CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21173/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA].-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2970/2021depositata il 22/04/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 21119/2021Numero sezionale 2547/2026Numero di raccolta generale 21173/2026Data pubblicazione 22/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarato con sentenza delTribunale di Cassino in data 21 luglio 2010, ha promosso nel 2012 azionerevocatoria ordinaria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (inqualità di acquirenti), nonché nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (inqualità di subacquirente) in relazione alla cessione di due rami di aziendaintervenuti con scritture private autenticate in data 16 febbraio 2011(Rep. nn. 31063 e 31064 [OSCURATO:PERSONA]) tra [OSCURATO:SOCIETA]. eCosmoedil S.r.l. in qualità di danti causa (già acquirenti dei rami diazienda dalla società fallita) e [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di terzosubacquirente di mala fede. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che le originariecessioni dei rami di azienda avvenute in data 11 febbraio 2010 dallasocietà fallita a [OSCURATO:SOCIETA]. erano state oggetto direvocatoria ex art. 67 l.fall. in separato giudizio, conclusosi con sentenzadi accoglimento del Tribunale di Cassino n. 390/2013, acquisita agli attinel corso del giudizio di primo grado.2. Il Tribunale di Cassino, con sentenza in data 23 novembre 2016, harigettato la domanda.3. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, haaccolto l’appello del Fallimento, ritenendo che, in caso di revocatoriaordinaria di un bene oggetto di una catena di trasferimenti, i qualioriginano da un primo atto traslativo posto in essere dal fallito, il curatoredel fallimento dell’originario alienante deve provare - ai fini della malafede del subacquirente - la consapevolezza in quest’ultimo della lesività (indanno dei creditori dell’alienante) dell’originario atto traslativo in favoredell’immediato acquirente del fallito.Nella specie, la sentenza impugnata ha accertato che, attesa - in virtù disentenza del Tribunale di Cassino n. 390/2013 - l’intervenuta revoca exart. 67 l.fall. delle prime compravendite dalla società fallita alle immediateacquirenti [OSCURATO:SOCIETA]. (società «appositamente createn. 21119/2021 R.G.Numero registro generale 21119/2021Numero sezionale 2547/2026Numero di raccolta generale 21173/2026Data pubblicazione 22/06/2026dalla moglie e dal figlio dell’amministratore» della società fallita), ilsubacquirente era consapevole della revocabilità dei primi atti. Sottoquesto profilo, la sentenza impugnata ha valorizzato diversi elementiindiziari, quali: l’operatività dei danti causa e dell’avente causa nelmedesimo contesto territoriale (Sora e Cassino) e produttivo (costruzioninel settore dei lavori pubblici); la costituzione delle società danti causa aridosso della dichiarazione di fallimento dell’originario alienante (societàcostituite, peraltro, un mese prima delle cessioni), tra soggetti dellacerchia parentale; l’effettuazione di cessioni - tra fallimento e danti causadella subacquirente - a prezzo vile (inferiore di oltre un quarto rispetto alvalore di mercato); l’assenza di altri beni dell’originaria cedente utilmenteaggredibili; il pagamento avvenuto prima delle cessioni, senza indicazionedi quale fosse il mezzo di pagamento utilizzato.Il giudice di appello ha, poi, accertato che la cessione dalle cedentiintermedie alla subacquirente è intervenuta per un corrispettivo «nonserio, meramente simbolico» rispetto al valore dei rami di azienda. Haaccertato, inoltre, l’esistenza di debiti risultanti dallo stato passivo delfallimento per € 1.853.447,16 in gran parte anteriori all’atto oggetto direvocatoria.4. Propone ricorso per cassazione la società subacquirente [OSCURATO:SOCIETA]., affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso lacuratela del [OSCURATO:SOCIETA]. I danti causa intimati nonsi sono costituiti in giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento edegli artt. 66, secondo comma e 24 l.fall., per essere stato il giudizioincardinato davanti al giudice ordinario (sezione civile ordinaria), inviolazione della vis attractiva del tribunale fallimentare.n. 21119/2021 R.G.Numero registro generale 21119/2021Numero sezionale 2547/2026Numero di raccolta generale 21173/2026Data pubblicazione 22/06/20262. Il primo motivo è inammissibile, stante la preclusione stabilitadall’art. 38 cod. proc. civ., non trattandosi qui di questioni relative al ritoapplicabile, come in tema di accertamento di crediti nei confronti dellamassa fallimentare, quelle sì rilevabili di ufficio (da ultimo, Cass. n. 5676del 2026), ma estranee alla competenza in tema di azione revocatoriaesercitata dal Fallimento. Del resto, la competenza funzionale del tribunalefallimentare ex art. 24 l. fall. riguarda il tribunale nel suo complesso,poiché la sezione fallimentare è espressione della relativa organizzazioneinterna, e non già essa stessa un autonomo ufficio, munito di propriacompetenza (Cass. n. 7579 del 2011, Cass. n. 24790 del 2018).3. Con il secondo motivo si deduce in via gradata, in relazione all’art.360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsaapplicazione degli artt. 66 l.fall., 2901 cod. civ. e 112 cod. proc. civ.,nonché nullità della sentenza e del procedimento, nella parte in cui lasentenza impugnata si sarebbe pronunciata su fatti costitutivi delladomanda non specificamente dedotti dall’attore nell’atto introduttivo delgiudizio. Osserva parte ricorrente che nell’atto introduttivo sarebbemancante ogni riferimento all’eventus damni e alla consistenza epreesistenza dei crediti rispetto all’atto pregiudizievole oggetto didomanda, come rilevato dal giudice di prime cure, e che tali elementisarebbero stati allegati in appello, tardivamente e in modo «insufficiente».4. Il secondo motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. In primoluogo, il motivo difetta di specificità, non essendo stati trascritti l’atto dicitazione originario e le memorie prodotte in primo grado. In secondoluogo, non è stato censurato l’accertamento compiuto dal giudice diappello (sul quale si è formato il giudicato interno), nella parte in cui haaccertato che «in ogni caso il Fallimento aveva prodotto, unitamente allasentenza dichiarativa di fallimento, copia dello stato passivo, resoesecutivo il 13.12.2010, da cui risultavano crediti ammessi per €1.853.447,16 insorti per la maggior parte in epoca di gran lunga anterioren. 21119/2021 R.G.Numero registro generale 21119/2021Numero sezionale 2547/2026Numero di raccolta generale 21173/2026Data pubblicazione 22/06/2026al momento degli atti revocandi», facendo la sentenza impugnataespresso riferimento, a pag. 6, alle originarie allegazioni del Fallimento5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. (in via gradata rispetto al primo motivo),violazione e/o falsa applicazione degli artt. 66 l.fall. e 2901 cod. civ., nellaparte in cui la sentenza impugnata ha «erroneamente interpretato glielementi costitutivi della fattispecie di revocatoria ordinaria nelfallimento», per avere ritenuto, da un lato, che il curatore non dovesseprovare che i crediti preesistevano almeno in parte al momento dell’attorevocando e, dall’altro, che non fosse necessario dimostrare il mutamentoquantitativo o qualitativo del patrimonio del debitore (originario dantecausa). Si osserva che il fatto costitutivo dell’eventus damni cui è tenuto ilcuratore nella revocatoria ordinaria è identico a quello a provarsi nellarevocatoria «tradizionale», costituito dalla circostanza che l’atto oggetto direvocatoria abbia reso più difficile il recupero del credito o, comunque,abbia leso la garanzia patrimoniale.6. Il terzo motivo è inammissibile sotto entrambi i profili denunciati.Quanto al primo rilievo, l’affermazione che il curatore non dovesse provarela preesistenza dei crediti rispetto all’atto pregiudizievole non costituiscepropriamente una ratio decidendi, posto che la sentenza impugnata subitodopo ha accertato (come, del resto, si dà atto nel motivo precedente), laproduzione dello stato passivo, proprio a dimostrazione di dettapreesistenza (come si è osservato in relazione al superiore motivo).Quanto al secondo, non è stato censurato l’accertamento che, all’esitodella cessione dei due rami di azienda, alla società cedente (dichiaratafallita pochi mesi dopo le cessioni) non restava alcun bene («due ramiceduti […] costituenti l’intero patrimonio della società Ro.Ro.Costruzioni»); tale accertamento, pur essendo stato preso espressamentein esame ai fini della scientia damni, incide anche sull’accertamento deln. 21119/2021 R.G.Numero registro generale 21119/2021Numero sezionale 2547/2026Numero di raccolta generale 21173/2026Data pubblicazione 22/06/2026fatto costitutivo del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale,costituendo i due rami di azienda l’intero patrimonio della cedente.7. Con il quarto motivo si deduce (in via parimenti gradata), inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esamedi fatti decisivi ai fini della buona fede del subacquirente, oggetto didiscussione tra le parti, costituiti dal fermo di alcuni cantieri e dallacessione di alcuni contratti, circostanze idonee a incidere sul valore deirami di azienda - anche in considerazione dell’usura dei beni, dei debiti,della pendenza di controversie e dello scarso valore delle partecipazioni -per le quali era stata articolata prova testimoniale.8. Il quarto motivo è inammissibile sotto un triplice profilo. In primoluogo, i fatti sono stati indicati in modo aspecifico, senza ulterioriindicazioni idonee a ritenerne la decisività. In secondo luogo, pur avendo ilricorrente indicato il luogo processuale in cui i fatti sarebbero statiintrodotti in giudizio, gli stessi sono stati presi in esame dalla sentenzaimpugnata quanto al fermo cantieri («non superati da quanto dedotto daTec.Eco. Strade circa il fatto che alcuni dei lavori pubblici ceduti eranosoltanto potenzialmente realizzabili e fermi»). In terzo e decisivo luogo, ildeprezzamento del valore dei rami di azienda (dal momento della cessioneai danti causa intimati a quelle successive all’avente causa) costituiscesolo uno dei numerosi elementi indiziari valorizzati dal giudice di appello alfine di ritenere integrata la mala fede del subacquirente, con motivazione(per il resto) immune da censura.9. Con il quinto motivo si deduce (in via parimenti gradata), inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esamedi fatti decisivi «in quanto il giudice di appello non ha considerato laderivazione dei beni ricompresi nelle cessioni per cui è causa dalla societàfallita», poiché i beni ceduti alla subacquirente sarebbero soloparzialmente coincidenti con quelli ceduti ai danti causa.n. 21119/2021 R.G.Numero registro generale 21119/2021Numero sezionale 2547/2026Numero di raccolta generale 21173/2026Data pubblicazione 22/06/202610. Il quinto motivo è inammissibile, non avendo il ricorrente - comecorrettamente osserva il controricorrente - illustrato il luogo processualein cui il fatto storico dedotto sarebbe stato introdotto in giudizio.11. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con speseregolate dalla soccombenza in favore del controricorrente e liquidate comeda dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, cheliquida in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre € 200,00 peranticipazioni, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/06/2026.La PresidentePaola Vellan. 21119/2021 R.G.