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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 24763/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24812/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 2; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 113; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 772/2016 del 29 luglio 2016, notificata il 20 settembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il 29 settembre 2010 presso il Tribunale di Palermo, ha convenuto l'Azienda sanitaria provinciale di Palermo (da ora ASP), quale successore dell'ex Azienda USL n. 6 di Palermo (da ora AUSL), e ha esposto che: aveva intrattenuto, dal 1995 al 2006, un rapporto di convenzione di medicina generale con la ex [OSCURATO:PERSONA] n. 6; aveva ottenuto, nel settembre 2006, dall'Azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA]/CTO di Palermo un incarico medico dirigenziale a tempo determinato per tre anni ex art. 15 septies d.lgs. n. 502 del 1992' per la branca specialistica ospedaliera di Endocrinologia, Ginecologia e della Riproduzione; aveva comunicato all'AUSL n. 6 tale situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 19 dell'ACN 23 marzo 2005 SISAC, chiedendo la sospensione della convenzione in base all'art. 18, comma 2, lett. b, del citato ACN, con indicazione del sostituto; l'Azienda aveva dichiarato cessato il menzionato rapporto convenzionale, senza applicare, nella specie, la sospensione. [OSCURATO:PERSONA] ha domandato, quindi, che fosse dichiarata la nullità del provvedimento di cessazione del rapporto, con condanna di parte convenuta al ripristino del rapporto convenzionale ed al risarcimento di tutti i danni.

Il Tribunale di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1223/2014, ha respinto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello e la Corte d'appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, ha accolto in parte l'originario ricorso, rigettandolo solo con riferimento ad alcune delle voci risarcitorie indicate dall'appellante.

L'ASP Palermo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso.

L'ASP Palermo e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo l'ASP Palermo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 2, lett. b), dell'ACN del 20 gennaio 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, in relazione alle tipologie di incarico previste dal d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche e dai contratti della dirigenza medica e veterinaria e con riferimento all'art. 4, comma 7, legge n. 412 del 1991, nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., con riguardo all'art. 8, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche.

Essa lamenta che la corte territoriale avrebbe errato nel non riconoscere che l'art. 18, comma 2, lett. b), dell'[OSCURATO:PERSONA] del 23 marzo 2005 di medicina generale per i casi di sospensione del rapporto convenzionale di Medicina generale con il SSN si riferiva alla sola dirigenza intesa come dirigenza di struttura (semplice o complessa) del SSN, ovvero quale direzione di dipartimento, e non anche alla dirigenza medica richiesta ordinariamente per l'esercizio in regime di subordinazione con il SSN e le Aziende della professione medica.

L'interpretazione adottata dalla Corte d'appello di Palermo non avrebbe tenuto conto delle precise tipologie di incarichi previste per il SSN dal d.lgs. n. 502 del 1992 ai fini dell'applicazione dell'art. 18, comma 2, lett. b), citato, ma avrebbe equiparato la dirigenza sanitaria base, quale qualifica posseduta dal dipendente per l'espletamento della prestazione sanitaria, alla dirigenza intesa quale "Responsabilità di una struttura in termini gestionali", disconoscendo la differenza di tipologia esistente fra meri incarichi base e/o "professional" e incarichi gestionali del SSN.In particolare, al controricorrente, in seguito all'accettazione dell'incarico presso l'[OSCURATO:PERSONA], non era mai stata attribuita una responsabilità gestionale con incarico di struttura quale direttore di unità operativa semplice o complessa o di direzione di un distretto sanitario, con connessa responsabilità di risorse, mezzi e personale, ma un semplice incarico base, collegato alla qualifica di Dirigente sanitario, privo di responsabilità gestionali di direttore di distretto sanitario, di direttore di unità complessa o - semplice che, invece, sarebbero state richieste dall'art. 18, [OSCURATO:PERSONA] 2005 di Medicina Generale.

Parte ricorrente evidenzia che la dirigenza può essere reclutata a tempo indeterminato, ai sensi della legge n. 483 del 1997 (bando concorsuale per la dirigenza del SSN) o a tempo determinato ex art. 15 septies del d.lgs. n. 502 del 1992 per specifiche competenze professionali attestate dal curriculum professionale.

Siccome i contratti della dirigenza medica avevano introdotto, a partire dal 2000, l'aziendalizzazione ed il relativo ruolo unico della dirigenza medica, che prevedeva la differenziazione sulla base della tipologia di incarico attribuito, la sospensione era ammessa esclusivamente in presenza di incarichi di tipo strutturale e gestionale e non meramente "professional".

Queste conclusioni erano state condivise anche dalla SISAC in sede di interpretazione autentica dell'art. 18, comma 2, lett. b), menzionato, avendo precisato che non era possibile ritenere applicabile "l'istituto contrattuale in parola ai titolari di incarico ex art. 27 CCNL 8 giugno 2000 dirigenza medico-veterinaria quando costoro non svolgono funzioni con assunzione diretta di responsabilità e caratterizzate da autonomia gestionale ed organizzativa", mentre, al contrario, ciò non poteva escludersi per gli "incarichi di struttura complessa e per gli incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico (...) ai sensi dell'art. 15-septies del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502".L'ASP Palermo sostiene, soprattutto, che la corte territoriale si sarebbe limitata ad un'interpretazione letterale della disgiuntiva "o", senza accertare la comune intenzioni delle parti ed omettendo di interpretare le clausole le une per mezzo delle altre.

La Corte d'appello di Palermo non avrebbe considerato che l'espressione "altri incarichi organizzativi o di dirigenza" andava letta come un'endiadi atta a rafforzare il concetto prettamente amministrativo e non scientifico che veniva in rilievo, comeci- attestava il collocamento di siffatti incarichi "nell'ambito delle altre strutture organizzative e gestionali", ovvero "in luogo" di rango amministrativo.

Allo stesso modo, il riferimento agli "incarichi temporanei" contenuto nell'art. 8, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 502 del 1992 avrebbe dovuto essere riferito a quelli amministrativi.

La doglianza è priva di pregio.

L'art. 18, comma 2, dell'accordo collettivo nazionale del 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. n. 502 del 1992 prescrive che: "2.

Il medico è sospeso dalle attività di medicina generale: a) in caso di malattia o infortunio non occorsi nello svolgimento delle attività professionali convenzionate, per la durata massima di tre anni nell'arco di cinque; b) nel caso di attribuzione e accettazione da parte del medico di incarico di Direttore di Distretto o di altri incarichi organizzativi o di dirigenza nel Distretto o nell'ambito delle altre strutture organizzative e gestionali del [OSCURATO:PERSONA] o Regionale, anche ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera m) del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, per tutta la durata dell'incarico e fino alla cessazione dello stesso.

Nel caso di incarico a tempo parziale, la sospensione è anch'essa a tempo parziale;c) per la durata complessiva della inabilità temporanea totale, in caso di infortunio o malattia occorsi nello svolgimento della propria attività professionale; d) per inabilità temporanea o permanente che derivi da causa di servizio, per la durata massima di tre anni nell'arco di cinque; e) partecipazione ad iniziative aventi carattere umanitario e di solidarietà sociale aventi carattere istituzionale e che siano preventivamente autorizzate dall'Azienda; f) per motivi di studio relativi a partecipazione a corsi -di formazione diversi da quelli obbligatori di cui all'art. 20 del presente Accordo, accreditati secondo le disposizioni previste dal D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano durata superiore a 30 giorni consecutivi e fino alla concorrenza di un limite massimo di 60 giorni all'anno, salvo diversi Accordi regionali, che abbiano come oggetto argomenti di interesse per la medicina generale e che siano preventivamente autorizzati dall'Azienda".

La disposizione che qui rileva, ovvero l'art. 18, comma 2, lett. b), ammette, quindi, la sospensione del rapporto in esame "nel caso di attribuzione e accettazione da parte del medico di incarico di Direttore di Distretto o di altri incarichi organizzativi o di dirigenza nel Distretto o nell'ambito delle altre strutture organizzative e gestionali del [OSCURATO:PERSONA] o Regionale, anche ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera m) del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni..." Detto accordo è stato predisposto in attuazione dell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992, il quale elenca i principi che devono essere rispettati nella disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali, prescrivendo, in particolare, alla lett. m), che l'intesa in questione deve "prevedere le modalità con cui la convenzione possa essere sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le unità sanitarie locali attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della convenzione".

Sostiene parte ricorrente che da un'interpretazione sistematica della normativa vigente emergerebbe come gli appartenenti alla dirigenza sanitaria base non potrebbero beneficiare della citata sospensione, che sarebbe riservata esclusivamente ai dirigenti di una struttura in termini gestionali, ai quali fosse stata attribuita una responsabilità di risorse, mezzi e personale, con incarico di struttura quale direttore di unità operativa semplice o complessa o di direzione di un distretto sanitario.

Peraltro, la lettura della normativa sopra riportata non autorizza questa conclusione.

L'art. 18, comma 2, lett. b), menzionato si riferisce certo anche ai dirigenti di struttura complessa e semplice ed ai direttori di distretto, ma ha una portata chiaramente più ampia, atteso che riguarda, in generale, gli "altri incarichi organizzativi o di dirigenza nel Distretto o nell'ambito delle altre strutture organizzative e gestionali del [OSCURATO:PERSONA] o Regionale".

Questa previsione, proprio per il generico utilizzo dell'espressione "altri incarichi organizzativi o di dirigenza" non può essere stata introdotta semplicemente per regolare la posizione dei dirigenti con incarichi gestionali e solo amministrativi, ma deve essere riferita pure ai dirigenti medici nominati, come il controricorrente, ai sensi dell'art. 15 septies, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992.

Ciò si evince pure dal fatto che il detto art. 18, comma 2, lett. b), richiama espressamente il disposto dell'art. 8, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 502 del 1992 che, a sua volta, nel prevedere la sospensione dell'incarico professionale, la ammette nelle ipotesi in cui "le unità sanitarie locali attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della convenzione".

Nessuna previsione normativa o contrattuale autorizza a ritenere che per "incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della convezione" si debbano intendere solo quelli di dirigente di struttura semplice o complessa, come afferma parte ricorrente.

In realtà, quelle che vengono in rilievo sono disposizioni dal contenuto estremamente generico e di portata generale ch tendono a consentire al personale medico interessato di beneficiare della sospensione del rapporto convenzionale in tutta una serie di ipotesi nelle quali detto personale o si trova nell'impossibilità di espletare la propria prestazione - art. 18, comma 2, lett. a), c) e d) - o vuole svolgere attività meritorie - art. 18, comma 2, lett. e) - o cerca di arricchire il proprio bagaglio professionale - art. 18, comma 2, lett. f) e, appunto, lett. b) - in quest'ultima eventualità fornendo indirettamente un contributo positivo al sistema sanitario nazionale e regionale.

Peraltro, se la ratio dell'art. 18, comma 2, è di consentire al personale medico di riprendersi da infortuni o malattie e di migliorarsi da un punto di vista umano e professionale, non sussistono ragioni per intendere le disposizioni in esame nel senso prospettato da parte ricorrente, alla luce di un testo il tenore letterale del quale non consente con chiarezza una lettura come quella prospettata dall'ASP Palermo.

D'altronde, anche nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza del quale il criterio del senso letterale delle parole, di cui all'art. 1362, comma 1, c.c. è prevalente, potendo risultare assorbente di eventuali ulteriori e successivi criteri interpretativi (Cass., Sez.

L, n. 30135 del 26 ottobre 2021).La stessa espressione "dirigenza" va intesa in senso lato, in ambito sanitario, atteso che, in linea di principio, tutti i medici del Servizio sanitario nazionale hanno la qualifica di dirigente ai sensi dell'art. 15, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992 (Cfr. Cass., Sez.

L, n. 6103 del 17 marzo 2014; Cass., Sez.

L, n. 23549 del 3 novembre 2006, non massimate sul punto), benché a tale posizione possano poi sovrapporsi ulteriori qualifiche dirigenziali (ad esempio, dirigente di struttura complessa, semplice ecc.).

Neppure è decisiva la considerazione di parte ricorrente che, poiché i contratti della dirigenza medica avevano introdotto, a partire dal 2000, l'aziendalizzazione ed il relativo ruolo unico della dirigenza medica, che prevedeva la differenziazione sulla base della tipologia di incarico attribuito, la sospensione sarebbe stata ammessa esclusivamente in presenza di incarichi di tipo strutturale e gestionale e non meramente "professional".

Infatti, la circostanza che l'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 abbia prescritto che "la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali" non comporta che il citato art. 18, comma 2, lett. b), dell'accordo collettivo nazionale del 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale debba essere interpretato nel senso prospettato dall'ASP Palermo in assenza di un riferimento formale alla distinzione per profili professionali e responsabilità.

Priva di valore è la menzione, contenuta nel ricorso introduttivo, del parere rilasciato dalla SISAC in sede di interpretazione autentica dell'art. 18, comma 2, lett. b), menzionato, nel quale sarebbe stato precisato che non era possibile ritenere applicabile "l'istituto contrattuale in parola ai titolari di incarico ex art. 27 CCNL 8 giugno 2000 dirigenza medico-veterinaria quando costoro non svolgono funzioni con assunzione diretta di responsabilità e caratterizzate da autonomia gestionale ed organizzativa", mentre, al contrario, ciò non poteva escludersi per gli "incarichi di struttura complessa e per gli incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico (...) ai sensi dell'art. 15-septies del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502".

