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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12457/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato Napoli i! [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2020 Corttdi appello Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 21/07/2020 che, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale della stessa città il 25/10/2019, rideterminava la pena inflitta al ricorrente nella misura complessiva di anni quattro e mesi dieci di reclusione ed C 1.400,00 di multa, in ordine ai reati di tentata rapina aggravata, ricettazione e resistenza a p.u., ritenuta !a continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli del 19/12/2019 (irrevocabile il 25/11/2019).

1. Con un unico motivo deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. in relazione all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello determinato la pena in violazione del divieto di reformatio in peius e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

1.1. Si premette che, nel corso del giudizio di secondo grado, il difensore aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente processo e quelli già giudicati con sentenza irrevocabile, così rinunciando al primo motivo di appello (afferente alla colpevolezza dell'imputato per i fatti ascrittigli).

La Corte d'appello, accogliendo la richiesta del difensore, aveva riconosciuto la continuazione cosiddetta esterna tra i fatti ancora sub iudice e quelli per i quali era già intervenuta sentenza irrevocabile, ed aveva calcolato la pena finale violando il principio del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in quanto con riferimento all'aumento per la continuazione relativo ad uno dei reati oggetto del presente giudizio (capo B, ricettazione), aveva apportato un aumento superiore a quello inflitto dal primo giudice (mesi 4 rispetto a mesi 2), con i conseguenti riflessi in termini di pena finale.

1.2. Inoltre, la Corte di merito aveva omesso di valutare le censure proposte con il secondo motivo di appello afferenti al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorìo, avendo ritenuto "superfluo" l'esame di tale motivo in considerazione dell'accoglimento dell'istanza di continuazione.

Ebbene, si censura il vizio di motivazione sul punto, evidenziando come i giudici di merito avrebbero dovuto comunque procedere all'esame delle doglianze proposte, alla luce della circostanza per cui i reati, seppure avvinti dalla continuazione, mantengano la propria autonomia.

2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 28/1/2020, ritenendo fondato la prima censura, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata chiedendo alla Corte di rideterminare, ex art. 620 lett.

I) cod. proc. pen., il trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato con riguardo ad entrambe le censure sollevate.

3.1. Quanto al primo profilo, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il giudice di appello nel rideterminare la pena con riguardo ai reati di cui al presente giudizio, in ragione del riconoscimento del vincolo della continuazione con altri fatti oggetto di precedente giudicato, ha apportato, riguardo al delitto di ricettazione di cui al capo b), un aumento superiore pari a mesi due rispetto a quello che era stato determinato dal Tribunale in primo grado (il Tribunale aveva inflitto mesi due di reclusione ed C 200,00 di multa; la Corte di appello, invece, mesi quattro di reclusione ed C 200,00 di multa).

Risulta, pertanto violato il divieto di "reformatio in peius", a nulla valendo che il giudice di appello per i reati oggetto del presente giudizio abbia poi complessivamente stimato, in ragione della nuova determinazione della pena dovuta al riconoscimento della continuazione con altri fatti già giudicati, una pena complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado (anni due mesi tre di reclusione ed C 600,00 di multa a fronte di anni tre mesi due di reclusione ed C 800,00 di multa), dovendosi ritenere tale divieto esteso, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, ad ogni componente valutativa del trattamento sanzionatorio, specialmente allorché, come nel caso in esame, l'aumento attenga ad un reato che era stato già ritenuto avvinto dalla continuazione dal primo giudice che, per tale ragione, ne aveva fissato un apposito aumento.

Questa Corte ha, infatti, al riguardo affermato che il divieto di "reformatio in peius" non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione e, quindi, anche l'aumento conseguente al riconoscimento della continuazione.

Viola, pertanto, il suddetto divieto, il giudice di appello che, pur diminuendo complessivamente la pena inflitta in primo grado operi un diverso computo delle pene intermedie per effetto del vincolo della continuazione, in misura maggiore rispetto a quella fissata dal primo giudice (cfr. Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Rv. 281217, Sez. 5, n. 50083, del 29.9.2017, Rv. 271626; Sez. 3, n. 17113, del 16.12.2014, Rv. 263387).

3.2. Quanto al secondo profilo di censura, si rileva come la Corte territoriale abbia omesso dì pronunciarsi in ordine al secondo motivo di appello, ritenendo superfluo l'esame delle doglianze in punto di trattamento sanzionatorio in considerazione dell'accoglimento della richiesta di continuazione.

Ebbene, alla luce del principio di conservazione dell'autonomia dei singoli reati, seppure tra questi sia stata riconosciuta la continuazione, ed in forza del principio secondo cui il giudice di appello ha l'obbligo di pronunciarsi su tutto quanto devoluto con l'atto di appello, fornendo una motivazione congrua e coerente della relativa decisione, la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito del secondo motivo di appello in materia di trattamento sanzionatorio, dando conto delle argomentazioni a sostegno della propria decisione, posto che il petitum formulato (riconoscimento della circostanze attenuanti generiche e minimo della pena) rientra nell'ambito della disciplina del reato continuato in ragione dello specifico interesse dell'imputato a vedersi quantificare, anche ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., una pena inferiore, alla luce anche del principio affermato da questa Corte a mente del quale in tema di reato continuato, il giudizio circa la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, essendo riferito tanto a parametri oggettivi che soggettivi, può essere riferito ai singoli episodi criminosi e non necessariamente esteso in via automatica ed in modo indistinto a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione (Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Rv. 279107; Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Rv. 281562).

4. Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio in ordine al trattamento sa nzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello dì Napoli.

