreto quale sia stata la lesione subita. Il ricorso si limita a richiamare la perizia, recte la consulenza tecnica di parte, senza fornire alcun concreto elemento di valutazione. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e conda