CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 1982
Cassazione n. 18612/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/10/1982 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza in data 8 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Crotone, pronunciata il 15 marzo 201.9, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. (capo A), 707 cod. pen. (capo B), 336, 341-bis cod. pen. (capo C) e 75 d.lgs. n. 159/2011 (capo D), ha dichiarato di non doversi procedere in relazione ai reati di cui ai capi B) e D) perché estinti per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha ridotto la pena in relazione ai residui reati di cui ai capi A) e C), confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. poiché a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, che analizza le doglianze oggetto di appello per disattenderle, il ricorrente si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]