CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03649/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in parte perché rilevano una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, in parte perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che non prendono posizione sulla circostanza evidenziata in ordinanza che si tratta della quinta volta in tre anni in cui il condannato è sorpreso alla guida di un veicolo senza patente, e che ciò ne dimostrerebbe la totale inaffidabilità che è invece necessaria per essere ammesso ad una misura alternativa (argomento che contiene, quindi, anche la implicita risposta alla tesi della memoria presentata dal ricorrente davanti al Tribunale di sorveglianza, secondo cui, per sanzionare la violazione, sarebbe stata sufficiente anche una revoca dell'autorizzazione ad uscire dal domicilio), ed in parte perché inconferenti con il provvedimento impugnato, che non riporta in alcuna parte della motivazione o del dispositivo l'affermazione che la misura viene revocata ex tunc; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembr