CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 19935/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8072/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 11, presso lo studio de gli avvocat i CRISTIANO ANNUNZIATAe [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta no e difend ono ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresen ta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4808/2019depositata il 19/12/2019 R.G.N. 1489/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 4808 /20 19 , ha confermato la pronuncia del Tribunale di Latina che aveva annullato il licenziamento intimato da [OSCURATO:PERSONA] spa alla dipendente [OSCURATO:PERSONA], ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna della società al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto nella misura di dodici mensilità, oltre accessori e regolarizzazione contributiva e previdenziale, dalla data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegrazione. 2. I giudici di secon de cure hanno precisato che: a) la società, nel depositare nella propria produzione, la lettera di licenziamento del 13.9.2013 (rispetto a quella del 3.9.2013 allegata alla lavoratrice quale comunicazione del recesso) aveva sanato i vizi formali e sostanziali di invalidità della suddetta nota del 3.9.2013 alla quale doveva ritenersi riferito il disposto licenziamento, anche perché di quella del 13.9.2013 non era stata dimostrata la ricezione ma solo la redazione della comunicazione; b) doveva, pertanto, escludersi che la [OSCURATO:PERSONA] fosse decaduta dall’impugnativa del licenziamento rispetto a quello asseritamente irrogato il 13.9.2013; c) i giorni di assenza per effettiva malattia della lavoratrice, avendo riguardo alle date comunque indicate nelle due comunicazioni, non superavano i 180 giorni previsti dall’art. 175 CCNL di settore; d) la pronuncia di primo grado aveva qualificato correttamente il licenziamento quale recesso per superamento del periodo di comporto, per il quale era esclusa l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione ex art. 7 legge n. 604/1966; e) in ordine alla tutela applicata ex art. 18 co. 4 e 7 legge n. 92/2012, non era stato proposto uno specifico motivo di censura. 3. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo l a ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 cc e degli artt. 115 e 116 cpc, in ordine all’efficacia probatoria della scrittura privata del 3.9.2013 (non sottoscritta da essa società, mai riconosciuta e non da essa prodotta in modo tale da poterla ritenere ad essa riferibile attraverso il meccanismo della produzione in giudizio) e, quindi, in ordine alla ritenuta esclusione che la comunicazione del 13.9.2013 costituisse un nuovo e diverso licenziamento, nonché dell’art. 6 della legge n. 604/1966 in ordine alla impugnazione del licenziamento irrogato con lettera del 13.9.2013. Deduce che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che il deposito della lettera di licenziamento del 13.9.2013 avesse sanato ogni vizio formale e sostanziale della comunicazione del 3.9.2013 e non, invece, che esso costituisse un nuovo e diverso atto di recesso in relazione al quale la lavoratrice era decaduta dalla impossibilità di impugnarlo, essendo stata la seconda comunicazione regolarmente portata a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] la quale, di contro, non aveva assolutamente dimostrato la riferibilità e la paternità della lettera del 3.9.2013 alla società datrice di lavoro che non la aveva mai fatto propria. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2110 cc e dell’art. 175 del CCNL Commercio applicato, nonché degli artt. 115 e 116 cpc, in ordine al superamento del periodo di comporto, per non avere calcolato la Corte territoriale, ai fini del superamento del periodo di comporto, il periodo di malattia dal 3.9.2013 al 13.9.2013, di talché erano stati superati i 180 giorni previsti dall’art. 175 del CCNL di settore. 4. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente, per difetto di procura: eccezione fondata sulla circostanza che l’atto di procura notificato da [OSCURATO:PERSONA] spa a mezzo pec, unitamente al ricorso, era quello relativo al giudizio di appello. 5. Invero, va dato atto che, con nota del 20.7.2020, la ricorrente ha depositato, nel presente giudizio, la procura speciale per il ricorso per cassazione, rilasciata il 9.1.2020, specificando che solo per mero errore materiale era stata allegata al suddetto ricorso la procura rilasciata nel precedente grado di giudizio. 6. Ritiene il Collegio che non sia ravvisabile, nella fattispecie, alcun difetto di procura in quanto effettivamente esisteva un regolare atto rilasciato dopo la sentenza di appello e prima della notifica del ricorso e tale atto non è mai stato impugnato di falso.7. E’ plausibile, pertanto, che solo per mero errore materiale non sia stato allegato al ricorso inviato per la notifica l’atto corretto che, però, esisteva e successivamente è stato depositato. 8. Venendo allo scrutinio dei motivi, il primo è inammissibile 9. La Corte territoriale non ha disatteso il principio di diritto, di cui all’art. 2702 cc, secondo cui equivale a sottoscrizione la produzione in giudizio di una scrittura privata priva di firma solo da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla (Cass. n 3730/2013; Cass. n. 30948/2018) e non anche dalla controparte: anzi, lo ha specificato e fatto proprio nell’iter argomentativo in ordine al primo motivo di reclamo (pag. 5 della gravata sentenza). 10. I giudici di seconde cure hanno, invece, ritenuto che non era stato censurato il passaggio motivazionale della pronuncia di primo grado secondo cui la lettera successiva del 13.9.2013 aveva avuto efficacia sanante della comunicazione del 3.9.2013 in quanto coincideva nel merito con la precedente, conferendo, pertanto, a quest’ultima ogni effetto sostanziale e processuale in ordine all’intimato recesso. 11. Tale ratio decidendi non è stata idoneamente censu rata neanche in questa sede per cui le doglianze, non essendo pertinenti, incorrono nel vizio di omessa confutazione circa la violazione delle norme denunciate, in difetto di un vizio di sussunzione (Cass. n. 10320/2018; Cass. n. 23851/19). 12. Anche il second o motivo è inammissibile. 13. Invero, l e censure formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, aduna richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente congrua, è giunta alla conclusione della illegittimità del licenziamento disposto per superamento di comporto. 14. In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi, infatti,per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014; Cass. n. 20867/2020): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame. 15. Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). 16. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha specificato – riportando accuratamente tutte le assenze per malattia e non considerando i giorni dal 3.5.2013 al 3.6.2013 pacificamente riconducibili al periodo di aspettativa non retribuita ex art. 181 CCNL concessa dalla società e terminata il 2.9.2013, come già evidenziato dal primo giudice con statuizione non censurata– che i giorni di malattia della [OSCURATO:PERSONA] alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA] erano stati effettivamente 169, senza che fosse superato il limite di 180 giorni previsto dall’art. 175 CCNL. 17. La Corte di appello ha anche precisato che i giorni di assenza per malattia riportati nella comunicazione del 13.9.2013 erano gli stessi di quelli indicati nella lettera del 3.9.2013, cioè dal 15.11.2012 al 2.5.2013 senza che assumessero alcun rilievo ulteriori eventuali assenze nel periodo dal 3 al 13 settembre 2013. 18. Si t ratta, come detto, di accertament i di fatto operati dai giudici di seconde cure, concernenti la valutazione delle risultanze istruttorie, non viziatida alcun errore sussumibile nella previsione dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, nuova formulazione. 19. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 20. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione.21. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrent e al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica