CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32650/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; considerato che: - il primo motivo - che denunciata la violazione dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen. e del principio di correlazione tra accusa e sentenza ex art. 516 cod. proc. pen. in considerazione della riqualificazione del fatto da furto aggravato a furto in abitazione aggravato - è manifestamente infondato e generico, in quanto «l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione» (Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948 - 01); e il ricorso è privo di specificità rispetto alla prospettata violazione del diritto di difesa; - il secondo motivo - che denuncia la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose - è inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); - il terzo motivo del ricorso - che assume il travisamento della prova in ordine all'identificazione dell'imputato come autore del furto - non si confronta compiutamente con la motivazione ed è versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica del compendio probatorio posto a fondamento della decisione, evidenziando l'identità tra le impronte rinvenute nel luogo del commesso reato e quelle dell'imputato e l'impugnazione non muove una puntuale critica al riguardo; - il quarto motivo - che denuncia la violazione di legge per l'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - è privo di specificità in quanto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, «l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto» (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021 - dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402 - 01), profilo questo non oggetto di allegazione da parte del ricorrente, e comunque il pregiudizio cagionato alla vittima risulta di euro 400 (cfr. sentenza di primo grado) e non può dirsi «di valore economico pressoché irrisorio» (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020 - dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280615 - 01), e anche al riguardo non vi sono puntuali censure; - il quinto motivo - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge penale, in ordine all'eccessività della pena irrogata - si affida ad asserti generici, omettendo qualsivoglia confronto con la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato che ha richiamato i precedenti penali specifici del reo, indicando l'elemento, rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderante nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del