A prescindere dall'ammissibilità del riferimento e della sua rilevanza nella presente sede, si osserva che questo concerne i titolari di incarico ex art. 27 CCNL 8 giugno 2000.

La Corte d'appello di Palermo ha accertato, con una valutazione di merito non contestata, che al controricorrente era stato conferito un incarico medico-dirigenziale a tempo determinato presso l'Azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 15 septies, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992.

L'ASP Palermo sostiene, altresì, che la corte territoriale si sarebbe limitata ad un'interpretazione letterale della disgiuntiva "o", senza accertare la comune intenzioni delle parti ed omettendo di interpretare le clausole le une per mezzo delle altre.

La Corte d'appello di Palermo non avrebbe considerato che l'espressione "altri incarichi organizzativi o di dirigenza" andava letta come un'endiadi atta a rafforzare il concetto prettamente amministrativo e non scientifico che veniva in rilievo, come attestava il collocamento di siffatti incarichi "nell'ambito delle altre strutture organizzative e gestionali", ovvero "in luogo" di rango amministrativo.

Queste osservazioni, però, non tengono conto che le altre disposizioni dell'Accordo collettivo nazionale del 2005 non consentono di interpretare in diverso modo l'art. 18, comma 2, lett. b), citato.

In particolare, non vi sono ragioni per affermare che il riferimento ad "altri incarichi organizzativi o di dirigenza" porti ad escludere tutti gli incarichi di natura non amministrativa.Sul punto, si evidenzia, come osservato dal controricorrente, che l'art. 5, lett. c), dell'Accordo collettivo nazionale del 2000, prescriveva che "Il medico è sospeso dalle attività di medicina generale: (...) c) nel caso di attribuzione e accettazione da parte del medico di incarico di Direttore di Distretto o di altri incarichi organizzativi nel Distretto a tempo pieno, ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera m) del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni, per tutta la durata dell'incarico e fino alla cessazione dello stesso".

Ciò chiarisce come l'utilizzo del termine "dirigenza" non sia finalizzato a costruire un'endiadi.

Neppure assume valore il collocamento di siffatti incarichi "nell'ambito delle altre strutture organizzative e gestionali", poiché al controricorrente era stato attribuito un incarico dirigenziale ex art. 15 septies, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992 che non poteva non espletarsi nell'ambito di una struttura organizzata. 2) Con il secondo motivo l'ASP Palermo lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 18, comma 2, lett. b), [OSCURATO:PERSONA] del 23 marzo 2005 di medicina generale e 15 septies del d.lgs n. 502 del 1992, come innovato dal d.lgs. n. n. 229 del 1999, nonché l'omessa disamina di punti decisivi della controversia.

Ad avviso di parte ricorrente, la corte territoriale avrebbe omesso di tenere conto della tipologia dell'incarico attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che quest'ultimo non aveva intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con il SSN e con l'Azienda USL 6 di Palermo.

In particolare, non avrebbe considerato che presupposto per la concessione dell'aspettativa ex art. 15 septies del d.lgs. n. 502 del 1992 era il rapporto di dipendenza a tempo indeterminato fra il fruitore ed il SSN e le sue aziende od enti.Il primo profilo è stato esaminato dalla Corte d'appello di Palermo, che ha valutato specificamente la natura del rapporto fra [OSCURATO:PERSONA] e l'Azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] di Palermo.

Quanto alla problematica relativa all'esistenza di un contratto di lavoro dipendente e all'aspettativa, si rileva che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che essa sia stata oggetto del contendere. 3) Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.

La doglianza va respinta per le stesse ragioni che hanno condotto al rigetto del primo motivo. 4) Con il quarto motivo parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1326 c.c. poiché la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che il contratto fra [OSCURATO:PERSONA] e il SSN era cessato con nota dell'Azienda USL n. 6 di Palermo del 14 settembre 2006 in seguito a richiesta del medesimo [OSCURATO:PERSONA].

La doglianza è inammissibile, non risultando, dalla lettura della sentenza, che la circostanza in questione sia stata dedotta nei precedenti gradi di lite.

Peraltro, si rileva che il rapporto con controricorrente, una volta comunicata la ragione di incompatibilità, avrebbe dovuto essere sospeso, come previsto dall'art. 18, comma 2, dell'Accordo collettivo nazionale del 2005. 5) Il ricorso è respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex art. 91 c.p.c.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo, per parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite al controricorrente, che liquida in C 8.000,00 per compenso ed C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - dichiara che sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24812/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 2; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 113; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 772/2016 del 29 luglio 2016, notificata il 20 settembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il 29 settembre 2010 presso il Tribunale di Palermo, ha convenuto l'Azienda sanitaria provinciale di Palermo (da ora ASP), quale successore dell'ex Azienda USL n. 6 di Palermo (da ora AUSL), e ha esposto che: aveva intrattenuto, dal 1995 al 2006, un rapporto di convenzione di medicina generale con la ex [OSCURATO:PERSONA] n. 6; aveva ottenuto, nel settembre 2006, dall'Azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA]/CTO di Palermo un incarico medico dirigenziale a tempo determinato per tre anni ex art. 15 septies d.lgs. n. 502 del 1992' per la branca specialistica ospedaliera di Endocrinologia, Ginecologia e della Riproduzione; aveva comunicato all'AUSL n. 6 tale situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 19 dell'ACN 23 marzo 2005 SISAC, chiedendo la sospensione della convenzione in base all'art. 18, comma 2, lett. b, del citato ACN, con indicazione del sostituto; l'Azienda aveva dichiarato cessato il menzionato rapporto convenzionale, senza applicare, nella specie, la sospensione. [OSCURATO:PERSONA] ha domandato, quindi, che fosse dichiarata la nullità del provvedimento di cessazione del rapporto, con condanna di parte convenuta al ripristino del rapporto convenzionale ed al risarcimento di tutti i danni. Il Tribunale di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1223/2014, ha respinto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello e la Corte d'appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, ha accolto in parte l'originario ricorso, rigettandolo solo con riferimento ad alcune delle voci risarcitorie indicate dall'appellante. L'ASP Palermo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso. L'ASP Palermo e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo l'ASP Palermo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 2, lett. b), dell'ACN del 20 gennaio 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, in relazione alle tipologie di incarico previste dal d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche e dai contratti della dirigenza medica e veterinaria e con riferimento all'art. 4, comma 7, legge n. 412 del 1991, nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., con riguardo all'art. 8, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche. Essa lamenta che la corte territoriale avrebbe errato nel non riconoscere che l'art. 18, comma 2, lett. b), dell'[OSCURATO:PERSONA] del 23 marzo 2005 di medicina generale per i casi di sospensione del rapporto convenzionale di Medicina generale con il SSN si riferiva alla sola dirigenza intesa come dirigenza di struttura (semplice o complessa) del SSN, ovvero quale direzione di dipartimento, e non anche alla dirigenza medica richiesta ordinariamente per l'esercizio in regime di subordinazione con il SSN e le Aziende della professione medica. L'interpretazione adottata dalla Corte d'appello di Palermo non avrebbe tenuto conto delle precise tipologie di incarichi previste per il SSN dal d.lgs. n. 502 del 1992 ai fini dell'applicazione dell'art. 18, comma 2, lett. b), citato, ma avrebbe equiparato la dirigenza sanitaria base, quale qualifica posseduta dal dipendente per l'espletamento della prestazione sanitaria, alla dirigenza intesa quale "Responsabilità di una struttura in termini gestionali", disconoscendo la differenza di tipologia esistente fra meri incarichi base e/o "professional" e incarichi gestionali del SSN.In particolare, al controricorrente, in seguito all'accettazione dell'incarico presso l'[OSCURATO:PERSONA], non era mai stata attribuita una responsabilità gestionale con incarico di struttura quale direttore di unità operativa semplice o complessa o di direzione di un distretto sanitario, con connessa responsabilità di risorse, mezzi e personale, ma un semplice incarico base, collegato alla qualifica di Dirigente sanitario, privo di responsabilità gestionali di direttore di distretto sanitario, di direttore di unità complessa o - semplice che, invece, sarebbero state richieste dall'art. 18, [OSCURATO:PERSONA] 2005 di Medicina Generale. Parte ricorrente evidenzia che la dirigenza può essere reclutata a tempo indeterminato, ai sensi della legge n. 483 del 1997 (bando concorsuale per la dirigenza del SSN) o a tempo determinato ex art. 15 septies del d.lgs. n. 502 del 1992 per specifiche competenze professionali attestate dal curriculum professionale. Siccome i contratti della