Roma, li 15/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato Napoli i! [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2020 Corttdi appello Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 21/07/2020 che, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale della stessa città il 25/10/2019, rideterminava la pena inflitta al ricorrente nella misura complessiva di anni quattro e mesi dieci di reclusione ed C 1.400,00 di multa, in ordine ai reati di tentata rapina aggravata, ricettazione e resistenza a p.u., ritenuta !a continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli del 19/12/2019 (irrevocabile il 25/11/2019). 1. Con un unico motivo deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. in relazione all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello determinato la pena in violazione del divieto di reformatio in peius e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. 1.1. Si premette che, nel corso del giudizio di secondo grado, il difensore aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente processo e quelli già giudicati con sentenza irrevocabile, così rinunciando al primo motivo di appello (afferente alla colpevolezza dell'imputato per i fatti ascrittigli). La Corte d'appello, accogliendo la richiesta del difensore, aveva riconosciuto la continuazione cosiddetta esterna tra i fatti ancora sub iudice e quelli per i quali era già intervenuta sentenza irrevocabile, ed aveva calcolato la pena finale violando il principio del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in quanto con riferimento all'aumento per la continuazione relativo ad uno dei reati oggetto del presente giudizio (capo B, ricettazione), aveva apportato un aumento superiore a quello inflitto dal primo giudice (mesi 4 rispetto a mesi 2), con i conseguenti riflessi in termini di pena finale. 1.2. Inoltre, la Corte di merito aveva omesso di valutare le censure proposte con il secondo motivo di appello afferenti al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorìo, avendo ritenuto "superfluo" l'esame di tale motivo in considerazione dell'accoglimento dell'istanza di continuazione. Ebbene, si censura il vizio di motivazione sul punto, evidenziando come i giudici di merito avrebbero dovuto comunque procedere all'esame delle doglianze proposte, alla luce della circostanza per cui i reati, seppure avvinti dalla continuazione, mantengano la propria autonomia. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 28/1/2020, ritenendo fondato la prima censura, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata chiedendo alla Corte di rideterminare, ex art. 620 lett. I) cod. proc. pen., il trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato con riguardo ad entrambe le censure sollevate. 3.1. Quanto al primo profilo, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il giudice di appello nel rideterminare la pena con riguardo ai reati di cui al presente giudizio, in ragione del riconoscimento del vincolo della continuazione con altri fatti oggetto di precedente giudicato, ha apportato, riguardo al delitto di ricettazione di cui al capo b), un aumento superiore pari a mesi due rispetto a quello che era stato determinato dal Tribunale in primo grado (il Tribunale aveva inflitto mesi due di reclusione ed C 200,00 di multa; la Corte di appello, invece, mesi quattro di reclusione ed C 200,00 di multa). Risulta, pertanto violato il divieto di "reformatio in peius", a nulla valendo che il giudice di appello per i reati oggetto del presente giudizio abbia poi complessivamente stimato, in ragione della nuova determinazione della pena dovuta al riconoscimento della continuazione con altri fatti già giudicati, una pena complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado (anni due mesi tre di reclusione ed C 600,00 di multa a fronte di anni tre mesi due di reclusione ed C 800,00 di multa), dovendosi ritenere tale divieto esteso, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, ad ogni componente valutativa del trattamento sanzionatorio, specialmente allorché, come nel caso in esame, l'aumento attenga ad un reato che era stato già ritenuto avvinto dalla continuazione dal primo giudice che, per tale ragione, ne aveva fissato un apposito aumento. Questa Corte ha, infatti, al riguardo affermato che il divieto di "reformatio in peius" non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione e, quindi, anche l'aumento conseguente al riconoscimento della continuazione. Viola, pertanto, il suddetto divieto, il giudice di appello che, pur diminuendo complessivamente la pena inflitta in primo grado operi un diverso computo delle pene intermedie per effetto del vincolo della continuazione, in misura maggiore rispetto a quella fissata dal primo giudice (cfr. Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Rv. 281217, Sez. 5, n. 50083, del 29.9.2017, Rv. 271626; Sez. 3, n. 17113, del 16.12.2014, Rv. 263387). 3.2. Quanto al secondo profilo di censura, si rileva come la Corte territoriale abbia omesso dì pronunciarsi in ordine al secondo motivo di appello, ritenendo superfluo l'esame delle doglianze in punto di trattamento sanzionatorio in considerazione dell'accoglimento della richiesta di continuazione. Ebbene, alla luce del principio di conservazione dell'autonomia dei singoli reati, seppure tra questi sia stata riconosciuta la continuazione, ed in forza del principio secondo cui il giudice di appello ha l'obbligo di pronunciarsi su tutto quanto devoluto con l'atto di appello, fornendo una motivazione congrua e coerente della relativa decisione, la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito del secondo motivo di appello in materia di trattamento sanzionatorio, dando conto delle argomentazioni a sostegno della propria decisione, posto che il petitum formulato (riconoscimento della circostanze attenuanti generiche e minimo della pena) rientra nell'ambito della disciplina del reato continuato in ragione dello specifico interesse dell'imputato a vedersi quantificare, anche ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., una pena inferiore, alla luce anche del principio affermato da questa Corte a mente del quale in tema di reato continuato, il giudizio circa la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, essendo riferito tanto a parametri oggettivi che soggettivi, può essere riferito ai singoli episodi criminosi e non necessariamente esteso in via automatica ed in modo indistinto a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione (Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Rv. 279107; Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Rv. 281562). 4. Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio in ordine al trattamento sa nzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello dì Napoli. Roma, li 15/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12457/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris