CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00361/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 del TRIBUNALE MILITARE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissato il ricorso per la trattazione con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare [OSCURATO:PERSONA] FLAMINI, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale militare di Napoli ha condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sottotenente dell'Arma dei Carabinieri, alla pena della reclusione militare per mesi due, con i doppi benefici, per il reato di concorso in violata consegna pluriaggravata ex artt. 110 cod. pen., 120, primo e secondo comma, e 47 n. 2, cod. pen. mil . pace (capo a), assolvendolo ex art. 131-bis cod. pen. dal reato di truffa militare pluriaggravata di cui agli artt. 234, primo e secondo comma, n. 1, e 47 n. 2, cod. pen. mil . pace (capo b). 2. Ricorre per saltum il Procuratore generale militare d'appello che denuncia la violazione della legge sostanziale e processuale: - con riguardo alla condanna per il reato di concorso in violata consegna, in quanto la condotta avrebbe dovuto essere qualificata alla stregua del peculato d'uso — di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria — relativo all'utilizzo indebito dell'autovettura militare di servizio che l'imputato aveva distolto dal compito istituzionale di pattuglia per farsi accompagnare, in un luogo esterno al perimetro della consegna assegnata ai militari di pattuglia, per finalità del tutto personali; - con riguardo al mancato accertamento di responsabilità dei militari concorrenti nel delitto di cui al capo a), i quali, pur obbedendo all'ordine del superiore, hanno consapevolmente violato la consegna loro assegnata. 2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Va premesso, visto che il ricorso appare estremamente confuso, che la contestazione di concorso in violata consegna venne formulata anche a carico dei militari di pattuglia, ma che la stessa fu oggetto della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero militare di primo grado al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Napoli, il quale la accolse, pronunciando il relativo decreto di archiviazione. Non risulta, pertanto, comprensibile la doglianza formulata al secondo motivo di ricorso che contesta al Tribunale militare, investito della sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], di non avere pronunciato condanna per il reato di violata consegna nei confronti dei due sottufficiali di pattuglia. 3.2. È inammissibile anche il primo motivo di ricorso perché privo di interesse con riguardo alla sentenza di condanna per il reato di violata consegna, spettando allo stesso ufficio requirente di riferire all'autorità giudiziaria ordinaria dell'esistenza dell'eventuale concorrente reato comune di pecu lato d'uso. Non si comprende, infatti, per quale motivo a fronte della puntuale contestazione della condotta di violata consegna, specificamente descritta con riguardo alla distrazione dai compiti di servizio della pattuglia automontata affidata ai sottoufficiali, possa essere diversamente qualificata quale peculato d'uso, come genericamente deduce il ricorrente. Doveva, semmai, essere valutata dal medesimo ufficio requirente militare la concorrente esistenza del reato comune, che, d'altra parte, non poteva di certo essere giudicato dal Tribunale militare. Né può ipotizzarsi un'attrazione della giurisdizione, a favore di quella ordinaria astrattamente competente per il supposto reato di peculato, mai contestato e neppure rubricato dal pubblico ministero, in relazione alla diversa condotta di concorso in violata consegna per la quale è stata invece esercitata l'azione penale da parte del pubblico ministero militare. P.Q.M. Dichiara inammissibile il