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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 1986

Cassazione n. 47579/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1986 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdebtr-erv9:Fse-a-1-1e-par-ti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 6 dicembre 2021 la Corte di Appello di Torino, in parziale rifornm dell'appellata sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea in data 24.01.2019, accogliendo lo proposta di concordato formulata dalle parti, esclusa la contestata recidiva, rideterminavo la pena inflitta a SARTOR Andrea in anni 2 mesi 6 e giorni 15 di reclusione ed euro 4.500 di multa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SARTOR Andrea deducendo mancanza di motivazione circa l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto riguarda profili coperti dalla rinunzia ai motivi, trattandosi di definizione concordata ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. .

La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, all'art. 1 comma 62.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1986 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdebtr-erv9:Fse-a-1-1e-par-ti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 6 dicembre 2021 la Corte di Appello di Torino, in parziale rifornm dell'appellata sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea in data 24.01.2019, accogliendo lo proposta di concordato formulata dalle parti, esclusa la contestata recidiva, rideterminavo la pena inflitta a SARTOR Andrea in anni 2 mesi 6 e giorni 15 di reclusione ed euro 4.500 di multa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SARTOR Andrea deducendo mancanza di motivazione circa l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto riguarda profili coperti dalla rinunzia ai motivi, trattandosi di definizione concordata ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. . La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, all'art. 1 comma 62. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 47579/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris