CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06904/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 23941/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 612, comma 2, cod. pen., è inammissibile; considerato, invero, che il ricorrente propone il vizio di violazione di legge in relazione alla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art.337 cod. pen., non avendo, tuttavia, dedotto in sede d'appello alcuna censura afferente all'affermazione di responsabilità per tale reato; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/2