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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14625/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Premesso che GALLICO Domenico ha proposto ricorso per cassazione in data t 30.7.2024 avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Magistrato di Sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibile in data 1.7.2024 una istanza di permesso premio del condannato; Rilevato che contro il medesimo provvedimento risulta che il detenuto abbia, al tempo stesso, presentato reclamo ex art. 30 -ter L. n. 354 del 1975, poi respinto dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari con ordinanza in data 27.9.2024, avverso cui Gallico pure ha proposto ricorso per cassazione il 17.10.2024; Ritenuto, pertanto, che nel caso di specie si sia determinata - per effetto della parallela proposizione del reclamo e del successivo ricorso per cassazione - una situazione di "carenza d'interesse sopraggiunta", giacché l'attualità dell'interesse alla presente impugnazione è venuta meno a seguito della contestuale attivazione della fase del controllo dell'ordinanza secondo il corretto schema procedimentale previsto dalla legge (che prevede, appunto, che il provvedimento relativo ai permessi premio sia soggetto dapprima a reclamo); Ritenuto, quindi, che debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., senza condanna del ricorrente né al pagamento delle spese processuali, né al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (Sez.

U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez.

U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv. 208166).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Premesso che GALLICO Domenico ha proposto ricorso per cassazione in data t 30.7.2024 avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Magistrato di Sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibile in data 1.7.2024 una istanza di permesso premio del condannato; Rilevato che contro il medesimo provvedimento risulta che il detenuto abbia, al tempo stesso, presentato reclamo ex art. 30 -ter L. n. 354 del 1975, poi respinto dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari con ordinanza in data 27.9.2024, avverso cui Gallico pure ha proposto ricorso per cassazione il 17.10.2024; Ritenuto, pertanto, che nel caso di specie si sia determinata - per effetto della parallela proposizione del reclamo e del successivo ricorso per cassazione - una situazione di "carenza d'interesse sopraggiunta", giacché l'attualità dell'interesse alla presente impugnazione è venuta meno a seguito della contestuale attivazione della fase del controllo dell'ordinanza secondo il corretto schema procedimentale previsto dalla legge (che prevede, appunto, che il provvedimento relativo ai permessi premio sia soggetto dapprima a reclamo); Ritenuto, quindi, che debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., senza condanna del ricorrente né al pagamento delle spese processuali, né al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv. 208166). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così dec
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