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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 36110/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26474-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2791/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/07/2020; go'r(2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2791/20, del 28 luglio 2020, della Corte di Appello di Napoli, che — respingendone il gravame avverso la sentenza n. 1365/18, del 18 luglio 2018, del Tribunale di Avellino — ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla denuncia/querela dal medesimo presentata, a carico della Visone, in data 31 marzo 2011, per il reato di diffamazione; - che la ricorrente riferisce, in punto di fatto, di aver agito in giudizio contro il Bove, lamentando la lesione del proprio onore e della propria reputazione, in ragione di una denuncia/querela presentata, nella sua qualità di avvocato, dal convenuto, ritenutosi — a propria volta — precedentemente diffamato da un esposto indirizzato dalla donna (quale rappresentante legale di un conservatorio) al consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, denuncia/querela del professionista culminata in un provvedimento di archiviazione, ancorché la richiesta formulata in tal senso dal PM fosse stata oggetto di opposizione da parte del Bove; - che radicato dalla Visone il giudizio risarcitorio, escussi alcuni testi, il convenuto presentava — oltre i termini previsti dall'art. 183, comma 6, cod. proc. civ., ciò di cui l'attrice si doleva innanzi al Tribunale (e, poi, in appello) — una scrittura privata di transazione, intervenuta tra lo stesso e il già citato conservatorio, all'esito Ric. 2020 n. 26474 sez.

M3 - ud. 08-07-2021 -2- dell'esposto che il Bove ebbe a presentare nei confronti dell'odierna ricorrente; - che l'esito del primo grado consisteva nel rigetto della domanda risarcitoria, essendosi escluso il carattere calunnioso della denuncia/querela presentata dal Bove; - che il giudice di appello rigettava il gravame esperito dell'attrice soccombente, ribadendo l'assenza, nel contegno del convenuto, del dolo proprio del delitto di calunnia; - che avverso la sentenza della Corte partenopea ricorre per cassazione la Visone, sulla base — come detto — di tre motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione dell'art. 111 Cost., nonché degli artt. 183 e 153, comma 2, cod. proc. civ.; - che la ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto corretto — a suo dire, erroneamente — l'avvenuto deposito, nel corso dell'udienza svoltasi innanzi al Tribunale per l'espletamento della prova testimoniale, della suddetta scrittura di transazione, omettendo di valutare che essa era stata posta alla base della decisione del primo giudice, sebbene si trattasse di "prova documentale illecita e irrituale, tardiva ed intempestiva, addirittura non autorizzata"; - che il secondo motivo denuncia — sempre ai sensi dell'art. 360, cornma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art.2043 cod. civ., e ciò sul presupposto che la sentenza impugnata "ingiustamente rileva" che essa ricorrente "non ha allegato gli elementi costitutivi della pretesa condotta dolosa della parte avversa", mentre gli stessi, invece, sarebbero stati da essa evidenziati; - che il terzo motivo denuncia — nuovamente ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 cod. civ., lamentando che la Corte territoriale abbia ritenuto assorbita, Ric. 2020 n. 26474 sez.

M3 - ud. 08-07-2021 -3- "giusta l'infondatezza della domanda risarcitoria già sotto il profilo dell'an debeattav , la delibazione del terzo motivo di gravame, che concerneva il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale anche per carenza di prova; - che la ricorrente deduce che la sentenza impugnata non avrebbe "riscontrato i seguenti presupposti", ovvero l'ansia provocata dal reato perpetrato, la rilevanza dell'offesa, la posizione sociale della persona colpita, la messa in pericolo del bene giuridico tutelato; - che ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi la stessa inammissibile — anche in relazione al mancato rispetto del principio di autosufficienza — o comunque non fondata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per l'8 luglio 2021.

Considerato in diritto - che il ricorso è inammissibile, in ciascuno dei suoi motivi; - che il primo motivo — che censura la sentenza impugnata per non aver negato efficacia probatoria ad un documento irritualmente prodotto in giudizio — è inammissibile, per due concorrenti (o meglio, complementari) ragioni; - che esso, innanzitutto, non si confronta con l'effettiva, duplice, "ratio decidenoll" , sul punto, della sentenza impugnata; - che la Corte territoriale, per un verso, ha escluso la tardività della produzione, giacché relativa ad un documento formato successivamente agli adempimenti di cui all'art. 183 cod. proc. civ., affermazione, questa, non censurata dalla ricorrente; Ric. 2020 n. 26474 sez.

M3 - ud. 08-07-2021 -4- - che essa, per altro verso, ha ritenuto il documento non decisivo ai fini della risoluzione della controversia sottoposta al suo esame (affermandone, espressamente, "la valenza non dirimente"), ritenendo che più che il contenuto dell'esposto della Visone, in relazione al quale era intervenuta la transazione del Bove con il conservatorio, rilevasse la denuncia/querela presentata da quest'ultimo, confermando, infatti, la sentenza impugnata sotto il profilo dell'assenza di prova del dolo del reato di calunnia, in relazione alla suddetta denuncia/querela; - che, pertanto, già sotto questo profilo, la questione oggetto del primo motivo risulta inammissibile, in quanto estranea al "decisum" del giudice di appello (Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01), fermo, inoltre, restando che l'esclusione della rilevanza di quel documento ai fini della risoluzione della controversia corrobora tale esito anche alla luce del principio secondo cui "la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione", donde l'inammissibilità della censura "con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2020, n. 26419, Rv. 659858-01); - che il secondo motivo — nel denunciare "violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ.", ma sul presupposto che la sentenza impugnata avrebbe ingiustamente rilevato che essa Visone, allora appellante, "non ha allegato gli elementi costitutivi della pretesa Ric. 2020 n. 26474 sez.

M3 - ud. 08-07-2021 -5- condotta dolosa della parte avversa", mentre gli stessi, invece, sarebbero stati evidenziati — è anch'esso inammissibile; - che, difatti, se il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

"consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità" (da ultimo, "ex multi" , Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549-02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione "postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito" (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01); - che, pertanto, se il "discrimine tra l'ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa" (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442), deve rilevarsi che è proprio quest'ultima evenienza quella prospettata, inammissibilmente, nel caso di specie, Ric. 2020 n. 26474 sez.

M3 - ud. 08-07-2021 -6- visto che il presente motivo sollecita un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie; - che il terzo motivo — che prospetta violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 cod. civ., per avere la sentenza impugnata, in dichiarata assenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità del Bove, non valutato la censura relativa alla prova del danno non patrimoniale — è pure esso inammissibile; - che, invero, anche in merito a tale motivo, va ribadito che la "proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, n. 4), cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio" (Cass. Sez. 6-1, ord. n. 20910 del 2017, cit.), esito che si impone, dal momento che la Corte territoriale, una volta esclusa la sussistenza dell'illecito, non aveva ragione alcuna di pronunciarsi su profili che attenevano alla prova del danno; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM Ric. 2020 n. 26474 sez.

