CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25101/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta omessa motivazione in ordine alla sussistenza del reato di rapina di cui al capo F) è dedotto in carenza di interesse. Deve essere premesso che la Corte territoriale nulla ha motivato in ordine al motivo di appello avente ad oggetto il predetto reato di rapina; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame era assolutamente generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni impugnazione. La difesa si era, infatti, limitata ad affermare che la condanna del Faro in ordine alla rapina del 6 agosto 2020 sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni confessorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (vedi pagg. 3 e 4 dell'atto di appello datato 25 gennaio 2023); affermazione destituita di fondamento ) che non si confronta in alcun modo con le argomentazioni poste a fondamento della deliberazione del primo giudice (vedi pag. 11 della sentenze di primo grado: "la descrizione dei rapinatori fornita dalla vittima e rilevabile dai filmati ripresi dal sistema di videosorveglianza consentiva di ravvisare nei due malviventi le caratteristiche fisiche di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]"); rilevato, pertanto, che deve ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia correttamente preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta genericità, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio non sussistendo il lamentato vizio di violazione di legge o di illogicità motivazionale (vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281- 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01; da ultimo Sez. 2, n. 1878 del 03/11/2022, dep. 2023, Montefusco, non nnassimata). rilevato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità in relazione al reato di favoreggiamento è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi (conversazioni intercettate e dichiarazioni confessorie del Faro) idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 378 cod. pen. (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione dell'art. 110 cod. pen. è aspecifico in quanto non si confronta adeguatamente con le argomentazioni con i quali i giudici di appello, con percorso motivazionale coerente con le risultanze istruttorie ed esente da illogicità manifeste, hanno ritenuto che la ricorrente abbia concorso alla commissione dei contestati reati di rapina ai sensi dell'art. 110 cod. pen., anche in considerazione delle dichiarazioni confessorie dell'imputata (vedi pag. 15 della sentenza di primo grado e pag. 8 della impugnata sentenza); rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione dell'art. 114 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento dell'invocata attenuante è manifestamente infondato. I giudici di appello, con percorso argomentativo esente da contraddizioni ed illogicità, hanno ritenuto che il contributo della ricorrente non possa essere definito nninimale in considerazione del fatto che l'autovettura messa a disposizione dalla Righini «costituiva mezzo indispensabile per raggiungere i luoghi dei reati e fuggire» (vedi pag. 8 della sentenza impugnata). Pertanto, la Corte territoriale ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, tale che la sua mancanza non avrebbe comportato apprezzabili conseguenze sullo sviluppo della serie causale produttiva dell'evento così da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (vedi Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037-01; Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857-01), irrilevanza sicuramente non ravvisabile nel caso di specie; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle