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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 29123/2024

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to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 17799-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e dife s a da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso il DECRETO del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA] depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 26/6/2024; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La C orte d’appello di Firenze , con decreto del 1°/4/2019, ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il reclamo proposto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.)in liquidazione, società il cui fallimento era stato revocato con sentenza passata in giudicato, avverso il decreto Ric. 2019n.17799 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 4 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], col quale il T ribunale di Arezzo aveva posto a suo carico il compenso dei curatori.

1.2. La corte territoriale, - senza pronunciare sull’istanza di rimessione in termini avanzata dalla reclamante - ha osservato: che l’art. 26 comma 4 l. fall. è espressione di un principio immanente in tutto l’ordinamento processuale, che impone che i provvedimenti decisori diventino intangibili decorso un determinato periodo di tempo, indipendentemente dalla conoscenza che ne abbiano avuto gli interessati; che, comunque, il reclamo era tardivo anche ai sensi del1° comma dell’art. 327 c.p.c., essendo ampiamente decorso il termine semestrale di impugnazione previsto dalla norma, pur volendo tener conto del periodo di sospensione feriale.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione,con ricorso notificato il 31/5/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] e AndreaFratini, già curatori del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, sono rimastiintimati. [OSCURATO:PERSONA]

2. La Corte dà atto che la memoria depositata dalla ricorrente non si riferisce al giudizio in esame.

3.1. Con il primo motivo, la ricorrent e , denunciando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c., lamenta la nullità del decreto impugnato per aver la corte d’appello omesso di pronunciare sull a sua istanza di rimessione in termini, giustificata dal fatto che il decretodi liquidazione era stato emesso a sua insaputa dopo la chiusura del fallimento e non le era mai stato comunicato o notificato, e che essa era a venuta a conoscenza della sua esistenza, senza peraltro averne potuto prendere visione, solo il Ric. 2019n.17799 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 4 29/1/2018, all’atto della ricezione della richiesta di pagamento proveniente dal legale dei curatori.

3.2. Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 24 Cost., 26 l. fall. e 327 c.p.c..

Osserva che il decreto impugnato ha violato ilsuo diritto di difesa, posto che il termine “lungo” di impugnazione decorre sempre che la parte soccombente abbia avuto conoscenza legale del procedimento al cui esito è stato emesso il provvedimento di cui è destinataria.

3.3. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati,sono fondati.

3.4. La corte d’appello ha dichiarato inammissibile il reclamo senza pronunciare sull’istanza di rimessione in termini e perciò senza accertare se fosse vero o meno che la società reclamante, oltre a non aver avuto rituale comunicazione o notificazione del decreto di liquidazione del compenso dei curatori, non aveva mai avuto conoscenza del la pendenza stessa del procedimento conclusosi con l’emissione del provvedimento impugnato , emesso a sua insaputa dopo la revoca del fallimento.

3.5. La corte del merito ha, in sostanza, del tutto omesso di considerare che il c.d. termine lungo di impugnazione, di cui all’art. 327, 1° comma c.p.c. (così come quello previsto dall’art. 26, 4° comma. l. fall.) inizia a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato a condizione che la parte soccombente abbia partecipato al processo o, se rimasta contumace, ne abbia avuto legale conoscenza.

3.6. In difetto, operanoinvece il 2° comma dell’art. 327 c.p.c. (nel cui ambito, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’ipotesi della mera nullità della notifica dell’atto introduttivo del processo va distinta da quella in cui la notifica non vi sia stata o sia da considerarsi inesistente)o, comunque, l’istituto generale Ric. 2019n.17799 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 4 della rimessione in termini, entrambi espressione di un elementare principio di civiltà giuridicache impone il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.

3.7. All’accoglimento dei motivi conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio del giudizio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

3.8. Resta assorbito il terzo motivo del ricorso, con il quale [OSCURATO:PERSONA] lamenta di essere stata condannata al pagamento delle spese del procedimento di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie i prim i due motiv i di ricorso , assorbit o il terzo, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del presente giudiziodi legittimi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 17799-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e dife s a da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso il DECRETO del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA] depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 26/6/2024; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La C orte d’appello di Firenze , con decreto del 1°/4/2019, ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il reclamo proposto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.)in liquidazione, società il cui fallimento era stato revocato con sentenza passata in giudicato, avverso il decreto Ric. 2019n.17799 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 4 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], col quale il T ribunale di Arezzo aveva posto a suo carico il compenso dei curatori. 1.2. La corte territoriale, - senza pronunciare sull’istanza di rimessione in termini avanzata dalla reclamante - ha osservato: che l’art. 26 comma 4 l. fall. è espressione di un principio immanente in tutto l’ordinamento processuale, che impone che i provvedimenti decisori diventino intangibili decorso un determinato periodo di tempo, indipendentemente dalla conoscenza che ne abbiano avuto gli interessati; che, comunque, il reclamo era tardivo anche ai sensi del1° comma dell’art. 327 c.p.c., essendo ampiamente decorso il termine semestrale di impugnazione previsto dalla norma, pur volendo tener conto del periodo di sospensione feriale. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione,con ricorso notificato il 31/5/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] e AndreaFratini, già curatori del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, sono rimastiintimati. [OSCURATO:PERSONA] 2. La Corte dà atto che la memoria depositata dalla ricorrente non si riferisce al giudizio in esame. 3.1. Con il primo motivo, la ricorrent e , denunciando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c., lamenta la nullità del decreto impugnato per aver la corte d’appello omesso di pronunciare sull a sua istanza di rimessione in termini, giustificata dal fatto che il decretodi liquidazione era stato emesso a sua insaputa dopo la chiusura del fallimento e non le era mai stato comunicato o notificato, e che essa era a venuta a conoscenza della sua esistenza, senza peraltro averne potuto prendere visione, solo il Ric. 2019n.17799 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 4 29/1/2018, all’atto della ricezione della richiesta di pagamento proveniente dal legale dei curatori. 3.2. Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 24 Cost., 26 l. fall. e 327 c.p.c.. Osserva che il decreto impugnato ha violato ilsuo diritto di difesa, posto che il termine “lungo” di impugnazione decorre sempre che la parte soccombente abbia avuto conoscenza legale del procedimento al cui esito è stato emesso il provvedimento di cui è destinataria. 3.3. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati,sono fondati. 3.4. La corte d’appello ha dichiarato inammissibile il reclamo senza pronunciare sull’istanza di rimessione in termini e perciò senza accertare se fosse vero o meno che la società reclamante, oltre a non aver avuto rituale comunicazione o notificazione del decreto di liquidazione del compenso dei curatori, non aveva mai avuto conoscenza del la pendenza stessa del procedimento conclusosi con l’emissione del provvedimento impugnato , emesso a sua insaputa dopo la revoca del fallimento. 3.5. La corte del merito ha, in sostanza, del tutto omesso di considerare che il c.d. termine lungo di impugnazione, di cui all’art. 327, 1° comma c.p.c. (così come quello previsto dall’art. 26, 4° comma. l. fall.) inizia a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato a condizione che la parte soccombente abbia partecipato al processo o, se rimasta contumace, ne abbia avuto legale conoscenza. 3.6. In difetto, operanoinvece il 2° comma dell’art. 327 c.p.c. (nel cui ambito, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’ipotesi della mera nullità della notifica dell’atto introduttivo del processo va distinta da quella in cui la notifica non vi sia stata o sia da considerarsi inesistente)o, comunque, l’istituto generale Ric. 2019n.17799 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 4 della rimessione in termini, entrambi espressione di un elementare principio di civiltà giuridicache impone il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa. 3.7. All’accoglimento dei motivi conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio del giudizio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità. 3.8. Resta assorbito il terzo motivo del ricorso, con il quale [OSCURATO:PERSONA] lamenta di essere stata condannata al pagamento delle spese del procedimento di merito. P.Q.M. La Corte accoglie i prim i due motiv i di ricorso , assorbit o il terzo, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del presente giudiziodi legittimi
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