CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 ottobre 2020
Cassazione n. 36557/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; _t* [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, pronuncian- do nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con la sen- tenza emessa in data 29/10/2020, su concorde richiesta delle parti, applicava loro, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena, condizionalmente so- spesa, di mesi otto di reclusione alla Montemurro e di mesi sei di reclusione alla Porrini per il reato di cui agli artt. 113 e 589bis cod. pen., perché, in concorso tra loro, cagionavano per colpa la morte di MONTEMURRO Pasquale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. In particolare, alle ore 15.00 del 31.01.2019 MONTEMURRO Maddalena, conducente dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], percorreva la carreggiata di via Bazzi in direzione di viale G. [OSCURATO:PERSONA], impegnava l'intersezione semaforica con via Biondelli impattando violentemente la parte frontale del veicolo contro la parte posteriore destra dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata IER463HH, condotta da PORRINI [OSCURATO:PERSONA], la quale si trovava intenta nella manovra di parcheggio nell'area di sosta esterna al margine destro della carreggiata, cagionando il sinistro stradale nel quale il predetto MONTEMURRO Pasquale decedeva a seguito delle lesioni ripor- tate, così violando le seguenti norme che regolano la circolazione stradale: A) per ciò che riguarda PORRINI [OSCURATO:PERSONA], violazione dell'art. 154 d.lgs. 285/92 e succ. mod., perché, nell'effettuare una manovra di cambio di direzione creava pericolo e intralcio agli altri utenti della strada. B) per ciò che riguarda MONTEMURRO Maddalena, violazione dell'art. 141 co., cod. strada. per aver omesso di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circo- stanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Con la sentenza in questione, ai sensi dell'art. 222 cod. strada, veniva di- sposta nei confronti di entrambe le imputate la revoca della patente di guida. 2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, con due separati atti, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, [OSCURATO:PERSONA]- nnurro e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, quale unico motivo - di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. - la violazione dell'art. 222, co. 2, cod. stra- da, e la mancanza di qualsivoglia motivazione in relazione alla sanzione ammini- strativa accessoria applicata. Espongono i difensori ricorrenti che il tribunale ha erroneamente considerato obbligatoria l'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente nei casi previsti dall'art. 589, comma 1, cod. pen., mentre la Corte Costituziona- le, con sentenza n. 88 del 17/4/2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 222 cod. strada, modificato dalla legge 41/2016 introduttiva del rea- to di omicidio stradale, laddove prevede l'automatica revoca della patente di gui- da in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. Con la stessa pronuncia si è precisato che in tema di reati stradali la revoca della patente di guida non è "automatica", indistintamente, in ognuna delle ipo- tesi previste dagli artt. 589bis e 590 bis cod. pen., ma si giustifica solo nelle ipo- tesi più gravi di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. In tutte le altre ipotesi il giudice è tenuto a valutare le circostanze del caso concreto ed eventualmente applicare, come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto, e nei limiti fissati, dall'art. 222, co. 2, secondo e terzo periodo cod. strada, così come richiesto in sede di discussione dal difensore, a differenza di quanto si legge nel capo impugnato della sentenza. Pertanto, nel caso che ci occupa il giudice avrebbe dovuto valutare in con- creto il comportamento delle imputate, le modalità del sinistro e, in particolare, l'evidente concorso di colpa, decidendo, con adeguata motivazione, se applicare la revoca o la meno grave sanzione della sospensione della patente. Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con ogni conseguente statuizione. 3. I ricorsi sono fondati. 4. In premessa, va evidenziato che i ricorso sono ammissibili (cfr. Sez. Un.n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. c/ Melzani, Rv. 279349 che ha chiarito essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ov- vero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative). Questa Corte di legittimità, ha, peraltro, da tempo chiarito che, con la sen- tenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Sez. Urli. n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981). Ciò è perfettamente conforme al costante dictum della Corte di le- gittimità che ha ricordato come, con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., debbano essere sempre applicate le sanzioni amministrative ac- cessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871).L'applicabilità con la sentenza di patteggiamento della sanzione ammini- strativa accessoria nei casi previsti dall'art. 222 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, deriva dal fatto che la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circo- stanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo (cfr. Sez. 4, n. 36868 del 14/3/2007, Francavilla, Rv. 237231 che ha annullato con rinvio una sentenza di patteggiamento per il reato di omicidio colposo da incidente stradale con la quale il giudice aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accesso- ria). La Corte di legittimità ha anche chiarito da tempo -e va qui ribadito- che, in tema di patteggiamento, l'eventuale clausola con cui le parti concordino la durata delle sanzioni amministrative accessorie (ed evidentemente anche la loro non applicazione) debba ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità (cfr ex multis, Sez. 4, n. 39075 del 26/2/2016, Favia, Rv. 267978 che, in applicazione del suddetto principio, ha ri- tenuto immune da vizi la sentenza di applicazione della pena che aveva fissato una durata della sanzione della revoca della patente di guida in modo difforme rispetto alle indicazioni contenute nell'accordo delle parti; conf. Sez. 4, n. 18538 del 10/1/2014, Rustemi, Rv. 259209, che ha rigettato il ricorso avverso una sen- tenza di patteggiannento con la quale il giudice di merito, disponendo la revoca della patente, non aveva tenuto conto della pattuizione delle parti in ordine alla sola sospensione del titolo di guida; Sez. 4, n. 8022 del 28/1/2014, Giannella, Rv. 258622). 5. Tuttavia, in casi come quello in esame, il giudice del patteggiamento ave- va l'obbligo di fornire una motivazione in relazione al tipo e alla durata della san- zione amministrativa accessoria irrogata. E con tutta evidenza non ha ottempe- rato allo stesso, come fondatamente lamentano le ricorrenti, essendosi limitato a constatare l'obbligatorietà della disposta sanzione. Ciò in quanto, peraltro in data precedente alla sentenza impugnata, la Corte Costituzionale, con sentenza del 17 aprile 2019, n. 88 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo del codice della strada "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589 bis (omicidio stradale) e 590 bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen." In proposito la Consulta ha specificato che la revoca della patente di guida non può essere disposta indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589 bis che dall'art. 590 bis cod. pen. ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi previste per le fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (ovvero per la guida in stato di eb- brezza o sotto l'effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso tenendo conto della gravità della condotta del condannato, alla stregua degli artt. 218 e 219 cod. strada, ed eventualmente applicare„ come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, quella meno afflittiva della sospensione della stessa, così come previsto •- e nei limiti fissati - dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada. 6. Orbene, essendo venuto meno, alla stregua di quanto sopra esposto il predetto automatismo, nel caso che ci occupa l'applicazione della sanzione am- ministrativa accessoria non può che essere rimessa, per una nuova valutazione in ordine alla stessa, al giudice di merito in quanto divenuta oggetto di valuta- zione discrezionale, pur rimanendo collegata alla "condanna" cui la Suprema Cor- te ritiene equiparabile, ai fini in parola, la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., con la conseguenza che essa esula dall'oggetto dell'accordo delle parti. 7. Ne consegue che va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con rinvio per una nuova valutazione sul punto al Tribunale di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul pun- to al Tribunale di