dirigenza medica avevano introdotto, a partire dal 2000, l'aziendalizzazione ed il relativo ruolo unico della dirigenza medica, che prevedeva la differenziazione sulla base della tipologia di incarico attribuito, la sospensione era ammessa esclusivamente in presenza di incarichi di tipo strutturale e gestionale e non meramente "professional". Queste conclusioni erano state condivise anche dalla SISAC in sede di interpretazione autentica dell'art. 18, comma 2, lett. b), menzionato, avendo precisato che non era possibile ritenere applicabile "l'istituto contrattuale in parola ai titolari di incarico ex art. 27 CCNL 8 giugno 2000 dirigenza medico-veterinaria quando costoro non svolgono funzioni con assunzione diretta di responsabilità e caratterizzate da autonomia gestionale ed organizzativa", mentre, al contrario, ciò non poteva escludersi per gli "incarichi di struttura complessa e per gli incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico (...) ai sensi dell'art. 15-septies del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502".L'ASP Palermo sostiene, soprattutto, che la corte territoriale si sarebbe limitata ad un'interpretazione letterale della disgiuntiva "o", senza accertare la comune intenzioni delle parti ed omettendo di interpretare le clausole le une per mezzo delle altre. La Corte d'appello di Palermo non avrebbe considerato che l'espressione "altri incarichi organizzativi o di dirigenza" andava letta come un'endiadi atta a rafforzare il concetto prettamente amministrativo e non scientifico che veniva in rilievo, comeci- attestava il collocamento di siffatti incarichi "nell'ambito delle altre strutture organizzative e gestionali", ovvero "in luogo" di rango amministrativo. Allo stesso modo, il riferimento agli "incarichi temporanei" contenuto nell'art. 8, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 502 del 1992 avrebbe dovuto essere riferito a quelli amministrativi. La doglianza è priva di pregio. L'art. 18, comma 2, dell'accordo collettivo nazionale del 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. n. 502 del 1992 prescrive che: "2. Il medico è sospeso dalle attività di medicina generale: a) in caso di malattia o infortunio non occorsi nello svolgimento delle attività professionali convenzionate, per la durata massima di tre anni nell'arco di cinque; b) nel caso di attribuzione e accettazione da parte del medico di incarico di Direttore di Distretto o di altri incarichi organizzativi o di dirigenza nel Distretto o nell'ambito delle altre strutture organizzative e gestionali del [OSCURATO:PERSONA] o Regionale, anche ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera m) del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, per tutta la durata dell'incarico e fino alla cessazione dello stesso. Nel caso di incarico a tempo parziale, la sospensione è anch'essa a tempo parziale;c) per la durata complessiva della inabilità temporanea totale, in caso di infortunio o malattia occorsi nello svolgimento della propria attività professionale; d) per inabilità temporanea o permanente che derivi da causa di servizio, per la durata massima di tre anni nell'arco di cinque; e) partecipazione ad iniziative aventi carattere umanitario e di solidarietà sociale aventi carattere istituzionale e che siano preventivamente autorizzate dall'Azienda; f) per motivi di studio relativi a partecipazione a corsi -di formazione diversi da quelli obbligatori di cui all'art. 20 del presente Accordo, accreditati secondo le disposizioni previste dal D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano durata superiore a 30 giorni consecutivi e fino alla concorrenza di un limite massimo di 60 giorni all'anno, salvo diversi Accordi regionali, che abbiano come oggetto argomenti di interesse per la medicina generale e che siano preventivamente autorizzati dall'Azienda". La disposizione che qui rileva, ovvero l'art. 18, comma 2, lett. b), ammette, quindi, la sospensione del rapporto in esame "nel caso di attribuzione e accettazione da parte del medico di incarico di Direttore di Distretto o di altri incarichi organizzativi o di dirigenza nel Distretto o nell'ambito delle altre strutture organizzative e gestionali del [OSCURATO:PERSONA] o Regionale, anche ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera m) del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni..." Detto accordo è stato predisposto in attuazione dell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992, il quale elenca i principi che devono essere rispettati nella disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali, prescrivendo, in particolare, alla lett. m), che l'intesa in questione deve "prevedere le modalità con cui la convenzione possa essere sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le unità sanitarie locali attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della convenzione". Sostiene parte ricorrente che da un'interpretazione sistematica della normativa vigente emergerebbe come gli appartenenti alla dirigenza sanitaria base non potrebbero beneficiare della citata sospensione, che sarebbe riservata esclusivamente ai dirigenti di una struttura in termini gestionali, ai quali fosse stata attribuita una responsabilità di risorse, mezzi e personale, con incarico di