CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 settembre 2022
Cassazione n. 43095/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 cod. proc. pen. del P.G. in persona del Sostituto PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso, quelle dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha chiesto rigettarsi o in subordine dichiararsi inammissibile il ricorso, con vittoria di spese, ,( [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bologna, con ordinanza del 15/12/2021, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], subita dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] in regime di arresti domiciliari fino al 9/3/2015 allorquando la misura veniva sostituita dall'ob- bligo di presentazione alla P.G. per il reato di cui agli artt. 110, 648 ter cod. pen. e 7 L.2 03/91 per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], impiegato nel locale "Car- tagena Club" da loro gestito, denaro o comunque utilità economiche provenienti da delitti commessi da altri soggetti avvalendosi delle condizioni determinate dalla loro appartenenza ad associazione di stampo mafioso. Il ricorrente veniva prosciolto dai reati di cui all'art. 648 cod. pen., per cui era stato sottoposto a misura, e di cui agli artt. 12 quinquies L. 356 del 92 e 7 L. 203/91 con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] divenuta irre- vocabile il 10/7/2019. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lo Zhang deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di moti- vazione. Il ricorrente espone la vicenda processuale evidenziando che, come emerso nel procedimento di merito ed in particolare dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], lo Zhang era, insieme al proprio socio, l'effettivo titolare del locale. Evidenzia che, dalla complessiva valutazione delle intercettazioni tele- foniche, emerge, infatti, che il gruppo Blasco, Valerio, Sergio non aveva attribuito la gestione del locale ai cinesi, che ne erano gli effettivi titolari, ma, dopo aver trattato per l'acquisizione della gestione offrendo loro un'interessata protezione - e dopo che i due cinesi avevano subito un'intimidazione attraverso l'esplosione di colpi di pistola all'interno del locale da tale Turrà che era interessato alla gestione del locale- se ne appropriava con la forza, tanto che il socio dello Zhang, anche lui di nazionalità cinese, era fuggito a Venezia per paura senza incassare la propria quota. Pertanto, espone il ricorrente, l'interessata protezione, anche se per i cala- bresi economicamente remunerativa, e la successiva prevaricazione subita, esclu- derebbero la configurabilità di una condotta colposa imputabile agli indagati. La protezione, offerta dal gruppo malavitoso, si inserirebbe in un contesto di trattative per una gestione occulta non realizzatasi e la successiva prevaricazione subita costituirebbe, a detta del ricorrente, una condotta preclusiva di un'accetta- zione volontaria necessaria per la configurabilità del reato.A Viene riportata la motivazione dell'impugnato provvedimento per eviden- ziarne l'illogicità e la palese violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., come novellato dal D.L. 188/2021. I giudici della riparazione avrebbero valorizzato il silenzio dell'indagato equi- parandolo a grave colpa nonostante l'affermata avvenuta prevaricazione e le su- bite condotte estorsive da parte dei calabresi. In realtà, l'equivocità dei rapporti, valorizzata nel provvedimento di rigetto, rappresenterebbe un fattore esterno alla condotta processuale dello Zhang e per- tanto non correlabile a colpa dello stesso. Del resto, la condotta contestata di cui agli artt. 648 ter, 110 cod. pen. e 7 L. 203/91, che ha determinato l'arresto era relativa al periodo da luglio 2011 fino a maggio 2012, dimostrando la completa illogicità dell'affermazione che il rinveni- mento di una somma di danaro avvenuta il 28/172015, quasi tre anni dopo, po- tesse corroborare la fattispecie delittuosa contestata. Si aggiunge che la distanza temporale è un elemento acclarato in quanto, successivamente ai fatti contestati, era stato autorizzato lo svolgimento di attività lavorativa nel settore della ristorazione, cui era riferibile la somma sequestrata e poi restituita con la sentenza del 31/10/2018. Si contesta che l'impugnata ordinanza abbia equiparato alla colpa grave la paura e il patimento di una prevaricazione, senza tener peraltro conto che la no- vella del 2021 ha espressamente escluso il silenzio tra le facoltà dell'imputato non incidenti sul diritto alla riparazione. La Corte felsinea avrebbe, secondo la ricostruzione del ricorrente, interpretato in malam partem un silenzio definito imperscrutabile, ragionevolmente dovuto alla paura e alla grave prevaricazione subita. Avrebbe inoltre completamente pretermesso la valutazione del tempus com- missi delicti attribuendo rilievo rispetto alla carcerazione al sequestro di danaro avvenuto tre anni dopo la prospettata commissione del reato. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 16/9/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto del proposto ricorso. 4. In data 23/9/2022 ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocature Generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.A [OSCURATO:PERSONA] 1. Ancorché, come si dirà in seguito, appaia fondato il rilievo per cui, alla luce dello ius superveniens, non poteva essere valutato come impeditivo al chiesto in- dennizzo il silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia, il provvedimento impugnato supera la c.d. "prova di resistenza" quanto ai residui motivi che hanno indotto la Corte bolognese al rigetto della richiesta di indennizzo e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recente- mente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni).3. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un.26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: " ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell 'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso ...". 4. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano elementi a carico del ricorrente che oggettivamente integrano una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo richiesto, ed in particolare viene fatto rilevare come gli elementi indiziari derivanti dalle inter- cettazioni e dalle frequentazioni su cui si era fondata la misura cautelare irrogata, sono stati superati soltanto dalla assunzione in dibattimento delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, che spiegando, in senso favorevole all'imputato poi assolto, non soltanto il contenuto di alcune conversazioni ma anche la posizione ed i rapporti - di frequentazione con altri soggetti poi condannati - del ricorrente, ha fatto chiarezza escludendo la valenza probatoria di quegli stessi elementi. Non corrisponde al vero quanto lamentato dal ricorrente che il rigetto sia fon- dato sul silenzio serbato nel corso delle indagini e del dibattimento, in violazione della recente modifica introdotta all'articolo 314, co. 1, cod. proc. pen. secondo cui "l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.» dal d.lgs. 188/21". Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che il riferimento al silen- zio serbato dal ricorrente nel corso dell'indagine e del dibattimento, assume nell'ambito della motivazione del provvedimento impugnato la mera connotazione di dato storico che non aveva permesso di valutare correttamente gli elementi derivanti da autonoma condotta gravemente colposa del ricorrente medesimo.In ogni caso deve espungersi dalla motivazione del provvedimento impugnato la parte che fa riferimento al silenzio del ricorrente in sede di interrogatorio, do- vendosi al riguardo tenere conto del nuovo dettato normativo dell'art. 314 cod. proc. pen., secondo cui "l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'ar- ticolo 64, co. 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo" (così come novellato dall'art. 4, comma 1, lettera b), del D.Igs. 8 novem- bre 2021, n. 188 con decorrenza dal 14/12/2021), non può più tenersi conto, quale causa ostativa all'indennizzo, del silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio. Del tutto infondata appare la presunta illogicità dell'affermazione sulla rile- vanza dell'avvenuto sequestro della somma di danaro poi restituita, a causa della collocazione temporale del sequestro rispetto al tempus commissi delicti. Il sequestro avveniva, infatti, in occasione della perquisizione eseguita il 28/1/2015 e come affermato dalla Corte di appello rappresentava una conferma del delitto di reimpiego di capitali contestato alla luce dei rapporti economici risul- tanti dalle intercettazioni. E' da rilevare, inoltre, che le doglianze così come proposte appaiono inammis- sibili tendendo sostanzialmente ad ottenere una rivalutazione del merito più che fornire una critica all'impugnato provvedimento. 5. Dunque, nella fattispecie in esame, il giudice della riparazione ha esposto elementi a carico del ricorrente che oggettivamente integrano una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo richiesto, ed in particolare ha fatto rile- vare come gli elementi indiziari derivanti dalle intercettazioni e dalle frequentazioni su cui si era fondata la misura cautelare irrogata, sono stati superati soltanto dalla assunzione in dibattimento delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, che spiegando, in senso favorevole all'imputato poi assolto, non soltanto il contenuto di alcune conversazioni ma anche la posizione ed i rapporti - di frequentazione con altri soggetti poi condannati - del ricorrente, ha fatto chiarezza escludendo la va- lenza probatoria di quegli stessi elementi. Significativo appare il rilievo del giudice della riparazione che lo Zhang, dopo la cessione del locale "Cartagena", ha mantenuto un rapporto di fiducia e stima nei confronti del Valerio, ossia il soggetto che in rappresentanza anche degli altri sodali, aveva portato avanti le trattative, prestandosi a gestire per suo conto un altro locale, la sala giochi denominata "Bar 2000" ([OSCURATO:PERSONA] ebbe a dichia- rare, come ricorda il provvedimento impugnato: "Con lui [sott. ZHANG] abbiamo, come dire, appaciato sulla sala giochi e a me rimaneva il locale, facendo anche lui... Faceva peso il cognome, lui gli piacevo io e allora lui voleva fare dei lavori con me, altri lavori. ... Mi chiamava alle 2 di notte, chiamava tutti alle 2 di notte quando c'erano i disturbatori seriali. Certo altroché se lo sapeva, anzi voleva fare altre attività con me'). Ciò è stato ritenuto logicamente restituire un'immagine dello Zhang per nulla intimidito dall'azione del Valerio, bensì interessato a mantenere con quest'ultimo un proficuo rapporto di collaborazione, ben consapevole dello spessore criminale del Valerio, contribuendo grazie alle conversazioni intercettate a creare una par- venza di colpevolezza inducendo così in errore il giudicante nell'emanazione della misura cautelare. Il provvedimento impugnato, pertanto, si colloca nel solco della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un com- portamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013 dep, 2014, Calò, Rv. 258610; conf. Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007 dep. 2008, Pandullo, Rv. 238782). 6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento Viceversa, ritiene il Collegio che, tenuto conto della genericità delle argomen- tazioni svolte nella depositata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, non debba conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell'Econo