M3 - ud. 08-07-2021 -7- La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio, che liquida in C 1.500,00, più C 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26474-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2791/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/07/2020; go'r(2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2791/20, del 28 luglio 2020, della Corte di Appello di Napoli, che — respingendone il gravame avverso la sentenza n. 1365/18, del 18 luglio 2018, del Tribunale di Avellino — ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla denuncia/querela dal medesimo presentata, a carico della Visone, in data 31 marzo 2011, per il reato di diffamazione; - che la ricorrente riferisce, in punto di fatto, di aver agito in giudizio contro il Bove, lamentando la lesione del proprio onore e della propria reputazione, in ragione di una denuncia/querela presentata, nella sua qualità di avvocato, dal convenuto, ritenutosi — a propria volta — precedentemente diffamato da un esposto indirizzato dalla donna (quale rappresentante legale di un conservatorio) al consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, denuncia/querela del professionista culminata in un provvedimento di archiviazione, ancorché la richiesta formulata in tal senso dal PM fosse stata oggetto di opposizione da parte del Bove; - che radicato dalla Visone il giudizio risarcitorio, escussi alcuni testi, il convenuto presentava — oltre i termini previsti dall'art. 183, comma 6, cod. proc. civ., ciò di cui l'attrice si doleva innanzi al Tribunale (e, poi, in appello) — una scrittura privata di transazione, intervenuta tra lo stesso e il già citato conservatorio, all'esito Ric. 2020 n. 26474 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -2- dell'esposto che il Bove ebbe a presentare nei confronti dell'odierna ricorrente; - che l'esito del primo grado consisteva nel rigetto della domanda risarcitoria, essendosi escluso il carattere calunnioso della denuncia/querela presentata dal Bove; - che il giudice di appello rigettava il gravame esperito dell'attrice soccombente, ribadendo l'assenza, nel contegno del convenuto, del dolo proprio del delitto di calunnia; - che avverso la sentenza della Corte partenopea ricorre per cassazione la Visone, sulla base — come detto — di tre motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione dell'art. 111 Cost., nonché degli artt. 183 e 153, comma 2, cod. proc. civ.; - che la ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto corretto — a suo dire, erroneamente — l'avvenuto deposito, nel corso dell'udienza svoltasi innanzi al Tribunale per l'espletamento della prova testimoniale, della suddetta scrittura di transazione, omettendo di valutare che essa era stata posta alla base della decisione del primo giudice, sebbene si trattasse di "prova documentale illecita e irrituale, tardiva ed intempestiva, addirittura non autorizzata"; - che il secondo motivo denuncia — sempre ai sensi dell'art. 360, cornma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art.2043 cod. civ., e ciò sul presupposto che la sentenza impugnata "ingiustamente rileva" che essa ricorrente "non ha allegato gli elementi costitutivi della pretesa condotta dolosa della parte avversa", mentre gli stessi, invece, sarebbero stati da essa evidenziati; - che il terzo motivo denuncia — nuovamente ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 cod. civ., lamentando che la Corte territoriale abbia ritenuto assorbita, Ric. 2020 n. 26474 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -3- "giusta l'infondatezza della domanda risarcitoria già sotto il profilo dell'an debeattav , la delibazione del terzo motivo di gravame, che concerneva il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale anche per carenza di prova; - che la ricorrente deduce che la sentenza impugnata non avrebbe "riscontrato i seguenti presupposti", ovvero l'ansia provocata dal reato perpetrato, la rilevanza dell'offesa, la posizione sociale della persona colpita, la messa in pericolo del bene giuridico tutelato; - che ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi la stessa inammissibile — anche in relazione al mancato rispetto del principio di autosufficienza — o comunque non fondata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per l'8 luglio 2021. Considerato in diritto - che il ricorso è inammissibile, in ciascuno dei suoi motivi; - che il primo motivo — che censura la sentenza impugnata per non aver negato efficacia probatoria ad un documento irritualmente prodotto in giudizio — è inammissibile, per due concorrenti (o meglio, complementari) ragioni; - che esso, innanzitutto, non si confronta con l'effettiva, duplice, "ratio decidenoll" , sul punto, della sentenza impugnata; - che la Corte territoriale, per un verso, ha escluso la tardività della produzione, giacché relativa ad un documento formato successivamente agli adempimenti di cui all'art. 183 cod. proc. civ., affermazione, questa, non censurata dalla ricorrente; Ric. 2020 n. 26474 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -4- - che essa, per altro verso, ha ritenuto il documento non decisivo ai fini della risoluzione della controversia sottoposta al suo esame (affermandone, espressamente, "la valenza non dirimente"), ritenendo che più che il contenuto dell'esposto della Visone, in relazione al quale era intervenuta la transazione del Bove con il conservatorio, rilevasse la denuncia/querela presentata da quest'ultimo, confermando, infatti, la sentenza impugnata sotto il profilo dell'assenza di prova del dolo del reato di calunnia, in relazione alla suddetta denuncia/querela; - che, pertanto, già sotto questo profilo, la questione oggetto del primo motivo risulta inammissibile, in quanto estranea al "decisum" del giudice di appello (Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01), fermo, inoltre, restando che l'esclusione della rilevanza di quel documento ai fini della risoluzione della controversia corrobora tale esito anche alla luce del principio secondo cui "la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione", donde l'inammissibilità della censura "con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2020, n. 26419, Rv. 659858-01); - che il secondo motivo — nel denunciare "violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ.", ma sul presupposto che la sentenza impugnata avrebbe ingiustamente rilevato che essa Visone, allora appellante, "non ha allegato gli elementi costitutivi della pretesa Ric. 2020 n. 26474 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -5- condotta dolosa della parte avversa", mentre gli stessi, invece, sarebbero stati evidenziati — è anch'esso inammissibile; - che, difatti, se il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. "consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità" (da ultimo, "ex multi" , Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549-02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione "postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito" (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01); - che, pertanto, se il "discrimine tra l'ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa" (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442), deve rilevarsi che è proprio quest'ultima evenienza quella prospettata, inammissibilmente, nel caso di specie, Ric. 2020 n. 26474 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -6- visto che il presente motivo sollecita un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie; - che il terzo motivo — che prospetta violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 cod. civ., per avere la sentenza impugnata, in dichiarata assenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità del Bove, non valutato la censura relativa alla prova del danno non patrimoniale — è pure esso inammissibile; - che, invero, anche in merito a tale motivo, va ribadito che la "proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, n. 4), cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio" (Cass. Sez. 6-1, ord. n. 20910 del 2017, cit.), esito che si impone, dal momento che la Corte territoriale, una volta esclusa la sussistenza dell'illecito, non aveva ragione alcuna di pronunciarsi su profili che attenevano alla prova del danno; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM Ric. 2020 n. 26474 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -7- La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio, che liquida in C 1.500,00, più C 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sez
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