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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 47226/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che con l'impugnata sentenza del 3 febbraio 2022, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di furto aggravato (artt.624,625 n. 2 cod. pen, con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale). -Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso con cui l'imputato deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'entità della pena irrogata, è manifestamente infondata atteso che la Corte territoriale ha congruamente motivato sul punto valorizzando le concrete modalità del fatto; al riguardo per costante giurisprudenza di questa Corte, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che con l'impugnata sentenza del 3 febbraio 2022, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di furto aggravato (artt.624,625 n. 2 cod. pen, con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale). -Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso con cui l'imputato deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'entità della pena irrogata, è manifestamente infondata atteso che la Corte territoriale ha congruamente motivato sul punto valorizzando le concrete modalità del fatto; al riguardo per costante giurisprudenza di questa Corte, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 202
Sentenza Cassazione n. 47226/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris