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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 12192/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 5002/21 in data 04/03/2022 della Corte di appello di Bologna, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); letta la memoria difensiva con conclusioni in data 01/03/2023 nell'interesse dell'imputata ricorrente; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla omessa valutazione della richiestZi sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Parma in data 30/08/2021 in esito a giudizio abbreviato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di tentata estorsione.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: illegittimità dell'ordinanza dichiarativa della procedibilità in assenza dell'imputata.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], si tenne la prima udienza in appello che venne rinviata per impedimento del Presidente del Collegio.

Il processo venne rinviato al 04/03/2022 con ordine di comunicazione a tutte le parti.

In data 12/01/2022, la cancelleria della Corte d'appello di Bologna inviò alla Stazione dei carabinieri di Fidenza una pec con allegato il verbale del 17/12/2021 affinchè fosse notificato all'imputata.

Tuttavia, non risulta agli atti una qualsivoglia risposta che certifichi l'avvenuta notifica alla Bentivegna e che, conseguentemente, asseveri la conoscenza, in capo alla stessa, del rinvio dell'udienza alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], udienza nella quale, la Corte territoriale dichiarò l'assenza della Bentivegna senza previamente accertare se vi fosse o meno una richiesta dell'imputata con rituale manifestazione della sua volontà a comparire.

Secondo motivo: vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo.

Dall'esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale del vizio dedotto, risulta che: 1) all'udienza cartolare d'appello del 17 dicembre 2021, veniva disposto, a causa dell'impedimento del Presidente del collegio, il differimento dell'udienza alla data del 04 marzo 2022, con disposizione di comunicazione alle parti (comunicazione effettuata via pec al difensore dell'imputata, come dallo stesso riconosciuto in sentenza); b) all'udienza del 04 marzo 2022, senza alcuna declaratoria di assenza dell'imputata (declaratoria non prevista per il giudizio a trattazione cartolare), la causa veniva trattata ed in tale sede emessa la decisione.

2.1. Tanto premesso, è pacifico che, nel caso di specie, la Corte territoriale, all'udienza del 17 dicembre 2021, abbia disposto - con l'ordinanza dettata a verbale, un mero rinvio della deliberazione per impedimento del Presidente - la discussione delle parti essendosi esaurita prima dell'udienza stessa, mediante il tempestivo deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale, trasmesse al difensore dell'imputata tramite PEC (circostanza non contestata), alla stregua di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, d.l. n. 149 del 9 novembre 2020.

2.2. Escluso, pertanto, che si sia verificata una lesione del diritto di difesa dell'imputata, sotto il profilo del difetto del regolare dispiegarsi del contraddittorio, non sussiste neppure una invalidità della decisione sottoposta a scrutinio derivante dall'alterazione della sequenza degli atti processuali, siccome fissata dall'art. 23 d.l. n. 149 del 9 novembre 2020.

Devesi, infatti, osservare che le «Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19», dettate dall'art. 23 d.l. n. 149/2020, come trasposte con integrazioni nell'art. 23-bis di cui alla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel derogare al principio di oralità del contraddittorio, introducono una consistente eccezione al principio di immediatezza della deliberazione, di cui all'art.525 cod. proc. pen.

La struttura del rito da esse configurato comporta, in effetti, una decisa cesura tra il momento della discussione e quello della deliberazione, la quale ha luogo dopo che la prima si è dispiegata per iscritto e si è esaurita fuori udienza con il deposito delle conclusioni delle parti, secondo le modalità e le scansioni temporali fissate dalla disposizione di cui al comma 2 della norma citata.

Ne consegue che il differimento della deliberazione, come accaduto nell'ipotesi al vaglio, assume un significato neutro - ossia insuscettibile, di per sé, di riverberarsi negativamente sull'effettività del diritto di difesa - rispetto al tempo della discussione cartolare, avendo lo stesso legislatore ritenuto di dover sacrificare il nesso di immediata consequenzialità, normalmente esistente tra lo svolgimento del contradditorio tra le parti e la deliberazione del giudice, come precipitato dell'oralità del giudizio, per far fronte all'urgenza di contenere l'emergenza epidemiologica.

2.3. La specialità del rito seguìto per la decisione dell'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non imponeva, dunque, che all'imputata (il suo difensore risulta essere stato notiziato via pec, come detto) venisse comunicato il rinvio della deliberazione ad una successiva udienza fissa (adempimento che non ha mutato le "caratteristiche" del rito, dovendosi interpretare come incombente non previsto, la cui omissione - in assenza di prova della sua effettuazione - non ha prodotto alcuna conseguenza processuale), nella quale la trattazione dell'impugnazione ha avuto luogo sulla base del contradditorio siccome già in precedenza cristallizzato (cfr., Sez. 5, n. 13428 del 22/02/2022, Chiarelli, Rv. 282870).

3. Del tutto generico è il secondo motivo.

La Corte territoriale nulla dice in ordine alla concedibilità o meno del beneficio della sospensione condizionale della pena: tuttavia, tale "silenzio" deve ritenersi del tutto giustificato, in presenza di motivo di appello assolutamente generico che, senza confrontarsi con le ragioni del diniego espresso dal primo giudice ("tenuto conto del precedente penale e del procedimento penale pendente a carico dell'imputata per analoghi reati ... deve escludersi che possa essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, non potendosi ritenere che la Bentivegna in futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati") si era limitato a formulare la sola richiesta senza esplicitazione di alcuna ragione alla base del ritenuto giudizio di meritevolezza.

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 5002/21 in data 04/03/2022 della Corte di appello di Bologna, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); letta la memoria difensiva con conclusioni in data 01/03/2023 nell'interesse dell'imputata ricorrente; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla omessa valutazione della richiestZi sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Parma in data 30/08/2021 in esito a giudizio abbreviato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di tentata estorsione. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: illegittimità dell'ordinanza dichiarativa della procedibilità in assenza dell'imputata. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], si tenne la prima udienza in appello che venne rinviata per impedimento del Presidente del Collegio. Il processo venne rinviato al 04/03/2022 con ordine di comunicazione a tutte le parti. In data 12/01/2022, la cancelleria della Corte d'appello di Bologna inviò alla Stazione dei carabinieri di Fidenza una pec con allegato il verbale del 17/12/2021 affinchè fosse notificato all'imputata. Tuttavia, non risulta agli atti una qualsivoglia risposta che certifichi l'avvenuta notifica alla Bentivegna e che, conseguentemente, asseveri la conoscenza, in capo alla stessa, del rinvio dell'udienza alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], udienza nella quale, la Corte territoriale dichiarò l'assenza della Bentivegna senza previamente accertare se vi fosse o meno una richiesta dell'imputata con rituale manifestazione della sua volontà a comparire. Secondo motivo: vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Dall'esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale del vizio dedotto, risulta che: 1) all'udienza cartolare d'appello del 17 dicembre 2021, veniva disposto, a causa dell'impedimento del Presidente del collegio, il differimento dell'udienza alla data del 04 marzo 2022, con disposizione di comunicazione alle parti (comunicazione effettuata via pec al difensore dell'imputata, come dallo stesso riconosciuto in sentenza); b) all'udienza del 04 marzo 2022, senza alcuna declaratoria di assenza dell'imputata (declaratoria non prevista per il giudizio a trattazione cartolare), la causa veniva trattata ed in tale sede emessa la decisione. 2.1. Tanto premesso, è pacifico che, nel caso di specie, la Corte territoriale, all'udienza del 17 dicembre 2021, abbia disposto - con l'ordinanza dettata a verbale, un mero rinvio della deliberazione per impedimento del Presidente - la discussione delle parti essendosi esaurita prima dell'udienza stessa, mediante il tempestivo deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale, trasmesse al difensore dell'imputata tramite PEC (circostanza non contestata), alla stregua di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, d.l. n. 149 del 9 novembre 2020. 2.2. Escluso, pertanto, che si sia verificata una lesione del diritto di difesa dell'imputata, sotto il profilo del difetto del regolare dispiegarsi del contraddittorio, non sussiste neppure una invalidità della decisione sottoposta a scrutinio derivante dall'alterazione della sequenza degli atti processuali, siccome fissata dall'art. 23 d.l. n. 149 del 9 novembre 2020. Devesi, infatti, osservare che le «Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19», dettate dall'art. 23 d.l. n. 149/2020, come trasposte con integrazioni nell'art. 23-bis di cui alla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel derogare al principio di oralità del contraddittorio, introducono una consistente eccezione al principio di immediatezza della deliberazione, di cui all'art.525 cod. proc. pen. La struttura del rito da esse configurato comporta, in effetti, una decisa cesura tra il momento della discussione e quello della deliberazione, la quale ha luogo dopo che la prima si è dispiegata per iscritto e si è esaurita fuori udienza con il deposito delle conclusioni delle parti, secondo le modalità e le scansioni temporali fissate dalla disposizione di cui al comma 2 della norma citata. Ne consegue che il differimento della deliberazione, come accaduto nell'ipotesi al vaglio, assume un significato neutro - ossia insuscettibile, di per sé, di riverberarsi negativamente sull'effettività del diritto di difesa - rispetto al tempo della discussione cartolare, avendo lo stesso legislatore ritenuto di dover sacrificare il nesso di immediata consequenzialità, normalmente esistente tra lo svolgimento del contradditorio tra le parti e la deliberazione del giudice, come precipitato dell'oralità del giudizio, per far fronte all'urgenza di contenere l'emergenza epidemiologica. 2.3. La specialità del rito seguìto per la decisione dell'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non imponeva, dunque, che all'imputata (il suo difensore risulta essere stato notiziato via pec, come detto) venisse comunicato il rinvio della deliberazione ad una successiva udienza fissa (adempimento che non ha mutato le "caratteristiche" del rito, dovendosi interpretare come incombente non previsto, la cui omissione - in assenza di prova della sua effettuazione - non ha prodotto alcuna conseguenza processuale), nella quale la trattazione dell'impugnazione ha avuto luogo sulla base del contradditorio siccome già in precedenza cristallizzato (cfr., Sez. 5, n. 13428 del 22/02/2022, Chiarelli, Rv. 282870). 3. Del tutto generico è il secondo motivo. La Corte territoriale nulla dice in ordine alla concedibilità o meno del beneficio della sospensione condizionale della pena: tuttavia, tale "silenzio" deve ritenersi del tutto giustificato, in presenza di motivo di appello assolutamente generico che, senza confrontarsi con le ragioni del diniego espresso dal primo giudice ("tenuto conto del precedente penale e del procedimento penale pendente a carico dell'imputata per analoghi reati ... deve escludersi che possa essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, non potendosi ritenere che la Bentivegna in futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati") si era limitato a formulare la sola richiesta senza esplicitazione di alcuna ragione alla base del ritenuto giudizio di meritevolezza. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
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