CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31728/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 02/03/2021 del Tribunale di Brindisi, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 22 comma 10 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed euro cinquemila di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., per non avere la sentenza impugnata esplicitato le ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, oltre che per non aver chiarito i criteri che hanno presidiato all'irrogazione della sanzione; 3. L'impugnazione coritiene censure sostanzialmente prive di un apprezzabile substrato contenutistico, che si arrestano allo stadio della mera enunciazione e che rimangono prive dell'esposizione delle ragioni di diritto e degli elementi che vengono posti a fondamento delle relative richieste; trattasi, inoltre, di critiche riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un ineccepibile argomentare giuridico - dal giudice di merito. Tale situazione rende il ricorso fortemente generico e aspecifico e, quindi, inammissibile. La sentenza impugnata, del resto, contiene un apparato motivazionale esaustivo e coerente, nonché privo di spunti di contraddittorietà e, pertanto, merita di restare al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 gi