CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 13542/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, elettivamente domiciliata in Roma,alla via degli Avignonesi, n. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente la rappre-sentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alricorso.[OSCURATO:PERSONA] società cooperativa a r.l. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa disgiun-tamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calceNumero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026al ricorso dall'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]AmicoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] de' Calboli, n. 9,presso lo studio legale Sandulli – Battini - Cimino.RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]controCOMUNE di SANT'ANTIMO – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del subcommissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, allapiazza di Spagna, n. 15, presso lo studio dell'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappre-senta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al contro-ricorso.CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza n. 5742/2019 della Corte d'Appello di Napoli.Udita la relazione nella camera di consiglio del 14 novembre 2025 del consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Comune di Sant'Antimo aggiudicava, all'esito di gara,al “CONSCOOP – Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro” la “conces-sione della conduzione del pubblico servizio di distribuzione canalizzata del gasmetano, con diritto di esclusiva su tutto il territorio comunale, per uso dome-stico, industriale, commerciale e di riscaldamento (…)” (cfr. ricorso “Pomilia”,pag. 2).Numero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026Data pubblicazione 10/05/20262. In data 17.12.1998 il Comune di Sant'Antimo e il “CONSCOOP” stipulavanoconvenzione, di durata ventennale, giusta la quale il concessionario aveva dirittoai ricavi derivanti dalla vendita del gas a cittadini e imprese ed al contempo eragravato dai costi di gestione e manutenzione della rete e dall'aggio dovuto alComune; la convenzione altresì regolamentava il regime degli investimenti ed ilriparto degli oneri e dei rischi (cfr. ricorso “Mediterranea”, pag. 5).3. Con atto notarile del 28.10.2008 il “CONSCOOP” cedeva il ramo d'azienda,comprensivo della concessione aggiudicatagli dal Comune di Sant'Antimo, alla“[OSCURATO:PERSONA]” società cooperativa a r.l. (cfr. ricorso “Pomilia”, pag. 3).4. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 164/2000 (c.d. “decretoLetta”), con cui la durata della convenzione risultava, ex art. 15, 9° co., d.lgs.cit., stabilita al 31.12.2012, cioè in dodici anni a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], di tal-ché, in assenza di nuova gara, la “[OSCURATO:PERSONA]” operava in regime di“proroga”, insorgevano nel rapporto tra le parti criticità in ordine, da un lato, alcanone concessorio preteso dal Comune ed a carico del concessionario, in or-dine, dall'altro, “alle somme dovute dall'Amministrazione al Concessionario, perinvestimenti effettuati sulla rete e per sottrazioni dolose di gas da parte di terzi”(cfr. ricorso “Mediterranea”, pagg. 6 e 3).Segnatamente, a decorrere dal 2008, il Comune di Sant'Antimo contestava ledetrazioni apportate dal concessionario ed assumeva di aver diritto a rimborsiquantificati in euro 1.000.000,00 ed oltre (cfr. ricorso “Mediterranea”, pag. 7).5. Con domanda del 6.6.2014 il Comune di Sant'Antimo dava inizio al giudizioarbitrale (cfr. ricorso “Mediterranea”, pag. 7).Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA]”.Numero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026Data pubblicazione 10/05/20266. Il nominato c.t.u. attendeva al deposito della relazione di consulenza, aldeposito di un successivo elaborato in risposta i rilievi dei c.t.p. ed al depositodi una relazione integrativa (cfr. ricorso “Mediterranea”, pag. 8).7. In data 22.2.2017 spiegava intervento nel giudizio arbitrale la “Coop. [OSCURATO:PERSONA]” società cooperativa a r.l., acquirente, con atto notarile del 3.11.2016,dalla “[OSCURATO:PERSONA]” del ramo d'azienda comprensivo della concessionedel servizio per cui era controversia (cfr. ricorso “Pomilia”, pag. 7).8. Con lodo sottoscritto in data 21.6.2017 il collegio arbitrale, tra l'altro, sta-tuiva nel senso (cfr. sentenza impugnata, pag. 12 e pagg. 6 – 7):che l'intervento spiegato nel giudizio arbitrale dalla “Coop. [OSCURATO:PERSONA]” fosseda qualificare come “adesivo dipendente”, “ad adiuvandum” ex art. 105, 2° co.,cod. proc. civ.;che limitatamente agli ammanchi di gas sussistevano atti dolosi, la cui re-sponsabilità era da ripartire in pari misura tra il Comune di Sant'Antimo e la“Mediterranea”; al contempo, che non potessero “essere operate detrazioni atitolo di ammanchi di gas”;che la “Mediterranea” era tenuta a “corrispondere al Comune il corrispettivoin quota variabile nella misura accertata dal c.t.u., oltre interessi al tasso legale(…) ex art. 1284, 1° comma, c.c. (…)”;che la “Mediterranea” era tenuta a “corrispondere al Comune il corrispettivoin quota fissa nella misura accertata anno per anno dal c.t.u. nei chiarimentiresi (…), oltre interessi al tasso legale (…) ex art. 1284, 1° comma, c.c. (…)”;che la “Mediterranea” era tenuta a “corrispondere al Comune per l'anno 2014,come calcolati dal c.t.u. e così anche per i successivi [anni] i canoni in quotafissa e variabile, oltre interessi dalla domanda ex art. 1284, 1° comma, c.c.”;Numero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026Data pubblicazione 10/05/2026che nulla per gli ammanchi era dovuto alla “Mediterranea” in difetto di provadegli esborsi per la materia prima da parte della stessa concessionaria;che le modalità di calcolo del canone eventualmente dovuto dalla “Mediterra-nea” al Comune per gli anni 2007/2012 erano quelle di cui alla c.t.u.;che erano da riconoscere gli investimenti effettuati negli anni 2007 e 2008nella misura di euro 171.329,46, oltre interessi legali ex art. 1284, 1° co., cod.civ. dalla domanda.9. Avverso il lodo proponeva impugnazione la “Coop. [OSCURATO:PERSONA]”.Resisteva il Comune di Sant'Antimo.Avverso il lodo proponeva separata impugnazione la “[OSCURATO:PERSONA]”.Resisteva il Comune di Sant'Antimo.Si costituiva la “Coop. [OSCURATO:PERSONA]”.Avverso il lodo proponeva separata impugnazione il Comune di Sant'Antimo.Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA]”.Resisteva la “Coop. [OSCURATO:PERSONA]”.10. Riunite le impugnazioni, la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n.5742/2019, le dichiarava inammissibili ed infondate; compensava integralmentetra le parti tutte le spese del giudizio, ferma la statuizione sulle spese di cui aldispositivo dell'impugnato lodo.Evidenziava previamente la Corte di Napoli che la convenzione arbitrale eraanteriore al 2.3.2006, dì di entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006, sicché eraapplicabile, ratione temporis, la disciplina in tema di convenzione d'arbitratoantecedente alla “riforma” di cui, appunto, al d.lgs. cit.; al contempo, nel quadrodelle pronunce del 9.5.2016 delle Sezioni Unite di questa Corte, che l'impugna-zione doveva reputarsi ammissibile pur per violazione delle regole di diritto re-lative al merito (cfr. sentenza impugnata, pagg. 14 – 15).Numero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026Data pubblicazione 10/05/2026Evidenziava poi, per un verso, che era inammissibile il primo motivo – consusseguente assorbimento degli ulteriori motivi ‒ dell'impugnazione spiegatadalla “[OSCURATO:PERSONA]”, motivo con cui il lodo era stato censurato nella parte in cuiil collegio arbitrale aveva qualificato come “adesivo dipendente” l'interventodella cooperativa nel giudizio arbitrale (cfr. sentenza impugnata, pagg. 15 – 16).Evidenziava invero che l'asserito “errore processuale” veicolato dall'esperitomezzo di impugnazione esulava dalla tassativa elencazione degli “errores in pro-cedendo” di cui all'art. 829, 1° co., cod. proc. civ. nella prefigurazione applicabileratione temporis (cfr. sentenza impugnata, pag. 16).Evidenziava in pari tempo che era fuor di contestazione che, a seguito dellacessione del ramo d'azienda alla “[OSCURATO:PERSONA]”, il Comune di Sant'Antimo nonaveva autorizzato il trasferimento della concessione di pubblico servizio in favoredella cessionaria (cfr. sentenza impugnata, pagg. 16 - 17).Evidenziava conseguentemente che la cessionaria “[OSCURATO:PERSONA]” non potevaesser considerata parte contrattuale contrapposta al Comune e quindi non po-teva considerarsi intervenuta nel giudizio arbitrale in veste di successore a titoloparticolare nel diritto controverso, sicché era titolare di un mero interesse checoncorreva alla qualificazione del suo intervento in guisa di “adesivo dipendente”(cfr. sentenza impugnata, pag. 17).Evidenziava poi, per altro verso, che era destituito di fondamento il primomotivo dell'impugnazione spiegata dalla “Mediterranea”, con il quale il lodo erastato censurato nella parte in cui si era ritenuto sussistente l'obbligo del con-cessionario di versamento del canone per la gestione in ordinaria amministra-zione nel periodo successivo alla scadenza – 31.12.2012 – fissata dal c.d. “de-creto Letta” e con il quale ulteriormente era stata eccepita l'illegittimità costitu-zionale dell'art. 1, comma 453, della legge n. 232/2016 e dell'art. 14, 7° co.,Numero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026Data pubblicazione 10/05/2026del d.lgs. n. 164/2000 in relazione agli artt. 3, 24 e 41 Cost. (cfr. sentenzaimpugnata, pagg. 17 – 20).Evidenziava segnatamente che, a fronte delle incertezze interpretative che lelocuzioni “gestione del servizio” e “ordinaria amministrazione” figuranti nel det-tato del 7° co. dell'art. 14 del d.lgs. n. 164/2000 (“gli enti locali avviano laprocedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, inmodo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestoreuscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limita-tamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovoaffidamento. Ove l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la regione(…) avvia la procedura di gara”) erano idonee ad ingenerare, opportunamenteil legislatore era intervenuto con il comma 453 dell'art. 1 della legge n. 232/2016(a tenor del quale “l'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato alpagamento del canone di concessione previsto dal contratto. (…)”), onde “evi-tare [alla scadenza del 31.12.2012] soluzioni di continuità nella gestione delservizio e non anche di imporre alla P.A. concedente di rinunciare ai conseguenticanoni concessori” (così sentenza impugnata, pag. 20).Evidenziava dunque che, contrariamente all'assunto della “Mediterranea”, laprosecuzione dell'ordinaria gestione del servizio implicava di per sé che, a frontedel diritto del “gestore uscente” di percepire l'utile ricompreso nelle somme ri-scosse dagli utenti, lo stesso gestore fosse obbligato a pagare il canone conces-sorio (cfr. sentenza impugnata, pag. 20).Evidenziava ancora che ingiustificato era anche l'assunto della “Mediterranea”secondo cui il comma 453 dell'art. 1 della legge n. 232/2016 era volto unica-mente all'interpretazione autentica dell'art. 14, 7° co., del d.lgs. n. 164/2000,Numero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026Data pubblicazione 10/05/2026“relativo alle concessioni delle attività di distribuzione del gas disposte succes-sivamente all'entrata in vigore del decreto stesso, (…) non anche [del]l'art. 15(Regime di transizione nell'attività di distribuzione) del decreto Letta, che intro-duceva le norme transitorie relative alle concessioni preesistenti e in corso disvolgimento (come nel rapporto di causa)” (così sentenza impugnata, pag. 21).Evidenziava invero che l'art. 15, 5° co., del “decreto-Letta” prevedeva chepur i titolari di concessioni in essere alla data di entrata in vigore del medesimodecreto legislativo potessero “partecipare alle prime gare successive al periodotransitorio indette ai sensi dell'articolo 14”, sicché “anche i titolari di concessioniin essere [dovevano] essere considerati come gestori uscenti ex art. 14 (…)”(così sentenza impugnata, pag. 22), viepiù che, in dipendenza del riferimentogenerico, al comma 453 dell'art. 1 cit., al “canone previsto dal contratto”, nonostava a tale opzione esegetica la circostanza che, “per le concessioni ante de-creto Letta, il canone era riferito ai servizi di distribuzione e vendita” (cfr. sen-tenza impugnata, pagg. 22 - 23).Evidenziava inoltre – la corte – che era inammissibile, in quanto sostanzian-tesi in una censura “di merito”, il profilo sub C) veicolato dal quarto motivo(quarto motivo concernente l'imputazione della responsabilità per gli ammanchidi gas in eguale misura in capo al concedente e alla concessionaria nonché ilmancato riconoscimento del danno preteso dalla concessionaria in relazione agliammanchi di gas) dell'impugnazione della “Mediterranea”, con cui si era addottal'irrilevanza, alla stregua di un complesso di risultanze istruttorie che il collegioarbitrale non aveva debitamente valutato, della mancanza della firma della me-desima impugnante in calce all' “accordo su compensazioni finanziarie del18.10.2013 tra la Conscoop, la Coop. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Numero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026Data pubblicazione 10/05/2026[ovvero, tal ultima, la s.r.l. venditrice del gas]” (cfr. sentenza impugnata, pagg.31 – 32; cfr. ricorso “Mediterranea”, pag. 26).Evidenziava invero che nell'accordo di compensazione la “[OSCURATO:PERSONA]” non era prevista quale parte contrattuale ed altresì che l'impugnante sidoleva per un presunto errore in sede di valutazione dell'attitudine probatoria dicircostanze e documenti addotte ed acquisiti nel giudizio arbitrale, errore tutta-via non deducibile in sede di impugnazione del lodo arbitrale (cfr. sentenza im-pugnata, pag. 32).Evidenziava ancora – la Corte – che era inammissibile pur il sesto motivodell'impugnazione della “Mediterranea”, concernente il passaggio del dictum ar-bitrale ove, in ragione della necessità della formale approvazione da parte delconcedente degli investimenti realizzati dalla concessionaria, era stato denegatol'indennizzo invocato dall'impugnante (cfr. sentenza impugnata, pag. 35).Evidenziava segnatamente che l'impugnante non aveva esplicitato le ragioniper le quali la clausola di cui all'art. 5 della convenzione avrebbe dovuto essereinterpretata sulla scorta di parametri ermeneutici diversi da quelli adottati dalcollegio arbitrale, non aveva esplicitato, cioè, le ragioni per le quali la clausoladi cui all'art. 5 non valeva ad escludere l'indennizzo pur in difetto di accordo trale parti circa l'investimento da eseguire (cfr. sentenza impugnata, pag. 36).Evidenziava poi, per altro verso ancora, che era inammissibile il primo motivodell'impugnazione spiegata dal Comune di Sant'Antimo, motivo con il quale siera addotto che le disposizioni contrattuali non valevano a giustificare l'affer-mazione della concorrente responsabilità dell'ente comunale “nel fenomeno deifurti di gas” (cfr. sentenza impugnata, pag. 36).Evidenziava invero che l'impugnante non aveva indicato gli specifici canoniermeneutici – di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. – che il collegio arbitrale avevaNumero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026disatteso, “risolvendosi in sostanza la censura in un'inammissibile critica ad unData pubblicazione 10/05/2026punto motivazionale del lodo” (così sentenza impugnata, pag. 37).Evidenziava altresì – la Corte – che era inammissibile pur il secondo motivodell'impugnazione del Comune di Sant'Antimo, con il quale era stato censurato,per violazione dei principi in materia di presunzioni ex art. 2727 cod. civ., il lodonella parte in cui il collegio arbitrale aveva riconosciuto alla “Mediterranea” l'im-porto di euro 171.329,46 a titolo di investimenti per gli anni 2007 e 2008.Evidenziava invero che l'impugnante aveva a tal riguardo addotto un pretesoerrore nella valutazione della idoneità dell'accordo di compensazione a dar contoin via presuntiva del costo degli investimenti sostenuto dalla “Mediterranea” equindi aveva prospettato un errore non deducibile in sede impugnazione del lodoarbitrale (cfr. sentenza impugnata, pag. 38).11. Avverso la sentenza n. 5742/2019 della Corte d'Appello di Napoli ha pro-posto ricorso la “Coop. [OSCURATO:PERSONA]” soc. coop. a r.l.; ne ha chiesto sulla scortadi due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordinealle spese di lite.Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA]”società cooperativa a r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazionecon ogni susseguente pronuncia anche in relazione alle spese di lite.Il Comune di Sant'Antimo ha depositato controricorso, contenente ricorso in-cidentale articolato in tre motivi; ha chiesto rigettarsi il ricorso della “Coop. [OSCURATO:PERSONA]” ed il ricorso della “[OSCURATO:PERSONA]” ed accogliersi il proprio ri-corso incidentale con ogni conseguente dictum.La “[OSCURATO:PERSONA]” ha depositato controricorso onde resistere al ri-corso incidentale del Comune di Sant'Antimo.Numero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026Data pubblicazione 10/05/202612. La ricorrente “[OSCURATO:PERSONA]” ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria il Comune di Sant'Antimo.CONSIDERATO CHE13. Con il primo motivo la ricorrente “Coop. [OSCURATO:PERSONA]” denuncia ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e la falsa applica-zione degli artt. 105, 111, 816 quinquies, 827 e 831 cod. proc. civ.Deduce che ha errato la Corte di Napoli a reputare inammissibile il primomotivo della propria impugnazione ‒ con cui aveva censurato il lodo arbitralenella parte in cui il suo intervento nel giudizio arbitrale era stato qualificato comeadesivo dipendente – siccome (a giudizio della Corte d'appello) esulante, il vei-colato “error in procedendo”, dal tassativo paradigma di cui all'art. 829 cod.proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis.Deduce che contrariamente all'assunto della Corte distrettuale l'esperito mo-tivo d'impugnazione era da correlare alla previsione di nullità del lodo di cui aln. 9) del 1° co. dell'art. 829 cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ra-tione temporis) per inosservanza nel procedimento arbitrale del principio delcontraddittorio (cfr. ricorso “Pomilia”, pag. 15).Deduce in particolare che la qualificazione del suo intervento nel giudizio ar-bitrale in guisa di intervento “adesivo dipendente” anziché “autonomo” ha com-portato la violazione del contraddittorio e ha cagionato l'illegittima compressionedel suo diritto di difesa, giacché, viceversa, “avrebbe potuto ottenere (…) unavalutazione sul merito delle proprie pretese” (così ricorso “Pomilia”, pag. 16).Deduce in ogni caso - ovvero pur a prescindere dalla violazione della regoladel contraddittorio - che la prefigurazione del 2° co. dell'art. 829 cod. proc. civ.,Numero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026Data pubblicazione 10/05/2026nella formulazione applicabile ratione temporis, la legittimava senz'altro ad im-pugnare per nullità il lodo in dipendenza della mancata osservanza delle regoledi diritto (cfr. ricorso “Pomilia”, pag. 17).Deduce, d'altro canto, che il solo fatto della cessione in suo favore del ramod'azienda, indipendentemente dagli effetti prodottisi nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]Antimo, ha comportato ex art. 111 cod. proc. civ. il suo diritto di inter-venire in veste di successore a titolo particolare nel diritto controverso nel giu-dizio arbitrale (cfr. ricorso “Pomilia”, pag. 20).Deduce in particolare che nel caso de quo la fattispecie traslativa, ovvero lacessione del ramo d'azienda in virtù del rogito del 3.11.2016, si è perfezionatasenza necessità di uno specifico consenso da parte dell'altro contraente, ossiadel Comune di Sant'Antimo (cfr. ricorso “Pomilia”, pagg. 20 – 21).14. Con il secondo motivo la ricorrente “Coop. [OSCURATO:PERSONA]” denuncia ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa appli-cazione delle norme di diritto; l'omissione di pronuncia.Deduce che la Corte di Napoli, in conseguenza della declaratoria di inammis-sibilità del primo motivo di impugnazione, ha omesso di pronunciarsi in ordineagli ulteriori motivi all'uopo proposti (cfr. ricorso “Pomilia”, pag. 21).15. Con il primo motivo la ricorrente “[OSCURATO:PERSONA]” denuncia ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o l'erronea applicazionedell'art. 14, 7° co., d.lgs. n. 164/2000 e del decreto MI.S.E. 5.2.2016 nonchédell'art. 1, comma 453, legge n. 232/2016. Altresì, provvede alla “riproposizionedella questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 453, l. n. 232del 2016 per violazione degli artt. 3, 24 e 41 Cost., nonché violazione dell'art.6 CEDU” (così ricorso “Mediterranea”, pag. 11).Numero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026Data pubblicazione 10/05/2026Deduce che “la gestione del servizio in proroga (…) era stata immaginata dalLegislatore come una fase (…) molto limitata nel tempo (se non del tutto ecce-zionale) (…) senza oneri concessori di sorta”; che d'altronde l'art. 14, 7° co., del“decreto-Letta” imponeva agli enti locali l'avvio della procedura di gara “nonoltre un anno prima della scadenza dell'affidamento (…)” (cfr. ricorso “Mediter-ranea”, pagg. 13 – 14).Deduce che in questi termini “non può essere concesso all'Autorità pubblicadi rinviare sine die l'avvio della gara, continuando a percepire i canoni pregressi”(così ricorso “Mediterranea”, pag. 14); che, d'altronde, l'art. 5, 5° co., del de-creto del MI.S.E. del 5.2.2013, regolante il rapporto all'esito della scadenza, nonrichiama l'art. 28, che disciplina i “corrispettivi per l'affidamento del servizio”(cfr. ricorso “Mediterranea”, pag. 16).Deduce dunque che “l'art. 1, comma 453, della Legge n. 232/2016 costituiscein realtà una disposizione innovativa , indebitamente dotata dal Legislatoredi efficacia retroattiva attraverso l'escamotage della norma interpretativa” (cosìricorso “Mediterranea”, pag. 16).Deduce del resto che l'art. 1, comma 453, cit. per nulla si correla all'art. 14,7° co., cit.Deduce che difatti la lettura di tal ultima disposizione non fa emergere alcunaincertezza in ordine alla circostanza per cui, in attesa del nuovo affidamento, ilconcessionario fosse tenuto a proseguire il servizio “senza dover versare alcuncanone” (così ricorso “Mediterranea”, pag. 17); che propriamente, scadute exlege le concessioni in corso, gli enti locali non hanno indetto nuove gare, leproroghe si sono protratte per molti anni e, al fine di rimediare ai danni per lefinanze locali, è stato emanato l'art. 1, comma 453, cit. (cfr. ricorso “Mediterra-nea”, pag. 18).Numero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026Data pubblicazione 10/05/2026Deduce in particolare che, se il legislatore avesse voluto estendere l'onere dipagamento del canone dopo la scadenza convenzionale anche alle convenzioni“storiche” e non solo a quelle assegnate dopo l'anno 2000, avrebbe dovuto in-terpretare autenticamente anche l'art. 15, 9° co., del “decreto-Letta”, recantela disciplina transitoria (cfr. ricorso “Mediterranea”, pag. 19); che l'art. 1,comma 453, cit. è stato emanato non già per risolvere contrasti interpretativibensì “per la correzione dei saldi pubblici” (cfr. ricorso “Mediterranea”, pag. 21);che l'art. 1, comma 453, cit. ha in fondo imposto coattivamente la prosecuzionedi un'attività economica con l'obbligo di versamento di onerosi aggi (cfr. ricorso“Mediterranea”, pag. 23).Deduce in conclusione che la Corte di Napoli ha errato ad applicare l'art. 1,comma 453, cit. e a non rilevarne la manifesta illegittimità costituzionale (cfr.ricorso “Mediterranea”, pag. 19).16. Con il secondo motivo la ricorrente “[OSCURATO:PERSONA]” denuncia aisensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o l'erronea appli-cazione dell'art. 829 cod. proc. civ. e degli artt. 1325, 1326, 1350, 2709 e 2710cod. civ. in ordine alla formazione e alla prova dei contratti tra imprenditori.Deduce, con riferimento agli “ammanchi” ovvero ai quantitativi di gas illegal-mente sottratti alla rete con allacci abusivi, che ha errato la Corte di Napoli areputare inammissibile il motivo di impugnazione con cui aveva censurato il lodoarbitrale, peraltro, in relazione al mancato riconoscimento del danno da essaricorrente subito in conseguenza, appunto, degli “ammanchi” (cfr. ricorso “Me-diterranea”, pagg. 25 - 26).Deduce che, contrariamente all'assunto della Corte d'appello, con siffatto mo-tivo d'impugnazione aveva addotto la violazione dei criteri legali – ossia degliarticoli di cui in rubrica ‒ relativi alla formazione e alla prova dei contratti; cheNumero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026Data pubblicazione 10/05/2026dunque non aveva formulato una censura relativa al merito (cfr. ricorso “Medi-terranea, pag. 27).Deduce in particolare che aveva addotto, alla stregua della nota di “Con-sCoop”, nota recante “compensazioni finanziarie Pomilia/Conscoop/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]”, all'uopo prodotta unitamente ad un estratto dellapropria contabilità, l'irrilevanza della mancanza della propria firma in calceall'accordo di compensazione, avendo “eseguito il rapporto per facta concluden-tia (tramite la registrazione delle scritture contabili) e comunque fatto proprio ilnegozio con il suo deposito in giudizio” (così ricorso “Mediterranea”, pag. 29).17. Con il terzo motivo la ricorrente “[OSCURATO:PERSONA]” denuncia ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o l'erronea applicazionedell'art. 829 cod. proc. civ., degli artt. 832 e ss. e 1592 cod. civ., dell'art. 24r.d. 2578/1925, dell'art. 14 d.lgs. n. 164/2000 e delle delibere A.E.E.G. (oraARERA) relative agli obblighi di servizio universale.Deduce che ha errato la Corte di Napoli a reputare inammissibile il motivo diimpugnazione con cui aveva censurato il lodo arbitrale in relazione al mancatoriconoscimento dell'indennizzo per gli investimenti effettuati in ragione della ne-cessità della formale approvazione da parte del concedente (cfr. ricorso “Medi-terranea”, pag. 32).Deduce in particolare che aveva addotto la violazione dell'art. 14 del d.lgs. n.164/2000 e dell'art. 24 del r.d. n. 2578/19255, il che qualificava come irrile-vante la formale approvazione dei lavori da parte del concedente, quanto menonell'ipotesi in cui gli investimenti fossero stati previsti dalla legge o dalla con-venzione come necessari (cfr. ricorso “Mediterranea, pagg. 32 - 33).Deduce quindi che, contrariamente all'assunto della Corte d'appello, avevaprovveduto ad indicare nel motivo di impugnazione del lodo, i canoni ermeneu-Numero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026Data pubblicazione 10/05/2026tici diversi da quelli utilizzati dal collegio arbitrale (cfr. ricorso “Mediterranea”pag. 33).18. Con il primo motivo il ricorrente incidentale Comune di Sant'Antimosvolge ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. duplice denuncia.Ovvero denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 829, 2° co.,cod. proc. civ. (nella formulazione antecedente alla “riforma” del 2006) edell'art. 241, comma 15-bis, d.lgs. n. 163/2006, per aver la Corte d'appellodichiarato inammissibile il motivo di nullità del lodo relativo alla violazione degliartt. 1362 e ss. e 1227 cod. civ.Ovvero denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod.proc. civ., per aver la Corte d'appello omesso di pronunciarsi sull'impugnazionedel lodo per violazione dell'art. 1227 cod. civ.Deduce che ha errato la Corte di Napoli a reputare inammissibile il motivo diimpugnazione con cui aveva censurato il lodo nella parte in cui il collegio arbi-trale, relativamente alle abusive sottrazioni di gas, aveva affermato la sua re-sponsabilità concorrente ed in pari misura con il Comune concedente (cfr. ri-corso Comune, pag. 35).Deduce in particolare, con riferimento al profilo concernente la violazione daparte degli arbitri delle regole in tema di interpretazione dei contratti, che aveva“specificato i canoni ermeneutici in concreto violati, nonché il punto e il modocon cui gli arbitri si erano discostati da essi” (così ricorso Comune, pag. 36),sicché la lettura sistematica e secondo buona fede delle clausole della conven-zione avrebbe dovuto condurre all'affermazione dell'esclusiva responsabilità delconcessionario (cfr. ricorso Comune, pag. 36).Deduce in particolare, con riferimento al profilo concernente l'erronea affer-mazione da parte del collegio arbitrale, in dipendenza della non corretta inter-Numero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026Data pubblicazione 10/05/2026pretazione delle clausole contrattuali, del suo concorso di colpa in violazionedell'art. 1227 cod. civ., che la Corte d'appello ha – di tale profilo - omesso ladisamina in violazione del principio di “corrispondenza tra chiesto e pronunciato”(cfr. ricorso Comune, pag. 40).19. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale Comune di Sant'Antimosvolge ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. duplice denuncia.Ovvero denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 829, 2° co.,cod. proc. civ. (nella formulazione antecedente alla “riforma” del 2006) edell'art. 241, comma 15-bis, d.lgs. n. 163/2006, per aver la Corte d'appellodichiarato inammissibile il motivo di nullità del lodo relativo alla violazione efalsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.Ovvero denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod.proc. civ. per omessa pronuncia sul motivo di nullità del lodo con cui si eraaddotta l'intrinseca contraddittorietà della motivazione del lodo arbitrale.Deduce dapprima che ha errato la Corte di Napoli a reputare inammissibile ilmotivo di impugnazione, con cui aveva censurato il lodo nella parte in cui ilcollegio arbitrale aveva affermato il diritto della “[OSCURATO:PERSONA]” al rim-borso degli investimenti effettuati negli anni 2007 e 2008 (cfr. ricorso Comune,pag. 41).Deduce in particolare che con il motivo di impugnazione del lodo aveva la-mentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., sic-come gli arbitri avevano “erroneamente tratto la prova di un fatto primario(esborso investimenti da parte di [OSCURATO:PERSONA]) da un fatto secondario(compensazione crediti tra Pomilia e [OSCURATO:PERSONA]) rimasto assoluta-mente indimostrato” (così ricorso Comune, pag. 43).Numero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026Data pubblicazione 10/05/2026Deduce quindi che aveva addotto che gli asseriti elementi indiziari difettavanodei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (cfr. ricorso Co-mune, pag. 44).Deduce dipoi che la Corte d'appello ha omesso qualsivoglia pronuncia in or-dine all'ulteriore motivo di impugnazione, con cui aveva lamentato la manifestaed intrinseca contraddittorietà della motivazione del lodo, siccome il collegio ar-bitrale aveva, da un canto, con riferimento al tema del rimborso degli investi-menti, attribuito efficacia probatoria all'accordo di compensazione ed aveva,d'altro canto, con riferimento al tema degli “ammanchi”, reputato irrilevante ilmedesimo accordo (cfr. ricorso Comune, pag. 45).20. Con il terzo motivo il ricorrente incidentale Comune di Sant'Antimo aisensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. denuncia la nullità della sentenzaper violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul motivo diimpugnazione del lodo con cui si era denunciata la violazione da parte degliarbitri degli artt. 81 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. in ordine alla ritenuta tito-larità in capo alla concessionaria del diritto al rimborso degli investimenti.Premette che nel corso del giudizio arbitrale aveva addotto che gli investi-menti erano stati effettuati dalla “[OSCURATO:PERSONA]”, sicché aveva contestato il dirittodella “[OSCURATO:PERSONA]” ad ottenerne il rimborso (cfr. ricorso Comune, pag.46).Premette dunque che con l'esperita impugnazione del lodo aveva addotto chela “[OSCURATO:PERSONA]” non aveva dato prova della titolarità del diritto azio-nato (cfr. ricorso Comune, pag. 46).Indi deduce che la Corte di Napoli ha omesso di pronunciarsi in ordine a sif-fatto motivo di impugnazione, con cui, appunto, aveva denunciato la violazionedegli artt. 81 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. (cfr. ricorso Comune, pag. 46).Numero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/202621. Si impone la previa disamina del ricorso della “Coop. [OSCURATO:PERSONA]”.Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Invero, il ricorso di “[OSCURATO:PERSONA]” è stato avviato per la notifica a mezzo postain data 6.2.2020; il ricorso di “[OSCURATO:PERSONA]” è stato invece notificatosuccessivamente, ossia il 7.2.2020 (cfr. Cass. sez. lav. 18.9.2007, n. 19340,giusta la quale il principio secondo cui l'impugnazione proposta per prima de-termina la costituzione del processo nel quale debbono confluire le eventualiimpugnazioni di altri incombenti e secondo cui, nel caso di appello, le impugna-zioni successive alla prima assumono carattere incidentale, ha carattere gene-rale; Cass. 30.4.2009, n. 10124).22. Si giustifica la disamina congiunta di ambedue i motivi del ricorso esperitodalla “Coop. [OSCURATO:PERSONA]”; in ogni caso, entrambi i mezzi di impugnazione, allastregua dei rilievi che seguono, sono inammissibili.23. Una previa puntualizzazione si impone.Con il primo mezzo la “[OSCURATO:PERSONA]” ha propriamente denunciato un “error inprocedendo”, ossia l'erronea mancata qualificazione ai sensi dell'art. 829, 1°co., n. 9), cod. proc. civ. – da parte della Corte di Napoli - del motivo di impu-gnazione esperito a censura dell'(asserita) erronea connotazione (di cui al lodo),come “adesivo dipendente” anziché come “autonomo”, dell'intervento spiegatonel giudizio arbitrale (incongruo è il riferimento in rubrica al n. 5 del 1° co.dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5 che concerne l'accertamento e la valutazionedei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. Sez. Un.25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499. Il testo del n. 9) del 1°co. dell'art. 829 cod. proc. civ. è rimasto invariato all'esito della “riforma” di cuial d.lgs. n. 40/2006).Sovviene perciò l'elaborazione di questa Corte, a tenor della quale il principiodi economia processuale (quale riflesso della garanzia costituzionale del giustoNumero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026Data pubblicazione 10/05/2026processo) giustifica il potere della Corte di cassazione di correggere, ex art. 384,4° co., cod. proc. civ., la motivazione della sentenza impugnata anche con rife-rimento all' “error in procedendo”, in particolare all' “error in iudicando de modoprocedendi” (cioè all'errore di applicazione della norma processuale che sfociain un corrispondente vizio di attività), indipendentemente dalla circostanza chela falsa applicazione dipenda dall'erronea soluzione di una “quaestio iuris” o diuna “quaestio facti”, trattandosi di fatto processuale rispetto al quale la Corteha potere d'indagine autonoma sul fascicolo (cfr. Cass. (ord.) 19.1.2023, n.1669; Cass. 28.7.2005, n. 15810).24. Ebbene, su tale scorta, si reputa, in parte qua agitur, di correggere, cosìcome si corregge, nei termini seguenti la motivazione dell'impugnato dictum.E, ovviamente, nei rilievi che seguono resta assorbita pur la deduzione di“[OSCURATO:PERSONA]” secondo cui la Corte di Napoli “avrebbe, di sicuro, dovuto vagliarela nullità del lodo alla luce della sopracitata norma [id est, del 2° co. dell'art.829 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis], in quantonel giudizio arbitrale non risultano rispettate le norme di diritto da parte delcollegio arbitrale in merito alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] nel medesimo giudi-zio” (così ricorso “Pomilia”, pag. 17).Più esattamente, devesi dar atto che nella specie si applicano senz'altro leprevisioni dell'art. 816 quinquies cod. proc. civ., rubricato “intervento di terzi esuccessione nel diritto controverso”. Del resto, la “[OSCURATO:PERSONA]” con il primomezzo ha denunciato la violazione e falsa applicazione, tra gli altri, dell'art. 816quinquies cod. proc. civ. (cfr. peraltro ricorso “[OSCURATO:PERSONA]”, pagg. 17, 19 e 21).Invero, il complesso delle disposizioni di cui agli artt. 816 e ss. cod. proc. civ.– tra cui l'art. 816 quinquies cod. proc. civ. ‒ ossia il Capo III, intitolato “Delprocedimento”, del Titolo VIII del Libro IV del codice di rito, Capo III come so-Numero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026Data pubblicazione 10/05/2026stituito dall'art. 22 del d.lgs. n. 40/2006, si applica, ai sensi dell'art. 27, 4° co.,del medesimo d.lgs., ai procedimenti arbitrali la cui domanda sia stata propostasuccessivamente all'entrata in vigore ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) del d.lgs. cit.E, di certo, è il caso de quo, poiché la domanda di arbitrato risale al 10.6.2014. Propriamente, con atto notificato in tale data il Comune di Sant'Antimoebbe ad attivare la clausola compromissoria (cfr. ricorso “[OSCURATO:PERSONA]”, pag. 3.Si è detto che “[OSCURATO:PERSONA]” ebbe poi ad intervenire in data 22.2.2017. Nonriveste valenza, quindi, la circostanza per cui la convenzione cui accede la clau-sola compromissoria sia stata siglata in data 17.12.1998).25. In tal guisa non può che rimarcarsi che con la prima parte del primomotivo di ricorso, a riscontro dell'asserita violazione del contraddittorio nel giu-dizio arbitrale - in ragione dell'erronea qualificazione dell'intervento colà spie-gato - non rilevata come tale dalla Corte distrettuale, la “[OSCURATO:PERSONA]” non hadato conto in termini né specifici né “autosufficienti” (cfr. Cass. Sez. Un. 25.7.2019, n. 20181, in ordine all'onere dell' “autosufficienza” in relazione alla de-nuncia dell' “error in procedendo”) della sussistenza delle condizioni prefiguratedal 1° co. del medesimo art. 816 quinquies cod. proc. civ. (“l'intervento volon-tario e la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo delterzo e delle parti e con il consenso degli arbitri”).Ben vero, il difetto di specificità e di “autosufficienza” viepiù rileva, giacché ilComune di Sant'Antimo – in rapporto appunto alle prefigurazioni del 1° co.dell'art. 816 quinquies cod. proc. civ. – ha addotto l'insussistenza e del consensodegli arbitri e, ancor prima, dell'accordo tra la “[OSCURATO:PERSONA]” e le parti del giudizioarbitrale, “non avendo l'Ente comunale espresso alcun consenso in tal senso,ma essendosi al contrario prontamente opposto all'estromissione di [OSCURATO:PERSONA] dal giudizio arbitrale e al subentro di Pomilia” (cfr. controricorsoNumero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026Data pubblicazione 10/05/2026Comune Sant'Antimo, pagg. 33 – 34, ove sono richiamati gli atti di manifesta-zione di dissenso al subentro nel giudizio arbitrale).In questi termini non vi è margine alcuno per la qualificazione dell'interventospiegato dalla “[OSCURATO:PERSONA]” nel giudizio arbitrale come intervento autonomo olitisconsortile.26. Non sfugge, ovviamente, che il 3° co. dell'art. 816 quinquies cod. proc.civ. prefigura expressis verbis l'applicazione al giudizio arbitrale dell'art. 111cod. proc. civ.E, si è anticipato, che la “[OSCURATO:PERSONA]” ha addotto – nel segno, appunto, del3° co. dell'art. 816 quinquies cod. proc. civ ‒ che la cessione in suo favore delramo d'azienda con rogito del 3.11.2016 ebbe a legittimarla all'intervento nelgiudizio arbitrale ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., in qualità di successore atitolo particolare nel diritto controverso.27. Ciò nonostante, è da disconoscere che il rogito Maltoni in data 3.11.2016,al di là della sua validità tra cedente (“[OSCURATO:PERSONA]”) e cessionaria(“[OSCURATO:PERSONA]”), abbia sortito effetti nei confronti del Comune di Sant'Antimo,contraente ceduto “senza necessità di [un suo] specifico consenso”.Sovviene l'elaborazione di questa Corte (ma si veda anche Consiglio di Stato7.3.2012, n. 1298, ove in motivazione si legge testualmente: “la scelta di unsoggetto concessionario da parte di una [OSCURATO:PERSONA] avviene aseguito di una valutazione sulla sua idoneità (morale ed economica) ad utilizzarei beni dell'amministrazione o a svolgere adeguatamente tutti i compiti e le fun-zioni oggetto della concessione. Il rapporto che sorge fra l'Amministrazione con-cedente e il concessionario è quindi (…) un rapporto che si fonda sull'intuituspersonae” Su tale scorta il C.S. ha assunto, seppur con riferimento alle conces-sioni di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di un soggettoNumero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026Data pubblicazione 10/05/2026pubblico, nelle quali alla concessione si accompagna peraltro un disciplinare,sottoscritto dalle parti, nel quale sono stabiliti i diritti e gli obblighi del privato equindi sono indicati il canone da corrispondere e le modalità di esercizio dellaconcessione stessa, che “non può essere ammessa una cessione della conces-sione a terzi senza il preventivo assenso dell'amministrazione concedente”).Segnatamente, da un canto, sovviene l'insegnamento secondo cui, giacché lacessione del contratto costituisce un negozio trilatero che richiede il consenso ditutte le parti interessate e, quindi, anche del contraente ceduto, qualora il con-tratto trasferito sia un contratto con la P.A., la cessione, anche quando sia stataautorizzata preventivamente dal soggetto pubblico, non si perfeziona nei suoiconfronti fino a quando [sulla scorta della previa autorizzazione] non le siastata notificata oppure essa non l'abbia accettata in forma scritta, dovendosiescludere - per i principi che regolano la forma dei contratti in cui interviene lapubblica amministrazione - ogni spazio di efficacia per eventuali comportamentitaciti concludenti (cfr. Cass. 23.2.2004, n. 3547).Segnatamente, d'altro canto, sovviene l'insegnamento secondo cui, in temadi cessione di azienda, deve escludersi un trasferimento di azienda tutte le voltein cui più soggetti si succedano in un'attività oggetto di concessione ammini-strativa, poiché, in tal caso, la concessione deve intendersi rilasciata a titolooriginario in capo al cessionario (cfr. Cass. 29.3.2006, n. 7250).28. Le summenzionate indicazioni giurisprudenziali viepiù esplicano valenzanella specie, siccome il Comune di Sant'Antimo ha addotto che l'art. 22 dellaconvenzione del 1998 disponeva espressamente: “il Concessionario non potràtrasferire la concessione a terzi se non a seguito di approvazione formale [daparte del Comune]” (cfr. controricorso, pag. 33).Numero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026Data pubblicazione 10/05/2026Ha addotto, dunque, che “il contratto di concessione subordinava la sua even-tuale cessione (trattandosi di servizio pubblico essenziale) ad esplicita formaleapprovazione da parte dell'ente comunale” e che siffatta approvazione “non èmai intervenuta” (cfr. controricorso, pag. 33).In tal guisa, indubitabilmente, la ricorrente “[OSCURATO:PERSONA]” – poiché si è limitataa prospettare che non vi fosse necessità di uno specifico consenso del conce-dente/contraente ceduto (cfr. ricorso “Pomilia”, pag. 21) - per nulla ha datoconto né in termini specifici né in termini “autosufficienti” della sussistenza nellaspecie delle condizioni prefigurate (“approvazione formale”) e dagli insegna-menti dapprima richiamati e dall'art. 22 della convenzione del 1998.29. Le argomentazioni tutte dianzi svolte inducono ad un ineludibile postu-lato.Ovvero al rilievo per cui l'intervento che la “[OSCURATO:PERSONA]” ebbe ad esperire nelgiudizio arbitrale si qualifica – e non può che essere qualificato - come “adesivodipendente” (intervento che, evidentemente, si configura allorché il terzo so-stiene le ragioni di una parte senza proporre nuove domande ed ampliare il temadel contendere) alla stregua della prefigurazione del 2° co. dell'art. 816 quin-quies cod. proc. civ. (“sono sempre ammessi l'intervento previsto dal secondocomma dell'articolo 105 e l'intervento del litisconsorte necessario”).30. In dipendenza della qualificazione in tal guisa dell'intervento è evidente-mente vano l'assunto veicolato dal primo mezzo del ricorso della “[OSCURATO:PERSONA]”secondo cui ha errato la Corte di Napoli a non ricondurre il motivo di impugna-zione del lodo alla previsione del n. 9) del 1° co. dell'art. 829 cod. proc. civ. e anon scorgere la violazione della garanzia del contraddittorio nel giudizio arbi-trale.Numero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026Data pubblicazione 10/05/2026In dipendenza della qualificazione dell'intervento nel giudizio arbitrale come“adesivo dipendente” esplica valenza l'elaborazione di questa Corte secondo cuil'interventore adesivo dipendente non ha un'autonoma legittimazione ad impu-gnare (salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni attinenti alla qualifi-cazione dell'intervento o alla condanna alle spese poste a carico dell'interve-niente), sicché la sua impugnazione è inammissibile, qualora la parte adiuvatanon abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbiafatto acquiescenza alla decisione (cfr. Cass. (ord.) 11.11.2024, n. 28907).Certo, nella specie la parte adiuvata “[OSCURATO:PERSONA]” si è avvalsa delsuo diritto di proporre impugnazione.E tuttavia esplica valenza in pari tempo l'insegnamento di questo Giudice atenor del quale la parte che svolge intervento adesivo dipendente, ai sensi del2° co. dell'art. 105 cod. proc. civ., può aderire all'impugnazione proposta dallaparte medesima, ma non può proporre impugnazione autonoma, la quale deveessere dichiarata inammissibile (cfr. Cass. 16.2.2009, n. 3734).In tal guisa l'inammissibilità dei motivi di impugnazione del lodo esperiti dalla“[OSCURATO:PERSONA]” innanzi alla Corte di Napoli correttamente ha indotto laCorte partenopea a dichiarare (oltre che inammissibile il primo motivo di impu-gnazione ex art. 829 cod. proc. civ.) assorbiti i motivi di merito svolti dalla “[OSCURATO:PERSONA]”.In tal guisa l'inammissibilità – di cui si dirà - dei motivi di ricorso per cassa-zione esperiti dalla (ricorrente incidentale) “[OSCURATO:PERSONA]” importa exse (al di là dell'inammissibilità del primo motivo di ricorso) l'inammissibilità delsecondo motivo di ricorso, motivo con il quale la “[OSCURATO:PERSONA]” – in verità inmaniera irrituale (cfr. Cass. Sez. Un. 24.7.2013, n. 17931) – si è doluta per“omessa pronuncia”.Numero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/202631. Il primo motivo del ricorso della “[OSCURATO:PERSONA]” è inammissibile.Data pubblicazione 10/05/202632. Invero, siffatto mezzo di impugnazione – pur con riferimento alla que-stione di legittimità costituzionale – si risolve nella sostanziale riproposizione delmotivo ex art. 829 cod. proc. civ. formulato avverso il lodo arbitrale (si condi-vide, dunque, il rilievo in tal senso formulato dal Comune di Sant'Antimo: cfr.controricorso, pag. 12).Evidentemente, in questi termini, soccorre l'elaborazione di questa Corte.Ovvero l'insegnamento - seppur espresso sullo specifico terreno del conten-zioso elettorale - a tenor del quale il ricorso per cassazione non può avere adoggetto i motivi proposti in primo grado ed in appello, in quanto il giudizio in-nanzi a questa Corte non può che riguardare la sentenza di appello che dettimotivi ha o avrebbe dovuto esaminare e quindi le valutazioni operate in quellasede o le eventuali omissioni riscontrabili (cfr. Cass. 29.1.2016, n. 1755; Cass.24.2.2006, n. 4250).Ovvero l'insegnamento a tenor del quale con i motivi di ricorso per cassazionela parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di meritoe motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioniofferte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposi-zione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnatache si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come taleinammissibile ex art. 366, 1° co., n. 4, c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 24.9.2018, n.22478; Cass. sez. lav. 25.8.2000, n. 11098).33. Ad un'ulteriore duplice notazione, comunque, occorre far luogo.33.1. Con sentenza n. 239 del 9.11.2021 la Corte costituzionale ha dichiaratoinammissibili le questioni di legittimità costituzionale ‒ sollevate dal Collegio ar-Numero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026bitrale costituito presso la Camera arbitrale dell'Autorità nazionale anticorru-Data pubblicazione 10/05/2026zione (ANAC) in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. – dell'art. 1, comma 453,della legge n. 232 del 2016 in considerazione delle “carenza dell'ordinanza dirimessione in punto di adeguata ricostruzione del quadro normativo”.[OSCURATO:PERSONA] – peraltro - non solo ha dato atto che “l'ordinanza di rimessione(…) non ricostruisce in modo dettagliato il quadro normativo in materia di gareper l'affidamento dell'attività di distribuzione del gas naturale, non si soffermasui poteri sostitutivi e non dà conto, pertanto, della possibilità che gli eventualieffetti negativi imputati alla disposizione impugnata trovino un rimedio attra-verso gli strumenti predisposti dal legislatore per garantire l'avvio delle proce-dure di gara” (cfr. par. 6.2. del “considerato in diritto”).Ma ha soggiunto - peraltro - che “la proroga del rapporto limitatamente all'or-dinaria amministrazione, ivi compresa l'obbligazione del canone concessorioprevisto dal contratto, non escluderebbe la possibilità per le parti di ottenereuna revisione degli obblighi contrattuali, compatibilmente con il vincolo per lestesse parti di non poter recedere dal rapporto sino al nuovo affidamento, cheresterebbe fermo in forza della previsione di legge speciale di cui all'art. 14,comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000” (cfr. par. 6.3. del “considerato in diritto”).33.2. Nel solco segnato dalla pronuncia della Consulta questa Corte, dal cantosuo, ha fatto luogo alle seguenti puntualizzazioni.In tema di contratto di servizio di distribuzione del gas naturale, la proroga“ex lege” dell'obbligo di pagamento del canone ex artt. 14, 7° co., del d.lgs. n.164 del 2000 e 1, comma 453, della legge n. 232 del 2016, non si pone incontrasto con la normativa comunitaria a tutela della libertà di impresa, tenutoconto che l'ordinamento interno, da un lato, contempla un apposito rimedio perconsentire la rinegoziazione delle condizioni contrattuali (assicurando financo laNumero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026possibilità di recedere dal contratto, ove tale rinegoziazione non vada a buonData pubblicazione 10/05/2026fine) e, dall'altro, riconosce, al concessionario che non intenda perseguire talevia, strumenti preordinati tanto a reagire avverso l'inerzia dell'amministrazionenel provvedere all'indizione delle gare (o all'esercizio dei poteri sostitutivi),quanto a neutralizzare (sub specie di risarcimento del danno conseguente) l'e-ventuale decremento (o perdita) di redditività, correlata alla forzata “stabilizza-zione” del rapporto (cfr. Cass. (ord.) 24.5.2023, n. 14351).In tema di concessioni per servizi di pubblica utilità, va escluso che la sceltadel legislatore, attuata con la norma di interpretazione autentica di cui all'art.1, comma 453, della legge n. 232 del 2016, tesa a confermare la necessità delpagamento del canone di concessione anche nel corso della proroga del rap-porto, presenti profili di incostituzionalità o di contrarietà con i principi eurouni-tari, in quanto l'ordinamento riconosce alle parti del contratto di affidamento delservizio di distribuzione del gas la facoltà di rinegoziarne le condizioni, assicu-rando in caso di esito negativo della trattativa la possibilità di recedere dal con-tratto, garantendo altresì al concessionario del servizio gli strumenti per reagiretanto all'inerzia dell'amministrazione nel provvedere all'indizione delle gare,quanto per neutralizzare, sotto forma di risarcimento del danno derivante datale inerzia, l'eventuale minore redditività o le perdite conseguenti alla mancatan. 2345).34. Si giustifica la disamina congiunta del secondo motivo e del terzo motivodel ricorso della “[OSCURATO:PERSONA]”; invero, le ragioni che militano per laloro inammissibilità, tendono senz'altro a riproporsi e a sovrapporsi.35. Una duplice premessa è necessaria previamente.Numero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026Per un verso, in tema di impugnazione del lodo per violazione delle regole diData pubblicazione 10/05/2026diritto sul merito della controversia, l'art. 829, 3° co., cod. proc. civ., come ri-formulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposi-zione transitoria di cui all'art. 27 dello stesso decreto, a tutti i giudizi arbitralipromossi dopo l'entrata in vigore della novella (2 marzo 2006); tuttavia, perstabilire se sia ammissibile tale impugnazione, la legge, cui l'art. 829, 3° co.,cod. proc. civ. rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento dellastipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di procedimento ar-bitrale attivato dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina - ma in forza diconvenzione stipulata anteriormente - nel silenzio delle parti è applicabilel'art. 829, 2° co., cod. proc. civ. nel testo previgente, che ammette l'impugna-zione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le partistesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero di-chiarato il lodo non impugnabile (cfr. Cass. 13.7.2017, n. 17339; Cass. Sez. Un.9.5.2016, n. 9284 (Rv. 639686-01).Per altro verso, il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggettounicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non ilriesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l'accertamento infatto compiuto dagli arbitri non è censurabile nel giudizio di impugnazione dellodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancante o asso-lutamente carente (cfr. Cass. (ord.) 18.9.2020, n. 19602; Cass. 8.6.2007, n.13511).36. Su tale scorta si rimarca quanto segue.36.1. Con precipuo riferimento al secondo motivo di ricorso (ovvero al man-cato riconoscimento del danno asseritamente sofferto da “Mediterranea” in con-seguenza dei quantitativi di gas illegalmente sottratti alla rete con allacci abu-Numero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026Data pubblicazione 10/05/2026sivi), la Corte d'Appello di Napoli ha in maniera in toto condivisibile precisatoche, segnatamente, il profilo sub C) del quarto motivo di impugnazione del lodosi risolveva in una censura “di merito” (cfr. sentenza d'appello, pag. 32).Del resto, con il secondo motivo di ricorso la ricorrente adduce di aver, con ilmotivo di impugnazione del lodo, lamentato, sì, la violazione “dei criteri legalirelativi alla formazione e alla prova dei contratti” ma, propriamente, in dipen-denza dell'irrilevanza della mancanza della propria firma in calce all'accordo dicompensazione alla stregua delle risultanze della nota di “ConsCoop” e dell'e-stratto della propria contabilità.Dunque, la ricorrente si duole per l'omessa/erronea valutazione di risultanzeprobatorie, omessa/erronea valutazione che di certo non si traduce nella pro-spettazione di un “error in iudicando”.36.2. Con precipuo riferimento al terzo motivo di ricorso (ovvero al mancatoriconoscimento dell'indennizzo per gli investimenti effettuati), la “MediterraneaEnergia” analogamente sollecita questa Corte a rivisitare il dictum della Corted'Appello di Napoli sulla scorta di prospettazioni che si traducono in censure “dimerito”.Vero è che la ricorrente ha addotto di aver, con il motivo di impugnazione dellodo, enunciato i canoni ermeneutici diversi da quelli – asseritamente erronei –utilizzati dal collegio arbitrale (cfr. ricorso “Mediterranea”, pag. 33).E però tanto - la ricorrente - ha assunto, siccome le opere di cui ha domandatoil rimborso, “costituiscono ampliamenti di rete, essenzialmente necessari perservire nuove utenze” (così ricorso “Mediterranea”, pag. 33). Tant'è che su talescorta ha dedotto che si tratta “di attività dovuta in base agli obblighi di servizioNumero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026Data pubblicazione 10/05/2026nei confronti dei nuovi utenti” e che “nessuna discrezionale autorizzazionepoteva e doveva essere concessa” (così ricorso “Mediterranea”, pag. 33).Ciò nondimeno, è innegabile che la qualificazione in guisa di “ampliamento direte” afferisce al piano delle valutazioni “di fatto”.Di talché – e pur a prescindere dai limiti che segnano la cognizione del giudiceadito con l'impugnazione del lodo - soccorre in termini dirimenti l'elaborazionedi questa Corte secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazionecon cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicendafattuale (cfr. Cass. (ord.) 23.4.2024, n. 10927).37. In dipendenza dell'inammissibilità del ricorso principale della “[OSCURATO:PERSONA]” e del ricorso incidentale della “[OSCURATO:PERSONA]”, va dichiaratal'inefficacia ex art. 334, 2° co., cod. proc. civ. del ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA]Antimo, siccome – tal ultimo ricorso incidentale ‒ proposto tardiva-mente.38. Si impone dapprima un duplice rilievo.Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ.che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., siapplicano senz'altro a quella incidentale in senso stretto, cioè a quella prove-niente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale (cfr.Cass. (ord.) 22.12.2021, n. 41254; Cass. sez. un. 29.10.2020, n. 23903; Cass.(ord.) 24.8.2020, n. 17614).È propriamente il caso de quo, siccome il ricorso incidentale è stato propostodal Comune di Sant'Antimo, nei cui confronti e la “Coop. [OSCURATO:PERSONA]” ha esperitoil suo ricorso principale e, parimenti, la “[OSCURATO:PERSONA]” ha esperito il suoricorso incidentale.Numero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026Data pubblicazione 10/05/2026La norma dell'art. 334, 2° co., cod. proc. civ. - in base alla quale, se l'impu-gnazione principale viene dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentaletardiva perde efficacia - trova applicazione nei casi di inammissibilità dell'impu-gnazione in senso proprio, per mancata osservanza del termine per impugnareovvero per mancata osservanza degli adempimenti richiesti dalla legge proces-suale a pena di inammissibilità (cfr. Cass. 5.9.2008, n. 22385; Cass. sez. lav.11.6.2010, n. 14084; Cass. Sez. Un. 14.4.2008, n. 9741 (Rv. 602740-01), se-condo cui, qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato impro-cedibile, l'eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non invirtù di un'applicazione analogica dell'art. 334, 2° co., cod. proc. civ. - dettatoper la diversa ipotesi dell'inammissibilità dell'impugnazione principale - bensì inbase ad un'interpretazione logico-sistematica dell'ordinamento, che conduce aritenere irrazionale che un'impugnazione (tra l'altro anomala) possa trovare tu-tela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale èstata riconosciuta la sua proponibilità; Cass. sez. lav. 14.3.2002, n. 3743, se-condo cui l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia non soltanto sequella principale venga dichiarata inammissibile - come espressamente previstodall'art. 334 cod. proc. civ. - ma anche se quella risulti improponibile o impro-cedibile, ossia in ogni caso in cui esista “ab origine” un difetto che precludel'esame dell'impugnazione principale, atteso che l'art. 334 cit. va interpretatonel senso che intanto persiste e trova tutela nell'ordinamento l'interesse all'im-pugnazione incidentale tardiva, in quanto può venire esaminata l'impugnazioneprincipale).Propriamente il caso di specie è quello della inosservanza degli adempimentirichiesti dalla legge processuale a pena di inammissibilità ovvero della sussi-stenza “ab origine” di un difetto che preclude l'esame dell'impugnazione princi-Numero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026pale della “Coop. [OSCURATO:PERSONA]” e dell'impugnazione incidentale della “Mediterra-Data pubblicazione 10/05/2026nea Energia”, siccome e il ricorso principale e il ricorso incidentale della “[OSCURATO:PERSONA]” incorrono segnatamente nel rilievo di inammissibilità di cuiall'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.39. Su tale scorta, a riscontro della tardiva proposizione del ricorso inciden-tale del Comune di Sant'Antimo, si rimarca quanto segue.La sentenza n. 5742 del 26.11.2019 della Corte d'Appello di Napoli è statanotificata a mezzo p.e.c. ad istanza del Comune di Sant'Antimo sia alla “[OSCURATO:PERSONA]” sia alla “[OSCURATO:PERSONA]” in data 12 dicembre 2019 (cfr. ricorso“Mediterranea” pag. 2, cfr. ricorso “[OSCURATO:PERSONA]”, pag. 1. Si veda altresì la relatadi notifica della sentenza).Il controricorso recante il ricorso incidentale del Comune controricorrente èstato avviato per la notifica a mezzo posta in data 13 maggio 2020.Evidentemente a tal ultima data era ampiamente decorso, sin da lunedì 10febbraio 2020, il termine di sessanta giorni ex art. 325, 2° co., cod. proc. civ. afar data dal 12 dicembre 2019.Evidentemente non interferisce con la pregressa intervenuta scadenza la so-spensione dei termini processuali dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 per ef-fetto del d.l. n. 18 del 17.3.2020 e del d.l. n. 23 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero la so-spensione correlata all'emergenza “Covid”.40. Si impone una duplice finale puntualizzazione.In tema di notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civ., iltermine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325 cod. proc. civ. de-corre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita neiconfronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, edNumero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026Data pubblicazione 10/05/2026in particolare la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricolle-gati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale,sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti (cfr. Cass. sez. un.4.3.2019, n. 6278; Cass. (ord.) 28.7.2020, n. 16015).L'impugnazione incidentale - segnatamente il ricorso per cassazione inciden-tale - avanzata allorché i termini di cui agli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ.siano decorsi, giammai può essere, allorché l'impugnazione principale sia di-chiarata inammissibile, ritenuta tempestiva, anche se proposta nel rispetto deltermine di cui all'art. 370 cod. proc. civ. (si è anticipato che il ricorso di “PomiliaGas” è stato avviato per la notifica a mezzo posta in data 6.2.2020; e che ilricorso di “[OSCURATO:PERSONA]” è stato notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Cfr. Cass.8.2.2011, n. 3056, secondo cui l'inammissibilità del ricorso principale per cas-sazione non priva di efficacia il ricorso incidentale che sia stato proposto tem-pestivamente ai sensi dell'art. 371 cod. proc. civ. e nei termini per impugnareprevisti dagli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ., dovendosi ritenere anzi che ilricorso incidentale in tale ipotesi tenga luogo di quello principale; Cass.4.5.2004, n. 8446; Cass. (ord.) 22.8.2018, n. 20963, secondo cui le impugna-zioni incidentali possono essere proposte, in sede di gravame, con la comparsadi risposta tempestivamente depositata, purché risulti rispettato il termine or-dinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sicché,mentre l'inammissibilità dell'appello principale non priva di efficacia l'appello in-cidentale che sia stato proposto (oltre che tempestivamente ai sensi dell'art.343 cod. proc. civ. anche) nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325,326 e 327 cod. proc. civ., un'impugnazione incidentale avanzata quando talitermini siano scaduti non potrebbe mai essere ritenuta “tempestiva”, anche serispettosa del termine di cui all'art. 343 cod. proc. civ.).Numero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/202641. Si giustifica la integrale compensazione delle spese del presente giudizioData pubblicazione 10/05/2026di legittimità tra le parti tutte.42. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente “Coop. [OSCURATO:PERSONA]” e da parte della ricorrente “[OSCURATO:PERSONA]”, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell'art. 13, co. 1-bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass.25.7.2017, n. 18348, secondo cui il controricorrente, il cui ricorso incidentaletardivo sia dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità delricorso principale, non può essere condannato al pagamento del doppio del con-tributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie diinfondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impu-gnazione, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; Cass. (ord.)18.1.2019, n. 1343). P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso della “Coop. [OSCURATO:PERSONA]” soc. coop. a r.l.;dichiara inammissibile il ricorso della “[OSCURATO:PERSONA]” soc. coop. a r.l.;dichiara l'inefficacia del ricorso incidentale del Comune di Sant'Antimo;compensa tra le parti tutte le spese del presente giudizio di legittimità;ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente“Coop. [OSCURATO:PERSONA]” e da parte della ricorrente “[OSCURATO:PERSONA]”, di unNumero registro generale 6285/2020Numero sezionale 3936/2025Numero di raccolta generale 13542/2026Data pubblicazione 10/05/2026ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri-corso ai sensi dell'art. 13, co. 1-bis, d.p.r. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 14 novembre 2025.Il presidenteGuido Mercolino