Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 32408/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 emessa dal Tribunale di MACERATA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Macerata ha, in parziale riforma della decisione del Giudice di pace in sede, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di lesioni, riqualificato i fatti ai sensi dell'art. 581 cod. pen. e rideterminato la pena, confermano le statuizioni accessorie.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo, plurimi vizi della motivazione.

3. Con memoria trasmessa alla Cancelleria il 14 febbraio 2022, il difensore ha documento l'intervenuta remissione di querela e la contestuale accettazione dell'imputato, chiedendo emettersi relativa declaratoria.

4. Deve essere emessa declaratoria di estinzione del reato per remissione della querela. 4.1.Secondo l'insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681) ed unanimemente seguito (ex multis Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138), la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti.

4.2. Nel caso in esame, risulta che, con dichiarazione resa ai CC di [OSCURATO:PERSONA] il 20 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rimettere la querela; risulta, altresì, rituale accettazione da parte dell'imputato.

L'art.129 I comma cod. proc. pen. prevede che «in ogni stato e grado de/processo il giudice il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza».

Ne consegue l'improcedibilità del reato ascritto al ricorrente, con conseguente annullamento senza rinvio, agli effetti penali e civili, della sentenza tempestivamente impugnata.

5. Segue come per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

PQM annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Pone le spese del procedimento a carico del querelato.

Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 emessa dal Tribunale di MACERATA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Macerata ha, in parziale riforma della decisione del Giudice di pace in sede, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di lesioni, riqualificato i fatti ai sensi dell'art. 581 cod. pen. e rideterminato la pena, confermano le statuizioni accessorie. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo, plurimi vizi della motivazione. 3. Con memoria trasmessa alla Cancelleria il 14 febbraio 2022, il difensore ha documento l'intervenuta remissione di querela e la contestuale accettazione dell'imputato, chiedendo emettersi relativa declaratoria. 4. Deve essere emessa declaratoria di estinzione del reato per remissione della querela. 4.1.Secondo l'insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681) ed unanimemente seguito (ex multis Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138), la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti. 4.2. Nel caso in esame, risulta che, con dichiarazione resa ai CC di [OSCURATO:PERSONA] il 20 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rimettere la querela; risulta, altresì, rituale accettazione da parte dell'imputato. L'art.129 I comma cod. proc. pen. prevede che «in ogni stato e grado de/processo il giudice il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza». Ne consegue l'improcedibilità del reato ascritto al ricorrente, con conseguente annullamento senza rinvio, agli effetti penali e civili, della sentenza tempestivamente impugnata. 5. Segue come per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. PQM annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 32408/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris