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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06674/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 7905del ruolo generale dell ' anno 2019 , proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PA) 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], titolare della omonima impresa individuale, con sede in Partinico, via Cappellini n° 61, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Palermo [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 63T17 G273Y, [OSCURATO:TELEFONO]- 67, p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Palermo, via N. Gallo n° 14, giusta procura speciale in calce al ricorso.

Ricorrente contro Comune di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] to del Foro di Palermo (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria a mezzo posta elet- tronica certificata al proprio indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL]; tele[OSCURATO:TELEFONO]) ed elettivamente domiciliato in Roma, nella [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), giusta deliberazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 69 del 15 marzo 2019, in forza ed in virtù di procura speciale alle liti rilasciata con foglio separato da considerarsi apposta in calce al controricorso.

Controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], imprenditore individuale.

Intimato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n° 123 deposi- tata il 22 gennaio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- L ' imprenditore individuale Gaspare D ' Orio conveniva davanti al Tribunale di Palermo, sezione di Partinico, l'imprenditore individuale [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA], esponendo quanto segue.

Tra il D'Orio e l'Inghilleri (mandante il primo e mandatario il secon- do) era stata costituita un'Associazione temporanea d'imprese (Ati) per l'esecuzione dell'appalto commissionato dal Comune predetto ed avente ad oggetto la costruzione di cinquanta alloggi in [OSCURATO:PERSONA].

L'Inghilleri si era assunto la realizzazione delle opere di categoria OG1 e il D'Orio quelle di categoria OG11, scorporabili.

Senonché, tra il settembre 2005 e l'11 ottobre 2005 il D'Orio aveva subito una carcerazione preventiva.

Il Comune aveva quindi invitato la mandataria a dare esecuzione ai lavori spettanti al D'Orio.

Tale carcerazione era terminata con l'ordinanza n° 46552/2005 emessa da questa SC e il D'Orio, appena libero, si era dichiarato pronto ad eseguire le opere di sua spettanza.

Il Comune aveva comunicato all'Inghilleri la cessazione della causa ostativa alla prosecuzione dell'appalto da parte del D'Orio, ma que- st'ultimo aveva comunque svolto i lavori spettanti all'imprenditore mandante.

Tanto premesso, sul presupposto che le condotte dell'Inghilleri e del Comune costituissero inadempimento al contratto di appalto e di Ati, ne chiedeva la condanna solidale al risarcimento del mancato guadagno patito, fatto pari ad euro 30.675,87. 2.- Il T ribunale rigettava la domanda e la Corte d ' appello di Paler- mo confermava la decisione, che veniva quindi impugnata dal D'O- rio.

Per quello che qui ancora rileva, osservava la Corte territoriale che il primo motivo di appello era infondato.

Infatti, anche in presenza di lavori scorporabili, l'impresa capo- gruppo rimaneva sempre direttamente responsabile verso la sta- zione appaltante e verso i terzi dell'adempimento dell'appalto.

E, nonostante il D'Orio si fosse dichiarato pronto ad eseguire i lavo- ri di sua competenza con lettere del 26 ottobre e del 9 novembre 2005, la capogruppo l'aveva sollecitato già con missiva del 1° giu- gno 2005, cui erano seguite le lettere del 7 e 30 luglio, del 23 e 29 agosto, del 27 settembre e del 17 ottobre, cui il D'Orio non aveva fatto seguire alcuna risposta, fatta eccezione per la citata missiva del 26 ottobre 2005, che tuttavia conteneva una dichiarazione me- ramente formale di disponibilità a proseguire i lavori ed era condi- zionata ad una gestione autonoma nei confronti dell'Amministra- zione appaltante, in aperto contrasto con l'esclusiva rappresentan- za processuale e sostanziale della capogruppo nei confronti dell'ap- paltante, anche in materia fiscale e tributaria.

Il secondo motivo di appello, col quale il D'Orio prospettava la re- sponsabilità del Comune per non essersi opposto alla sostituzione dell'Inghilleri, era infondato, in quanto – a parte la constatazione che il Comune aveva rigettato la richiesta di autorizzazione dell'In- ghilleri a sostituirsi al D'Orio – il rigetto del primo motivo implicava l'insussistenza di qualunque illiceità della condotta.

Il terzo motivo, che presupponeva l'accertamento dell'inadempi- mento contrattuale, era assorbito. 3.-Ricorre per cassazione il D ' Orio, affidando il gravame a tre mo- tivi, dei quali il secondo articolato in tre distinte censure.

