CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 19503/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma di conferma della sentenza del Tribunale di Velletri, di condanna alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all'art. per il reato di cui all'art. 7 co. 1 d.l. 4/2019, perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'art. 3 del medesimo decreto, ometteva di dichiarare la titolarità di beni immobili per un valore pari ad euro 177.218,16, nonché ometteva di dichiarare la titolarità, in capo al coniuge, di n. 15 veicoli. La ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo del reato, in assenza di prova del dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto al primo motivo di ricorso si osserva che, il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato che il modulo utilizzato per la richiesta del beneficio riportava espressamente la dichiarazione relativa alle proprietà immobiliari- non riempita- e che la dichiarazione di proprietà del valore indicato avrebbe precluso all'odierna ricorrente la possibilità di ottenere il beneficio. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione che da adeguato esame delle deduzioni difensive nonché manifestamente infondato. Invero, il giudice ha ritenuto congrua e adeguata la pena così come il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione della assenza di elementi positivi suscettibili di valutazione ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché la presenza di precedenti penali. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro tremila P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' *r ' [OSCURATO:PERSONA] atr ce Ma o net 28 MA 026 Furrz»i. Marzia