struttura quale direttore di unità operativa semplice o complessa o di direzione di un distretto sanitario. Peraltro, la lettura della normativa sopra riportata non autorizza questa conclusione. L'art. 18, comma 2, lett. b), menzionato si riferisce certo anche ai dirigenti di struttura complessa e semplice ed ai direttori di distretto, ma ha una portata chiaramente più ampia, atteso che riguarda, in generale, gli "altri incarichi organizzativi o di dirigenza nel Distretto o nell'ambito delle altre strutture organizzative e gestionali del [OSCURATO:PERSONA] o Regionale". Questa previsione, proprio per il generico utilizzo dell'espressione "altri incarichi organizzativi o di dirigenza" non può essere stata introdotta semplicemente per regolare la posizione dei dirigenti con incarichi gestionali e solo amministrativi, ma deve essere riferita pure ai dirigenti medici nominati, come il controricorrente, ai sensi dell'art. 15 septies, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992. Ciò si evince pure dal fatto che il detto art. 18, comma 2, lett. b), richiama espressamente il disposto dell'art. 8, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 502 del 1992 che, a sua volta, nel prevedere la sospensione dell'incarico professionale, la ammette nelle ipotesi in cui "le unità sanitarie locali attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della convenzione". Nessuna previsione normativa o contrattuale autorizza a ritenere che per "incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della convezione" si debbano intendere solo quelli di dirigente di struttura semplice o complessa, come afferma parte ricorrente. In realtà, quelle che vengono in rilievo sono disposizioni dal contenuto estremamente generico e di portata generale ch tendono a consentire al personale medico interessato di beneficiare della sospensione del rapporto convenzionale in tutta una serie di ipotesi nelle quali detto personale o si trova nell'impossibilità di espletare la propria prestazione - art. 18, comma 2, lett. a), c) e d) - o vuole svolgere attività meritorie - art. 18, comma 2, lett. e) - o cerca di arricchire il proprio bagaglio professionale - art. 18, comma 2, lett. f) e, appunto, lett. b) - in quest'ultima eventualità fornendo indirettamente un contributo positivo al sistema sanitario nazionale e regionale. Peraltro, se la ratio dell'art. 18, comma 2, è di consentire al personale medico di riprendersi da infortuni o malattie e di migliorarsi da un punto di vista umano e professionale, non sussistono ragioni per intendere le disposizioni in esame nel senso prospettato da parte ricorrente, alla luce di un testo il tenore letterale del quale non consente con chiarezza una lettura come quella prospettata dall'ASP Palermo. D'altronde, anche nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza del quale il criterio del senso letterale delle parole, di cui all'art. 1362, comma 1, c.c. è prevalente, potendo risultare assorbente di eventuali ulteriori e successivi criteri interpretativi (Cass., Sez. L, n. 30135 del 26 ottobre 2021).La stessa espressione "dirigenza" va intesa in senso lato, in ambito sanitario, atteso che, in linea di principio, tutti i medici del Servizio sanitario nazionale hanno la qualifica di dirigente ai sensi dell'art. 15, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992 (Cfr. Cass., Sez. L, n. 6103 del 17 marzo 2014; Cass., Sez. L, n. 23549 del 3 novembre 2006, non massimate sul punto), benché a tale posizione possano poi sovrapporsi ulteriori qualifiche dirigenziali (ad esempio, dirigente di struttura complessa, semplice ecc.). Neppure è decisiva la considerazione di parte ricorrente che, poiché i contratti della dirigenza medica avevano introdotto, a partire dal 2000, l'aziendalizzazione ed il relativo ruolo unico della dirigenza medica, che prevedeva la differenziazione sulla base della tipologia di incarico attribuito, la sospensione sarebbe stata ammessa esclusivamente in presenza di incarichi di tipo strutturale e gestionale e non meramente "professional". Infatti, la circostanza che l'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 abbia prescritto che "la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali" non comporta che il citato art. 18, comma 2, lett. b), dell'accordo collettivo nazionale del 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale debba essere interpretato nel senso prospettato dall'ASP Palermo in assenza di un riferimento formale alla distinzione per profili professionali e responsabilità. Priva di valore è la menzione, contenuta nel ricorso introduttivo, del parere rilasciato dalla SISAC in sede di interpretazione autentica dell'art. 18, comma 2, lett. b), menzionato, nel quale sarebbe stato precisato che non era possibile ritenere applicabile "l'istituto contrattuale in parola ai titolari di incarico ex art. 27 CCNL 8 giugno 2000 dirigenza medico-veterinaria quando costoro non svolgono funzioni con assunzione diretta di responsabilità e caratterizzate da autonomia gestionale ed organizzativa", mentre, al contrario, ciò non poteva escludersi per gli "incarichi di struttura complessa e per gli incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico (...) ai sensi dell'art. 15-septies del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502". A prescindere dall'ammissibilità del riferimento e della sua rilevanza nella presente sede, si osserva che questo concerne i titolari di incarico ex art. 27 CCNL 8 giugno 2000. La Corte d'appello di Palermo ha accertato, con una valutazione di merito non contestata, che al controricorrente era stato conferito un incarico medico-dirigenziale a tempo determinato presso l'Azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 15 septies, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992. L'ASP Palermo sostiene, altresì, che la corte territoriale si sarebbe limitata ad un'interpretazione letterale della disgiuntiva "o", senza accertare la comune intenzioni delle parti ed omettendo di interpretare le clausole le une per mezzo delle altre. La Corte d'appello di Palermo non avrebbe considerato che l'espressione "altri incarichi organizzativi o di dirigenza" andava letta come un'endiadi atta a rafforzare il concetto prettamente amministrativo e non scientifico che veniva in rilievo, come attestava il collocamento di siffatti incarichi "nell'ambito delle altre strutture organizzative e gestionali", ovvero "in luogo" di rango amministrativo. Queste osservazioni, però, non tengono conto che le altre disposizioni dell'Accordo collettivo nazionale del 2005 non consentono di interpretare in diverso modo l'art. 18, comma 2, lett. b), citato. In particolare, non vi sono ragioni per affermare che il riferimento ad "altri incarichi organizzativi o di dirigenza" porti ad escludere tutti gli incarichi di natura non amministrativa.Sul punto, si evidenzia, come osservato dal controricorrente, che l'art. 5, lett. c), dell'Accordo collettivo nazionale del 2000, prescriveva che "Il medico è sospeso dalle attività di medicina generale: (...) c) nel caso di attribuzione e accettazione da parte del medico di incarico di Direttore di Distretto o di altri incarichi organizzativi nel Distretto a tempo pieno, ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera m) del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni, per tutta la durata dell'incarico e fino alla cessazione dello stesso". Ciò chiarisce come l'utilizzo del termine "dirigenza" non sia finalizzato a costruire un'endiadi. Neppure assume valore il collocamento di siffatti incarichi "nell'ambito delle altre strutture organizzative e gestionali", poiché al controricorrente era stato attribuito un incarico dirigenziale ex art. 15 septies, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992 che non poteva non espletarsi nell'ambito di una struttura organizzata. 2) Con il secondo motivo l'ASP Palermo lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 18, comma 2, lett. b), [OSCURATO:PERSONA] del 23 marzo 2005 di medicina generale e 15 septies del d.lgs n. 502 del 1992, come innovato dal d.lgs. n. n. 229 del 1999, nonché l'omessa disamina di punti decisivi della controversia. Ad avviso di parte ricorrente, la corte territoriale avrebbe omesso di tenere conto della tipologia dell'incarico attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che quest'ultimo non aveva intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con il SSN e con l'Azienda USL 6 di Palermo. In particolare, non avrebbe considerato che presupposto per la concessione dell'aspettativa ex art. 15 septies del d.lgs. n. 502 del 1992 era il rapporto di dipendenza a tempo indeterminato fra il fruitore ed il SSN e le sue aziende od enti.Il primo profilo è stato esaminato dalla Corte d'appello di Palermo, che ha valutato specificamente la natura del rapporto fra [OSCURATO:PERSONA] e l'Azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] di Palermo. Quanto alla problematica relativa all'esistenza di un contratto di lavoro dipendente e all'aspettativa, si rileva che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che essa sia stata oggetto del contendere. 3) Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. La doglianza va respinta per le stesse ragioni che hanno condotto al rigetto del primo motivo. 4) Con il quarto motivo parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1326 c.c. poiché la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che il contratto fra [OSCURATO:PERSONA] e il SSN era cessato con nota dell'Azienda USL n. 6 di Palermo del 14 settembre 2006 in seguito a richiesta del medesimo [OSCURATO:PERSONA]. La doglianza è inammissibile, non risultando, dalla lettura della sentenza, che la circostanza in questione sia stata dedotta nei precedenti gradi di lite. Peraltro, si rileva che il rapporto con controricorrente, una volta comunicata la ragione di incompatibilità, avrebbe dovuto essere sospeso, come previsto dall'art. 18, comma 2, dell'Accordo collettivo nazionale del 2005. 5) Il ricorso è respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex art. 91 c.p.c. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo, per parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M. La Corte, - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite al controricorrente, che liquida in C 8.000,00 per compenso ed C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - dichiara che sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quat
Sentenza Cassazione n. 24763/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris