CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 43213/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; visto il verbale della udienza pubblica del 26 settembre 2024;[OSCURATO:PERSONA] 1. Le decisioni di merito sono rappresentate da: a) sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in data 7 ottobre 2020 con rito abbreviato condizionato; b) sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno in data 15 settembre 2023. La vicenda processuale riguardante [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si articola in più episodi che è bene schematizzare, data la eterogeneità dei fatti. 1.1 A carico di [OSCURATO:PERSONA] (in ragione della intervenuta prescrizione in secondo grado del reato di cui al capo 5) è stata affermata nei due gradi di giudizio la penale responsabilità per i seguenti capi di imputazione: Dopo la esplosione di colpi CAPO 4 - favoreggiamento di arma da fuoco verso la Conferma in secondo del 20 febbraio 2016 sua vettura, in tesi di grado accusa, [OSCURATO:PERSONA] proteggeva la persona di [OSCURATO:PERSONA]. Condanna in primo grado CAPO 6 - minaccia grave e detenzione/porto di Condanna in primo grado Conferma in secondo un'arma comune da sparo grado (con cui venivano esplosi colpi a scopo intimidatorio verso Ciancio ed altri), con aggravante art. 416 bisl. Fatto del 1 aprile 2016 CAPO 11 - altro episodio di Condotta di ausilio nei Conferma in secondo favoreggiamento del 21 confronti di [OSCURATO:PERSONA] grado marzo 2016 dopo la commissione da parte di costui del delitto di rapina. Condanna in primo grado CAPO 14 cessione di Condanna in primo grado Conferma in secondo sostanza stupefacente grado 1.2 [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del solo concorso nel reato di cui al capo _.. 6. Quanto alla determinazione della pena, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena è stata determinata in anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro tremila di multa sin dal primo grado. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] la Corte di Appello ha determinato la pena per i reati di cui ai capi 4 e 6 (unificati dal vincolo della continuazione, con attribuzione di anni uno per il reato di cui al capo n.4) in anni quattro di reclusione ed euro tremila di multa; la pena per il reato di cui al capo n.11 in mesi otto di reclusione e la pena per il reato di cui al capo 14 in anni due di reclusione ed euro quattordicimila di multa. 1.3 Quanto alle fonti di prova, va rilevato che la decisione di primo grado cita numerose captazioni di conversazioni, da cui si comprende che nei primi mesi del 2016 era in corso un cruento scontro - in Eboli - tra due gruppi malavitosi contrapposti. 1.4 Con particolare riferimento al capo n.4 si afferma che il [OSCURATO:PERSONA] dopo la scoperta - da parte della polizia giudiziaria - di fori sulla carrozzeria del proprio veicolo (riconducibili a colpi di arma da fuoco), non forniva alcun elemento utile alle indagini. La captazione di conversazioni consentiva di affermare - tuttavia - che Celso ben conosceva la «provenienza» dei colpi e la ascrivìbilità dell'azione proprio al gruppo del Ciancio (con riferimenti alla volontà di reagire) . Il Tribunale ritiene che la condotta favoreggiatrice sia punibile, posto che non può dirsi sussistente in via immediata un pericolo di autoincriminazione del dichiarante (in riferimento alla ipotesi di non punibilità di cui all'art. 384 cod.pen.). 1.5 In riferimento agli altri episodi delittuosi si fa sempre riferimento ai contenuti di conversazioni oggetto di captazione. Così per l'episodio del 1 aprile 2016 - commesso da entrambi gli imputati in concorso con [OSCURATO:PERSONA] - che in parte cadeva sotto la diretta percezione di una pattuglia dei carabinieri (v. pag. 6) ed in parte veniva ricostruito attraverso l'analisi delle conversazioni. Analogamente l'episodio del 21 marzo 2016 (favoreggiamento del Busillo) viene integralmente ricostruito attraverso conversazioni anche dirette, che asseverano l'ipotesi di accusa in modo sostanzialmente autoevidente. L'attività di spaccio di cui al capo 14 è anch'essa ricostruita tramite l'analisi delle conversazioni intervenute sulla utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] nei giorni 11/19 marzo 2016, sintetizzate nel testo della sentenza. 2. La Corte di Appello, quanto agli episodi delittuosi oggetto di conferma, rileva in sintesi che: a) le doglianze difensive quanto al reato di favoreggiamento di cui al capo n.4 sono infondate sia in fatto che in diritto. In particolare, si ribadisce che non può trovare applicazione la speciale esimente di cui all'art.384 cod.pen., atteso che proprio dai contenuti delle conversazioni oggetto di captazione emerge la volontà del Celso di reagire personalmente, il che esclude la ricorrenza di un serio timore per la propria incolumità; b) sono parimenti infondate le doglianze introdotte in riferimento alla ulteriore condotta di favoreggiamento di cui al capo 11, essendo del tutto evidente (in ragione del contenuto delle conversazioni) la estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alla consumazione del reato- presupposto; c) ancora, del tutto univoche sono le conversazioni relative alla attività di smercio dell'hashish di cui al capo 14. Con riferimento ai fatti di cui al capo 6 viene ribadita la assoluta linearità della ricostruzione realizzata in primo grado, essendo del tutto illogica e contraria alle plurime evidenze dimostrative la prospettazione difensiva secondo cui i due Celso avrebbero solo 'dato un passaggio' al [OSCURATO:PERSONA], ignorando che costui fosse armato. Viene confermata altresì la ricorrenza della circostanza aggravante del metodo mafioso, in ragione della 'pubblica ostentazione' della tipica forza di intimidazione (fatto realizzato in pieno giorno ed in centro cittadino, in un contesto di contrapposizione tra gruppi). 3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del comune difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a nove motivi (si tratta di due atti che verranno qui esposti in sintesi, con indicazione dei motivi comuni a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 3.1 Al primo motivo - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità per il reato di favoreggiamento di cui al capo 4. Secondo la difesa, la Corte di Appello avrebbe ignorato alcune doglianze. [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere certo del fatto che ad esplodere í colpi di arma da fuoco verso la sua vettura era stato proprio il Ciancio (dalle stesse conversazioni captate non si evince che [OSCURATO:PERSONA] era presente al momento della esplosione dei colpi); dunque non vi era certezza sull'autore della condotta di offesa. 3.2 Al secondo motivo, sempre sul fatto contestato al capo n.4, si deduce erronea applicazione di legge con riferimento al diniego della esimente di cui all'art.384 cod.pen. Secondo la difesa vi erano entrambi i profili presi in esame nella disposizione di legge e ciò in punto di rischio per la propria incolumità personale, ma anche per la necessità di proteggere se stesso da incriminazioni per fatti di criminalità organizzata, dato che la stessa sentenza di merito (specie in primo grado) valorizza il contesto di 'reciproca contrapposizione' tra gruppi.3.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità per i reati di cui a capo 6. Si tratta di motivo comune ai due ricorrenti (v. primo motivo dell'atto depositato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]). Secondo la difesa non vi è prova del concorso di [OSCURATO:PERSONA] - e di [OSCURATO:PERSONA] - nelle condotte tenute da [OSCURATO:PERSONA]. Seppure i due fratelli Celso si recarono sul posto per 'soccorrere' il [OSCURATO:PERSONA] (dopo un conflitto a fuoco con esponenti del gruppo avverso), non vi sarebbe alcuna evidenza di un previo accordo. La presenza dei due fratelli Celso, in sostanza, sarebbe occasionale e non sostenuta dal dolo. 3.4 Al quarto motivo si deduce, in rapporto a detto capo, vizio di motivazione circa la ricorrenza dell'aggravante dell'avvenuto utilizzo del metodo mafioso. Anche in tal caso il motivo è comune ai due ricorrenti (v. secondo motivo ricorso [OSCURATO:PERSONA]). Secondo la difesa non vi è alcun carattere dell'azione tale da evocare la forza di intimidazione di un sodalizio mafioso. Ragionando come in sentenza qualunque azione delittuosa commessa con armi in luogo pubblico sarebbe aggravata dal metodo mafioso. 3.5 Al quinto motivo - nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] - si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 11. Secondo la difesa non potrebbe parlarsi di favoreggiamento perché il Celso è concorrente nel reato presupposto, come già segnalato in sede di merito. Ciò sarebbe desumibile dal contenuto di una delle conversazioni. 3.6 Al sesto motivo - nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] - si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al capo 14. Le intercettazioni non offrivano certezze sul tema dell'acquisto e rivendita della sostanza stupefacente, a differenza di quanto affermato nella decisione impugnata. In modo illogico sarebbe stata disattesa l'ipotesi alternativa di acquisti per uso personale. 3.7 Al settimo motivo - per il solo [OSCURATO:PERSONA] - si deduce vizio di motivazione sul diniego della circostanza attenuante di cui all'art.73 comma 5 dPR n.309 del 1990. 3.8 All'ottavo motivo - per il solo [OSCURATO:PERSONA] - si deduce vizio di motivazione circa il riconoscimento solo parziale della continuazione. Il ricorrente si duole, in particolare, del diniego di unificazione (ai capi 4,5 e 6) del reato in tema di stupefacenti (capo 14). 3.9 Al nono motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio. Si tratta di motivo comune ad entrambi i ricorrenti (terzo motivo dell'atto di ricorso per [OSCURATO:PERSONA]) .La difesa censura, in particolare, la fissazione della pena-base per il reato di porto dell'arma comune da sparo in anni tre di reclusione, ritenendo tale misura eccessiva e non congruamente giustificata, posto che per le modalità complessive della azione criminosa è stata riconosciuta la circostanza aggravante di cui all'art.416 bis.1 . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato al secondo motivo, mentre va dichiarato inammissibile nel resto. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2. Conviene esaminare il motivo di ricorso relativo al capo numero 4 della rubrica, con priorità. Ad avviso del Collegio è fondata la doglianza in punto di omessa applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod.pen. . 2.1 La disposizione in parola ricomprende la condotta di favoreggiamento personale (tra le ipotesi in cui la violazione della norma incriminatrice risulta giustificata, in un bilanciamento tra contrapposti interessi) e compiNferimento alla particolare condizione di «aver commesso il fatto per la necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore». Una necessità obiettiva di autoprotezione rende non punibile ciò che - in concreto - si rivela essere un aiuto ad eludere le investigazioni svolte dalle autorità. 2.2 Ad avviso del Collegio, posta la correttezza della ricostruzione in fatto (i colpi di arma da fuoco sono stati oggetto di constatazione e dalle captazioni si desume in modo logico la conoscenza della loro provenienza), nel caso oggetto di giudizio la necessità di 'autoprotezione' non deriva dal pericolo di rappresaglie da parte del gruppo avverso, quanto dal diritto di non fornire spunti di autoincriminazione su fatti inscindibilmente correlati a quello su cui le informazioni erano state chieste. 2.3 Circa tale aspetto il Collegio ritiene del tutto condivisibile la linea interpretativa affermata, tra le altre, da Sez. VI n. 21987 del 5.4.2023, rv 284709, secondo cuifin tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità, prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale nei suoi confronti, a condizione che tale timore attenga a un rapporto di derivazione del danno dal contenuto della deposizione rilevabile sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità e non di semplice supposizione.2.4 Il caso oggetto di trattazione offre, a differenza di quanto si è ritenuto in sede di merito, un chiaro esempio di applicabilità di simile principio di diritto, posto che le ammissioni circa la conoscenza della genesi dell'attentato subìto (da parte del [OSCURATO:PERSONA]) avrebbero comportato una inevitabile conferma alla tesi, già coltivata dagli investigatori (tanto da aver attivato le intercettazioni delle comunicazioni telefoniche) della esistenza di un 'conflitto tra gruppi', uno dei quali capeggiato proprio da [OSCURATO:PERSONA]. Appare evidente, pertanto, che l'esigenza di autoprotezione rende, in tal caso, non punibile l'atteggiamento di reticenza tenuto, con applicazione della disposizione di cui all'art. 384 comma 1 cod.pen. . 3. I restanti motivi di ricorso sono inammissibili perché diretti a rivalutazioni in fatto o comunque di aspetti esaminati congruamente nella decisione impugnata. 3.1 I due motivi relativi al capo n.6 sono inammissibili per manifesta infondatezza, oltre ad essere diretti ad una - non consentita - rivalutazione dei fatti, muovendo da una prospettiva del tutto assertiva. Ed invero l'incrocio dimostrativo tra la operazione di polizia giudiziaria che ha condotto all'arresto del [OSCURATO:PERSONA] (pacificamente sceso dalla autovettura ove si trovavano anche i due fratelli Celso) e i contenuti delle conversazioni oggetto di captazione è stato in modo del tutto logico esposto nelle decisioni di merito e non può in alcun modo essere rivalutato in questa sede. Analogamente, non risulta illogica la valorizzazione - quanto al profilo della circostanza aggravante dell'aver agito con metodo mafioso - delle particolari modalità del fatto, posto che i protagonisti dello scontro hanno confidato sulla carica intimidatoria correlata alla riconoscibilità di una azione 'di gruppo', volutamente realizzata in un centro cittadino e senza evitare di essere identificati. 3.2 I motivi relativi alla affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i capi 11 e 14 sono inammissibili perché non consentiti, essendo basati su una non accettabile rielaborazione del ragionamento probatorio svolto in sede di merito, fondato su una chiara attribuzione di significato alle conversazioni captate in entrambe le occasioni. Per costante atteggiamento interpretativo, questa Corte di legittimità non può compiere una nuova e diversa attribuzione di valore ai contenuti intercettati, lì dove l'operazione compiuta dal giudice di merito non presenti aspetti di 'travisamento' o di manifesta irragionevolezza nella attribuzione di significato ai contenuti medesimi (v. per tutte Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 263715); è dunque possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto (tra le molte Sez. H n. 35181 del 22.5.2013 rv 257784; Sez. VI n. 11189 del 8.3.2012, rv 252190), aspetti che nel caso in esame non si rinvengono.3.2.1 Anche la riproposizione del tema della qualificazione giuridica in rapporto al reato di cui al capo 14 risulta viziata da genericità, stante l'omesso confronto con la puntuale motivazione contenuta nella decisione impugnata (con particolare riferimento agli elementi di fatto indicati a pagina 14 della decisione impugnata). 3.3 I motivi introdotti da [OSCURATO:PERSONA] sul trattamento sanzíonatorio sono manifestamente infondati, così come il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero, quanto al profilo della continuazione tra il capo relativo allo smercio di sostanze stupefacenti ed i fatti di cui al capo 6 (posto che il reato di cui al capo 5 è estinto per prescrizione e quello di cui al capo 4 è oggetto di annullamento senza rinvio) va rilevato che il ricorso è generico, posto che riproduce in modo assertivo la tesi difensiva senza confrontarsi con la puntuale motivazione del diniego (pag. 15 e 16 della decisione impugnata). Quanto alla determinazione della pena ti motivi sono manifestamente infondati - per entrambi i ricorrenti - posto che la Corte di secondo grado ha argomentato in modo del tutto congruo le scelte operate (in punto di disvalore accentuato del fatto di cui al capo 6, realizzato in luogo pubblico e in un contesto di scontro tra gruppi rivali), incentrate su un profilo di gravità delle condotte e negativa personalità degli imputati, in termini del tutto corrispondenti a quanto previsto dall'art. 133 cod.pen. . 4. Per quanto detto sopra, va rilevato che l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata in riferimento al capo n.4 - per [OSCURATO:PERSONA] - determina la elisione della relativa pena, sicchè limitatamente al capo n.6 la pena finale va rideterminata in anni tre di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, ferme le pene già stabilite per i reati di cui ai capi 11 e 14. 5. In riferimento a [OSCURATO:PERSONA] la integrale statuizione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al delitto di favoreggiamento di cui al capo 4 dell'imputazione perché il fatto non è punibile ai sensi dell'art.384 cp e per l'effetto ridetermina la pena per il delitto di cui al capo 6 in anni tre di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, ferme le pene già stabilite per i reati di cui ai capi 11 e 14. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile il ricorso