CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04572/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4857-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante dell’omonima impresa individuale, domiciliata “ex lege” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] GRANARA; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente “ pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone 44, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] CORBYONS, che la rappresentae difende unitamente all ’ Avv ocato Veronica ALLEGRI ; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Opposizione a precetto -Termini - Sospensione durante il periodo feriale - Applicabilità ai giudizi impugnatori -Esclusione R.G.N.4857/2022 Cron. Rep. Ud.13/09/2023 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 4 30 / 21 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante o titolare dell ’ omonima impresa individuale, ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 430/21, dell’8 luglio 2021, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha accolto solo parzialmente l’opposizione a precetto, con il quale la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] le aveva intimato il pagamento di € 12.693,73, oltre interessi maturati e maturandi, in forza della notifica di un verbale di accertamento dell’illecito amministrativo di cui all’art. 23, comma 13-bis, cod. strada. 2. Riferisce, in punto di fatto, l ’ odierna ricorrente di essersi opposta al predetto atto di precetto sulla base di quattro motivi. Lamentava, in particolare, l’allora opponente, con il primo motivo, l’illegittimità, nullità e/o invalidità del precetto per omessa notifica ed inesistenza del titolo esecutivo e per violazione dell’art. 479 cod. proc. civ. e dell’art. 201 cod. strada, eccependo, con il secondo, l’estinzione della pretesa sanzionatoria ex art. 201, comma 5, cod. strada, dolendosi, con il terzo, dell’illegittimità del procedimento, per violazione dell’art. 24 Cost. e del principio di effettività del titolo giurisdizionale, eccependo, infine, con il quarto, in via subordinata, la sussistenza di vizio di motivazione e l’infondatezza della pretesa per illegittima applicazione di “interessi con maggiorazione”. Costituitasi in giudizio la Provincia di [OSCURATO:PERSONA], l’adito giudicante accoglieva l’opposizione limitatamente all’intimazione del pagamento della somma di € 2.843,10, pari agli interessi con maggiorazione, compensando tra le parti le spese di lite. 3. Avverso la sentenza del Tribunale spezzino ha proposto ricorso per cassazione la Barbieri, sulla base –come detto – di un unico motivo. 3.1. Esso denuncia –ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. –violazione degli artt. 603, 474, 475, 476 e 479 cod. proc. civ., oltre a “mancanza di motivazione sotto il profilo dell’illogicità e della motivazione apparente”, nonché “violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.”, del “principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.”, del “principio del giusto processo ex art. 111 Cost.”, e, infine, dell’art. 206 cod. strada e dell’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare, si assume che la sentenza sarebbe errata là dove “ha respinto le doglianze attoree in merito all’inesistenza di un titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ. e all’illegittimità del procedimento esecutivo intrapreso dall’[OSCURATO:PERSONA], ritenendo testualmente: «che l’ente pubblico può, ha facoltà di attuare coattivamente le proprie pretese, ma può anche, non vietandolo alcuna disposizione, fare ricorso alle procedure ordinarie messe a disposizione dall’ordinamento»”. Assume, per contro, la ricorrente che l’Amministrazione “ha sì facoltà di fare ricorso alle procedure ordinarie messe a disposizione dell’ordinamento, ma ciò impone di intraprendere quella strada fin dall’inizio, adendo il Giudice ordinario al fine di procurarsi un titolo esecutivo giudiziale”. In altri termini, l’Ente pubblico o “agisce fin dal principio attraverso gli ordinari strumenti di diritto comune, instaurando una causa davanti al Giudice ordinario tesa ad ottenere la pronuncia di un titolo esecutivo giudiziario, oppure agisce quale autorità attraverso gli strumenti speciali che la legge gli attribuisce e nel rigoroso rispetto dell’iter procedimentale previsto”. Ancor più errata si paleserebbe, poi, la sentenza impugnata “in considerazione dello specifico iter per l’esecuzione dei verbali di accertamento della violazione prescritto dal Codice della Strada”, atteso che l’art. 206, comma 1, dello stesso, in tema di “riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria”, rinvia specificatamente all’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Orbene, a tenore di tale disposizione, “decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all’intendenza di finanza che lo dà in carico all’esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l’obbligo del non riscosso come riscosso”. Ne deriva, quindi, che “il corretto espletamento della procedura esecutiva relativa alla riscossione delle sanzioni amministrative, si delinea” – secondo la ricorrente – “nella consueta emissione di una «preventiva» ingiunzione di pagamento (o cartella esattoriale), che nel caso di specie non solo non è stata notificata, ma non è mai stata nemmeno realizzata”. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la Provincia di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., la ricorrente ha richiesto la decisione del Collegio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sicché la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.6.La ricorrente ha depositato memoria in vista dell’adunanza camerale. 7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 8. Il ricorso è inammissibile, in conformità ad una delle ipotesi chiaramente espresse nella proposta di definizione accelerata. 8.1. Invero, la presente impugnazione – diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente nella propria istanza ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. – deve ritenersi tardiv a , essendo stataproposta in data 8 febbraio 2022 avverso sentenza che si indica, nello stesso ricorso, come pubblicata in data 8 luglio 2021:e, dunque , oltre il termine semestrale ex art. 327 cod. proc. civ. Trova, infatti, applicazione il principio –del tutto pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte – secondo cui l ’ opposizione a precetto, “con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell’ordinamento giudiziario. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.)” (così, tra le tante massimate, Cass. Sez. 6-3, ord. 22 ottobre 2014, n. 22484, Rv. 633022-01; nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, ord. 18 luglio 2023, n. 20953, non massimata).9. La ribadita inammissibilità del ricorso consente di prescindere dalla questione, pure rilevata nella proposta di definizione accelerata, relativa alla regolarità formale della copia (notificata) della sentenza in atti, che è priva di numero di identificazione e di data di pubblicazione: questione sulla quale questa Corte si è di recente pronunciata, nel senso dell’improcedibilità del ricorso, con diversi provvedimenti ( Cass. Sez. 3, ord. 24 febbraio 2023, n. 5771, Rv. 666908-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 13 luglio 2023 n. 20018), ma n on potendo ritener si che detto orientamento abbia acquisito adeguata e definitiva stabilità. 10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo. 11. Per essere stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 96 cod. proc. civ. Va, pertanto, disposta – ai sensi della prima delle due previsioni testé richiamate –la condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di € 3.000,00, determinata quale multiplo di quella liquidata a titolo di spese di giudizio, in forza di un criterio già ritenuto applicabile da questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26435, Rv. 659789-01). In forza, invece, di quanto stabilito dalla seconda delle due citate previsioni normative, va, altresì, disposta la condanna della ricorrente al pagamento di ulteriore somma di denaro alla Cassa delle ammende, somma che si reputa equo fissare, nella specie, nella misura massima di legge, pari a € 5.000,00. E ciò in ragione del fatto che il principio dell’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini alle opposizioni esecutive, pure in relazione ai giudizi impugnatori, costituisce “ius receptum”, sicché avere insistito nell’accoglimento di un ricorso prima facie inammissibile integra un chiaro abuso dello strumento processuale. 12. A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l ’ obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01),ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q. M . La Corte dichiara inammissibile il ricorso , condannando [OSCURATO:PERSONA] rifondere, alla Provincia di [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 1.500,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di €. 3.000,00, in favore della Provincia di [OSCURATO:PERSONA], e di una ulteriore somma di €. 5.000,00, in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, al