CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09410/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto: in principalità, rigettare e/o dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall'imputato; in subordine, nel caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, confermare comunque, ex art. 578 cod.proc.pen., le statuizioni civili disposte in favore della costituita parte civile; in ogni caso, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di assolvere l'imputato o comunque annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; , [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza del 12 ottobre 2021, confermava la condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]; premette che l'originario capo di imputazione era relativo al reato di cui all'art. 388 cod.pen., ed era stato poi modificato con la contestazione di un'ipotesi di appropriazione indebita commessa da [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. relativa a beni di arredamento di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; osserva che il postulato su cui si basava la sentenza di condanna, e cioè che la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avesse optato per la risoluzione del contratto e la diffida alla restituzione della merce, era sconfessato dalla produzione documentale della stessa parte civile, che non aveva chiesto la restituzione della merce, ma il pagamento delle rate mancanti. 1.2 II difensore eccepisce inoltre la prescrizione del reato in quanto, come scritto nella sentenza di primo grado, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ceduto i beni ad altra società due anni prima della emissione dei decreti ingiuntivi in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., e quindi a marzo 2013. 2. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. depositava memoria nella quale chiedeva l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve essere pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. 1.1 Partendo dal secondo motivo di ricorso, la giurisprudenza consolidata di questa Corte afferma che "il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione" (Sez.2, n. 15735 del 14/02/2020, Francini, Rv. 279225) Nel caso in esame, la sentenza di primo grado ha ritenuto accertato, alla luce della deposizione del teste Anzuinelli, che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ceduto i beni ricevuti dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. due anni prima della emissione dei decreti ingiuntivi (esecutivi il 7 aprile 2015 e il 16 marzo 2015), e quindi a metà dell'anno 2013; pertanto, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen., il termine di prescrizione è da individuare al più tardi nel 31 dicembre 2020: l'art. 646 cod. pen. prevede infatti la pena di reclusione inferiore a sei anni, per cui al termine minimo di sei anni previsto dal 1°comma dell'art. 157 cod. pen., deve aggiungersi un anno e mezzo ai sensi dell'art. 161 comma 2 cod. pen.("...in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere..."). Pertanto, il reato contestato all'imputato si è estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello e, poichè la prescrizione è stata ritualmente eccepita, non rileva la verifica di ammissibilità del ricorso, posto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello soltanto se la stessa non sia stata rilevata né eccepita in quella sede o con i motivi di ricorso (sul punto vedi Sez.U., n.18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064). Poiché vi è costituzione di parte civile, deve essere valutato anche il primo motivo di ricorso; sul punto, si deve rilevare come questa Corte abbia già avuto occasione di precisare che "integra il reato di appropriazione indebita il compratore di una compravendita con patto di riservato dominio che, prima d'avere interamente pagato il corrispettivo, alieni la cosa acquistata" (Sez.2, n. 40674 del 24/09/2009, Ballariano, Rv. 245298); infatti, il compratore diventa proprietario del bene ceduto solo con il pagamento dell'ultima rata del prezzo, con la conseguenza che la proprietà rimane in capo all'alienante, per cui è irrilevante che quest'ultimo abbia agito per il recupero delle somme anziché della res. Nel caso di specie, viene contestato al ricorrente il fatto di avere ceduto a terzi beni che non erano propri in quanto ricevuti con vendita con patto dì riservato dominio prima del pagamento dell'ultima rata cui peraltro l'imputato stesso era rimasto inadempiente; ne consegue che la contestazione comprende la violazione della specifica destinazione di scopo impressa dal proprietario al momento della consegna (vedi Sez. 2, n. 24857 del 21/04/2017 Rv. 270092 - 01); nessun dubbio può quindi aversi in ordine alla consumazione del reato e alla irrilevanza della presenza o meno di una specifica richiesta di restituzione da parte dell'avente diritto. 2. Il ricorso deve essere pertanto rigettato agli effetti civili, con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in virtù del principio della soccombenza. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione; rigetta il ricorso agli effetti civili • Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che liqu