Resiste il Comune, che conclude per l'inammissibilità e, in ogni ca- so, per il rigetto dell'impugnazione.

Il fallimento dell'Inghilleri, dichiarato nel corso del giudizio di meri- to, è rimasto contumace in appello e intimato nella presente sede.

Il ricorso è stato, quindi, assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.

Solo il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo motivo , intitolato “ violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 13 della legge n° 109/1994, 93, quarto comma, e 94, secondo comma, del d.P.R. n° 554/1999”, formulato sulla base dell'art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ., il ricorrente fa osservare che le nor- me citate non consentivano alla mandataria capogruppo di sosti- tuirsi alla mandante nell'esecuzione dei lavori di categoria OG11, essendo priva dei requisiti di qualificazione.

La Corte territoriale avrebbe dovuto ravvisare nella indebita sosti- tuzione un inadempimento al contratto di Ati ed a quello di appalto e condannare, quindi, la Inghilleri ed il Comune al risarcimento del danno. 5.- Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e per novità della censura.

In nessuna parte della sentenza impugnata risulta affrontata la questione riguardante il possesso, da parte della mandataria capo- gruppo Inghilleri, dei requisiti di idoneità o di qualificazione per l'e- secuzione dei lavori previsti dalla categoria OG11.

Il motivo è, dunque, formulato senza il rispetto del principio enun- ciato da questa SC, in base al quale qualora una determinata que- stione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evi- tare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosuffi- cienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudi- zio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di control- lare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (per tutte: Cass., Sez.

VI-T, 13 dicem- bre 2019, n° 32804).

Rimane, pertanto, incensurabile nella presente sede la conclusione della Corte di merito, secondo la quale, ai sensi dell'art. 13, secon- do comma, della legge n° 109/1994, anche in presenza di catego- rie di lavori scorporabili e di Ati verticale, l'impresa capogruppo, mandataria delle imprese associate, è direttamente responsabile dell'adempimento del contratto di appalto nei confronti dell'Ammi- nistrazione e dei terzi. 6.-Il secondo motivo è suddiviso in tre profili, esposti alle lettere A, B e C. Col profilo sub A il ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n° 3, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., poiché la Corte avrebbe ritenuto “pacifica tra le parti”, mentre non lo era affatto, la circostanza che l'impresa del D'Orio aveva continuato ad operare in altri cantieri anche durante lo stato (peraltro ingiusto) di custodia cautelare in carcere subita dal titolare.

Col profilo sub B il D ' Orio lamenta la violazione degli artt. 1453 e 1220 cod. civ., sempre ai sensi dell'art. 360, primo comma, n° 3, del codice di rito.

La Corte aveva ritenuto che la missiva 26 ottobre 2005 inviata dal D'Orio alla Stazione appaltante, al direttore dei lavori ed alla man- dataria, con la quale egli si dichiarava pronto ad eseguire i lavori di sua competenza, non era “tempestiva”, mentre la tempestività di essa era desumibile dal fatto che essa costituiva una pronta rispo- sta (ribadita anche con successiva raccomandata del 9 novembre 2005) alla nota del Comune del 17 ottobre precedente, con la quale l'Ente informava la mandataria della cessazione delle cause ostative all'esecuzione dell'appalto da parte dell'impresa mandante e dispo- neva che fosse quest'ultima, e non più la prima, a proseguire i la- vori.

In ogni modo, la pretesa non tempestività della risposta, ritenuta dalla Corte, non giustificava l'esecuzione dei lavori da parte della mandataria.

Col profilo sub C il ricorrente, sulla base dell ' art. 360, primo com- ma, n° 3, del codice di rito si duole della violazione e falsa applica- zione degli artt. 1453 e 1220 cod. civ., in combinato disposto con l'art. 95, settimo comma, del d.P.R. n° 554/1999.

La Corte di merito, oltre ad aver ritenuto “non tempestiva” la mis- siva del D'Orio datata 26 ottobre 2005, l'aveva anche ritenuta “non risolutiva”, sull'erroneo assunto che la ripresa dei lavori sarebbe stata condizionata “a una gestione autonoma nei confronti dell'Amministrazione appaltante, in aperto contrasto con l'esclusiva rappresentanza processuale e sostanziale della capogruppo nei confronti dell'appaltante, anche in materia fiscale e tributaria”, mentre il contenuto della lettera era perfettamente rispondente al dettato dell'art. 95, settimo comma, del d.P.R. n° 554/1999 (“Ai fi- ni del presente regolamento, il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della ge- stione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”).

Sicché, anche sotto tale profilo, la Corte di merito avrebbe erro- neamente ritenuto legittima l'esecuzione dei lavori di competenza del D'Orio da parte della Inghilletti. 7.- I tre profili, esaminabili congiuntamente in ragione del comune tema che pongono, sono infondati, in quanto non colgono tutte le rationes decidendidella Corte di merito.

Invero, quest'ultima non ha predicato la legittimità della sostituzio- ne della capogruppo alla mandante sulla sola base degli elementi censurati nei tre profili (ossia: la circostanza pacifica dell'esecuzio- ne di lavori in altri cantieri da parte del D'Orio e l'intempestiva e non risolutiva lettera del 26 ottobre 2005), ma ha più diffusamente motivato sulla legittimità della sostituzione tra le due imprese fa- cendo leva sull'inerzia del D'Orio, che, secondo la sentenza, non in- viò alcuna risposta alle missive del 1° giugno, del 7 e del 30 luglio, del 23 e del 29 agosto, del 27 settembre e del 17 ottobre 2005, tutte contenenti solleciti della capogruppo all'impresa mandante.

In considerazione di tale inerzia ha poi plausibilmente ritenuto che la missiva del D'Orio datata 26 ottobre 2005 non potesse valere a far apparire come seria la dichiarazione di “prontezza” alla ripresa dei lavori.

Dato che il ricorrente, pur impugnando le due rationes decidendi (sopra riassunte) adottate dalla Corte a giustificazione della sosti- tuzione, non sottopone ad alcuna critica la terza, cioè quella fonda- ta sulla pluralità di missive inviate al D'Orio e rimaste senza replica dal 1° giugno al 17 ottobre 2005. 8.- Col terzo motivo il ricorrente lamenta, sempre in base all ' art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 1453 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 1372 e 1375 dello stes- so codice e con gli artt. 13 della legge n° 109/1994 e 93, quarto comma, e 94, secondo comma, del d.P.R. n° 554/1999.

L'illegittima estromissione dell'impresa D'Orio e la sostituzione ad essa della mandataria Inghilletti avrebbero determinato anche l'i- nadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto d'appalto stipulato tra Comune ed Ati e, quindi, anche tra Comune ed impre- sa D'Orio, attesa la natura verticale dell'Ati e, dunque, l'assunzione di diritti ed obblighi diretti ed esclusivi in capo alla mandante.

Da qui la responsabilità della Stazione appaltante, autonoma ri- spetto a quella dell'impresa Inghilleri, dedotta dal D'Orio in sede di appello col secondo motivo, dichiarato dalla Corte assorbito a se- guito del rigetto del primo. 9.- Il motivo è infondato, in quanto – alla luce di quanto sopra esposto –non vi è stata alcuna illegittima sostituzione.

Giova solo aggiungere che il legislatore ha da sempre previsto la responsabilità dell'impresa capofila nei confronti della Stazione ap- paltante in solido con le imprese associate o, in caso di lavori scor- porabili, con le imprese assuntrici di tali lavorazioni (art. 13, se- condo comma, della legge n° 109/1994, applicabile ratione tempo- ris; successivamente si veda l'art. 37, quinto comma, del dlsg n° 163/2006, l'art. 48, quinto comma, del d.lgs. n° 50/2016 e l'art. 68, nono comma, del d.lgs. n° 36/2023), sicché – sia che questa responsabilità solidale venga qualificata come coobbligazione in senso stretto, sia che essa venga considerata come obbligazione di garanzia di tipo fideiussorio – è evidente che l ' Inghilleri ha corret- tamente ed in buona fede eseguito sia il contratto di appalto, sia il contratto di Ati, evitando di far incorrere l'Associazione temporanea nelle responsabilità derivanti dal ritardo nell'esecuzione dei lavori, le cui conseguenze (sempre ratione temporis) sono disciplinate dall'art. 119 del d.P.R. n° 554/1999. 10.- Alla soccombenza del D ' Orio segue la sua condanna alla rifu- sione delle spese del presente grado di giudizio in favore del Co- mune controricorrente, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 30,6 mila) – si rimanda al dispositivo che segue.

Nulla sulle spese predette tra D'Orio e [OSCURATO:PERSONA], in ra- gione del fatto che quest'ultimo è rimasto nella presente sede me- ramente intimato.

Infine, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'arti- colo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubbli- ca 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Co- mune di [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio di legittimi- tà, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 7905del ruolo generale dell ' anno 2019 , proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PA) 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], titolare della omonima impresa individuale, con sede in Partinico, via Cappellini n° 61, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Palermo [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 63T17 G273Y, [OSCURATO:TELEFONO]- 67, p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Palermo, via N. Gallo n° 14, giusta procura speciale in calce al ricorso. Ricorrente contro Comune di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] to del Foro di Palermo (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria a mezzo posta elet- tronica certificata al proprio indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL]; tele[OSCURATO:TELEFONO]) ed elettivamente domiciliato in Roma, nella [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), giusta deliberazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 69 del 15 marzo 2019, in forza ed in virtù di procura speciale alle liti rilasciata con foglio separato da considerarsi apposta in calce al controricorso. Controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], imprenditore individuale. Intimato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n° 123 deposi- tata il 22 gennaio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- L ' imprenditore individuale Gaspare D ' Orio conveniva davanti al Tribunale di Palermo, sezione di Partinico, l'imprenditore individuale [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA], esponendo quanto segue. Tra il D'Orio e l'Inghilleri (mandante il primo e mandatario il secon- do) era stata costituita un'Associazione temporanea d'imprese (Ati) per l'esecuzione dell'appalto commissionato dal Comune predetto ed avente ad oggetto la costruzione di cinquanta alloggi in [OSCURATO:PERSONA]. L'Inghilleri si era assunto la realizzazione delle opere di categoria OG1 e il D'Orio quelle di categoria OG11, scorporabili. Senonché, tra il settembre 2005 e l'11 ottobre 2005 il D'Orio aveva subito una carcerazione preventiva. Il Comune aveva quindi invitato la mandataria a dare esecuzione ai lavori spettanti al D'Orio. Tale carcerazione era terminata con l'ordinanza n° 46552/2005 emessa da questa SC e il D'Orio, appena libero, si era dichiarato pronto ad eseguire le opere di sua spettanza. Il Comune aveva comunicato all'Inghilleri la cessazione della causa ostativa alla prosecuzione dell'appalto da parte del D'Orio, ma que- st'ultimo aveva comunque svolto i lavori spettanti all'imprenditore mandante. Tanto premesso, sul presupposto che le condotte dell'Inghilleri e del Comune costituissero inadempimento al contratto di appalto e di Ati, ne chiedeva la condanna solidale al risarcimento del mancato guadagno patito, fatto pari ad euro 30.675,87. 2.- Il T ribunale rigettava la domanda e la Corte d ' appello di Paler- mo confermava la decisione, che veniva quindi impugnata dal D'O- rio. Per quello che qui ancora rileva, osservava la Corte territoriale che il primo motivo di appello era infondato. Infatti, anche in presenza di lavori scorporabili, l'impresa capo- gruppo rimaneva sempre direttamente responsabile verso la sta- zione appaltante e verso i terzi dell'adempimento dell'appalto. E, nonostante il D'Orio si fosse dichiarato pronto ad eseguire i lavo- ri di sua competenza con lettere del 26 ottobre e del 9 novembre 2005, la capogruppo l'aveva sollecitato già con missiva del 1° giu- gno 2005, cui erano seguite le lettere del 7 e 30 luglio, del 23 e 29 agosto, del 27 settembre e del 17 ottobre, cui il D'Orio non aveva fatto seguire alcuna risposta, fatta eccezione per la citata missiva del 26 ottobre 2005, che tuttavia conteneva una dichiarazione me- ramente formale di disponibilità a proseguire i lavori ed era condi- zionata ad una gestione autonoma nei confronti dell'Amministra- zione appaltante, in aperto contrasto con l'esclusiva rappresentan- za processuale e sostanziale della capogruppo nei confronti dell'ap- paltante, anche in materia fiscale e tributaria. Il secondo motivo di appello, col quale il D'Orio prospettava la re- sponsabilità del Comune per non essersi opposto alla sostituzione dell'Inghilleri, era infondato, in quanto – a parte la constatazione che il Comune aveva rigettato la richiesta di autorizzazione dell'In- ghilleri a sostituirsi al D'Orio – il rigetto del primo motivo implicava l'insussistenza di qualunque illiceità della condotta. Il terzo motivo, che presupponeva l'accertamento dell'inadempi- mento contrattuale, era assorbito. 3.-Ricorre per cassazione il D ' Orio, affidando il gravame a tre mo- tivi, dei quali il secondo articolato in tre distinte censure. Resiste il Comune, che conclude per l'inammissibilità e, in ogni ca- so, per il rigetto dell'impugnazione. Il fallimento dell'Inghilleri, dichiarato nel corso del giudizio di meri- to, è rimasto contumace in appello e intimato nella presente sede. Il ricorso è stato, quindi, assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. Solo il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo motivo , intitolato “ violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 13 della legge n° 109/1994, 93, quarto comma, e 94, secondo comma, del d.P.R. n° 554/1999”, formulato sulla base dell'art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ., il ricorrente fa osservare che le nor- me citate non consentivano alla mandataria capogruppo di sosti- tuirsi alla mandante nell'esecuzione dei lavori di categoria OG11, essendo priva dei requisiti di qualificazione. La Corte territoriale avrebbe dovuto ravvisare nella indebita sosti- tuzione un inadempimento al contratto di Ati ed a quello di appalto e condannare, quindi, la Inghilleri ed il Comune al risarcimento del danno. 5.- Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e per novità della censura. In nessuna parte della sentenza impugnata risulta affrontata la questione riguardante il possesso, da parte della mandataria capo- gruppo Inghilleri, dei requisiti di idoneità o di qualificazione per l'e- secuzione dei lavori previsti dalla categoria OG11. Il motivo è, dunque, formulato senza il rispetto del principio enun- ciato da questa SC, in base al quale qualora una determinata que- stione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evi- tare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosuffi- cienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudi- zio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di control- lare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (per tutte: Cass., Sez. VI-T, 13 dicem- bre 2019, n° 32804). Rimane, pertanto, incensurabile nella presente sede la conclusione della Corte di merito, secondo la quale, ai sensi dell'art. 13, secon- do comma, della legge n° 109/1994, anche in presenza di catego- rie di lavori scorporabili e di Ati verticale, l'impresa capogruppo, mandataria delle imprese associate, è direttamente responsabile dell'adempimento del contratto di appalto nei confronti dell'Ammi- nistrazione e dei terzi. 6.-Il secondo motivo è suddiviso in tre profili, esposti alle lettere A, B e C. Col profilo sub A il ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n° 3, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., poiché la Corte avrebbe ritenuto “pacifica tra le parti”, mentre non lo era affatto, la circostanza che l'impresa del D'Orio aveva continuato ad operare in altri cantieri anche durante lo stato (peraltro ingiusto) di custodia cautelare in carcere subita dal titolare. Col profilo sub B il D ' Orio lamenta la violazione degli artt. 1453 e 1220 cod. civ., sempre ai sensi dell'art. 360, primo comma, n° 3, del codice di rito. La Corte aveva ritenuto che la missiva 26 ottobre 2005 inviata dal D'Orio alla Stazione appaltante, al direttore dei lavori ed alla man- dataria, con la quale egli si dichiarava pronto ad eseguire i lavori di sua competenza, non era “tempestiva”, mentre la tempestività di essa era desumibile dal fatto che essa costituiva una pronta rispo- sta (ribadita anche con successiva raccomandata del 9 novembre 2005) alla nota del Comune del 17 ottobre precedente, con la quale l'Ente informava la mandataria della cessazione delle cause ostative all'esecuzione dell'appalto da parte dell'impresa mandante e dispo- neva che fosse quest'ultima, e non più la prima, a proseguire i la- vori. In ogni modo, la pretesa non tempestività della risposta, ritenuta dalla Corte, non giustificava l'esecuzione dei lavori da parte della mandataria. Col profilo sub C il ricorrente, sulla base dell ' art. 360, primo com- ma, n° 3, del codice di rito si duole della violazione e falsa applica- zione degli artt. 1453 e 1220 cod. civ., in combinato disposto con l'art. 95, settimo comma, del d.P.R. n° 554/1999. La Corte di merito, oltre ad aver ritenuto “non tempestiva” la mis- siva del D'Orio datata 26 ottobre 2005, l'aveva anche ritenuta “non risolutiva”, sull'erroneo assunto che la ripresa dei lavori sarebbe stata condizionata “a una gestione autonoma nei confronti dell'Amministrazione appaltante, in aperto contrasto con l'esclusiva rappresentanza processuale e sostanziale della capogruppo nei confronti dell'appaltante, anche in materia fiscale e tributaria”, mentre il contenuto della lettera era perfettamente rispondente al dettato dell'art. 95, settimo comma, del d.P.R. n° 554/1999 (“Ai fi- ni del presente regolamento, il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della ge- stione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”). Sicché, anche sotto tale profilo, la Corte di merito avrebbe erro- neamente ritenuto legittima l'esecuzione dei lavori di competenza del D'Orio da parte della Inghilletti. 7.- I tre profili, esaminabili congiuntamente in ragione del comune tema che pongono, sono infondati, in quanto non colgono tutte le rationes decidendidella Corte di merito. Invero, quest'ultima non ha predicato la legittimità della sostituzio- ne della capogruppo alla mandante sulla sola base degli elementi censurati nei tre profili (ossia: la circostanza pacifica dell'esecuzio- ne di lavori in altri cantieri da parte del D'Orio e l'intempestiva e non risolutiva lettera del 26 ottobre 2005), ma ha più diffusamente motivato sulla legittimità della sostituzione tra le due imprese fa- cendo leva sull'inerzia del D'Orio, che, secondo la sentenza, non in- viò alcuna risposta alle missive del 1° giugno, del 7 e del 30 luglio, del 23 e del 29 agosto, del 27 settembre e del 17 ottobre 2005, tutte contenenti solleciti della capogruppo all'impresa mandante. In considerazione di tale inerzia ha poi plausibilmente ritenuto che la missiva del D'Orio datata 26 ottobre 2005 non potesse valere a far apparire come seria la dichiarazione di “prontezza” alla ripresa dei lavori. Dato che il ricorrente, pur impugnando le due rationes decidendi (sopra riassunte) adottate dalla Corte a giustificazione della sosti- tuzione, non sottopone ad alcuna critica la terza, cioè quella fonda- ta sulla pluralità di missive inviate al D'Orio e rimaste senza replica dal 1° giugno al 17 ottobre 2005. 8.- Col terzo motivo il ricorrente lamenta, sempre in base all ' art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 1453 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 1372 e 1375 dello stes- so codice e con gli artt. 13 della legge n° 109/1994 e 93, quarto comma, e 94, secondo comma, del d.P.R. n° 554/1999. L'illegittima estromissione dell'impresa D'Orio e la sostituzione ad essa della mandataria Inghilletti avrebbero determinato anche l'i- nadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto d'appalto stipulato tra Comune ed Ati e, quindi, anche tra Comune ed impre- sa D'Orio, attesa la natura verticale dell'Ati e, dunque, l'assunzione di diritti ed obblighi diretti ed esclusivi in capo alla mandante. Da qui la responsabilità della Stazione appaltante, autonoma ri- spetto a quella dell'impresa Inghilleri, dedotta dal D'Orio in sede di appello col secondo motivo, dichiarato dalla Corte assorbito a se- guito del rigetto del primo. 9.- Il motivo è infondato, in quanto – alla luce di quanto sopra esposto –non vi è stata alcuna illegittima sostituzione. Giova solo aggiungere che il legislatore ha da sempre previsto la responsabilità dell'impresa capofila nei confronti della Stazione ap- paltante in solido con le imprese associate o, in caso di lavori scor- porabili, con le imprese assuntrici di tali lavorazioni (art. 13, se- condo comma, della legge n° 109/1994, applicabile ratione tempo- ris; successivamente si veda l'art. 37, quinto comma, del dlsg n° 163/2006, l'art. 48, quinto comma, del d.lgs. n° 50/2016 e l'art. 68, nono comma, del d.lgs. n° 36/2023), sicché – sia che questa responsabilità solidale venga qualificata come coobbligazione in senso stretto, sia che essa venga considerata come obbligazione di garanzia di tipo fideiussorio – è evidente che l ' Inghilleri ha corret- tamente ed in buona fede eseguito sia il contratto di appalto, sia il contratto di Ati, evitando di far incorrere l'Associazione temporanea nelle responsabilità derivanti dal ritardo nell'esecuzione dei lavori, le cui conseguenze (sempre ratione temporis) sono disciplinate dall'art. 119 del d.P.R. n° 554/1999. 10.- Alla soccombenza del D ' Orio segue la sua condanna alla rifu- sione delle spese del presente grado di giudizio in favore del Co- mune controricorrente, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 30,6 mila) – si rimanda al dispositivo che segue. Nulla sulle spese predette tra D'Orio e [OSCURATO:PERSONA], in ra- gione del fatto che quest'ultimo è rimasto nella presente sede me- ramente intimato. Infine, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'arti- colo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubbli- ca 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Co- mune di [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio di legittimi- tà, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario de
Sentenza Cassazione n. 06674/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris