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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 aprile 1965

Cassazione n. 05928/2026

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icchitano [OSCURATO:PERSONA] n. a Catanzaro il 16/4/1965 avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 16/9/2025 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1 bis, cod.proc.pen.; visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro, pronunciando sulla richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari il 18/8/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i delitti di truffa aggravata ai danni dello Stato ed autoriciclaggio, annullava il provvedimento genetico limitatamente agli appartamenti destinati a studi medici ubicati in S. Sostene e in Catanzaro, confermando la legittimità delvincolo disposto ai sensi degli artt. 640q uater e 322 ter cod.pen. con riguardo alle somme di danaro di euro 99.667,54 ed euro 47.576,00.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173,comma 1, disp.att.cod.proc.pen. 2.1 La violazione dell’art. 325 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari; mera apparenza della motivazione con riguardo alla necessità di anticipare gli effetti ablatori dei beni assoggettati a sequestro.

Il difensore lamenta che il collegio cautelare ha reso una motivazione solo apparente in ordine alla sussistenza del periculum in mora, contravvenendo ai principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità che richiedono la puntuale illustrazione delle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca.

Nella specie l’ordinanza impugnata si è limitata a recepire in maniera acritica le considerazioni espresse nell’ordinanza di convalida del sequestro d’urgenza disposto dal P.m. e nel decreto del Gip, affermando la sussistenza del fondato pericolo di distrazione delle somme di danaro oggetto del sequestro sulla base della natura del bene e del contegno dell’indagato, valorizzando la possibilità che lo [OSCURATO:PERSONA] potesse disfarsi delle somme,una volta appresa l’esistenza del procedimento a suo carico.

I giudici della cautela hanno omesso di fornire una reale spiegazione circa le ragioni che impediscono di attendere la definizione del giudizio a carico del ricorrente e hanno trascurato il fatto che il periculum non può ritenersi validamente integrato dal pericolo di dispersione connaturato al danaro né idonea giustificazione del vincolo può connettersi alla affermata attitudine dell’indagato all’esecuzione di operazioni economiche fraudolente.

Inoltre,l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto che lo [OSCURATO:PERSONA] è edotto dell’indagine a suo carico da circa quattro anni e non risulta che in detto lasso temporale abbia effettuato atti dispositivi suscettibili di sottrarre beni e valori alla sua sfera patrimoniale; dal gennaio 2023 svolge la propria attività in regime di extramoenia, è proprietario di beni immobili e gode di introiti provenienti dall’attività professionale idonei a garantire il soddisfacimento delle obbligazioni che dovessero risultare a suo carico in esito al processo. 2.2 La violazione dell’art. 325 cod.proc.pen. e l’apparenza della motivazione con riguardo alla garanzia dei diritti di difesa e del giusto processo nonché la violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, avendo l’ordinanza impugnata omesso di valutare e confutare i motivi a sostegno dell’istanza di riesame. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorsoè fondato e merita, pertanto, accoglimento.

I giudici della cautela reale hanno affermato la sussistenza del periculum in mora con riguardo al sequestro preventivo a fini di confisca delle somme di danaro costituenti profitto dei reati di truffa aggravata e autoriciclaggio, richiamando,da un lato, il rischio di dispersione del danaro correlato all’intrinseca natura dello stesso, dall’altro, le modalità dei fatti investigati, attestanti l’attitudine del ricorrente a ”schermare sistematicamente la provenienza illecita delle ingenti somme di denaro indebitamente percepite mediante l’espletamento delle condotte illecite” (pag. 12). 1.1 La motivazione rassegnata non risulta coerente con i principi in più occasioni enunziati dalla giurisprudenza di legittimità.

Sulla scia dell’ermeneusi di Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 –01, questa Corteha affermato che i l provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta disomme di denaro costituente profitto del reato deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria, in termini d'imprescindibilità, l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogniautomatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione, utilizzazione o alienazione del bene al generico riferimento alla natura fungibile del denaro (in tema di sequestro anticipatorio ai sensi dell’art.12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74,Sez. 3, n. 23936 del 11/04/2024, Rossi, Rv. 286671 – 01 ; con riguardo ai reati ex artt. 73, comma 7-bis, e 74, comma 7-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,Sez. 3, n. 9206 del 07/11/2023, dep. 2024, Fiore, Rv. 286021 –01; con riferimento alla confisca nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Sez. 6, n. 20649 del 15/02/2023, Costingo, Rv. 284757 -01).

Se il richiamo al rischio di dispersione connesso alla natura fungibile del danaro non costituisce un indice appagante a sostegno del periculum, lo stesso è a dirsi in ordine all’evocata capacità dell’indagato di porre in essere condotte dissimulatorie del profitto illecitamente conseguito, trattandosi di parametro non pertinente al giudizio prognostico richiesto al giudice della cautela, il quale è tenuto a specificare gli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile.

Al riguardo questa Corte ha ulteriormente precisato che il "periculum in mora" non può essere ritenuto esistente in base alla sola titolarità, da parte del soggetto destinatario della misura, di un patrimonio inferiore a quello suscettibile di confisca, neppure quando l'oggetto del vincolo è costituito da un bene fungibile quale il denaro (Sez. 6, n. 45268 del 18/09/2024, Guido, Rv. 287311 -01), poiché, in conformità alle statuizioni di Sez.

Unite Ellade, deve aversi riguardo al solo parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca quale criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, sicché ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice ètenuto a spiegare, in termini che potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, tenendo contodello stato interlocutorio del provvedimento, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio.Tanto a garanzia del rispetto dei criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale al fine di evitare gratuite e indebite compressioni del diritto di proprietà e di iniziativa economica, alla luce dei principi costituzionali e convenzionali che tendono ad una ragionevole composizione dei contrapposti interessi di impronta privatistica, da un lato, e pubblicistica, dall’altro.

2. Alla luce delle considerazioni che precedono deve disporsi l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio pernuovo esame al Tribunale di Catanzaro al fine di emendare le criticità rilevate.

P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod.proc.pen.

Così deciso in Roma il 20 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icchitano [OSCURATO:PERSONA] n. a Catanzaro il 16/4/1965 avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 16/9/2025 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1 bis, cod.proc.pen.; visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro, pronunciando sulla richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari il 18/8/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i delitti di truffa aggravata ai danni dello Stato ed autoriciclaggio, annullava il provvedimento genetico limitatamente agli appartamenti destinati a studi medici ubicati in S. Sostene e in Catanzaro, confermando la legittimità delvincolo disposto ai sensi degli artt. 640q uater e 322 ter cod.pen. con riguardo alle somme di danaro di euro 99.667,54 ed euro 47.576,00. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173,comma 1, disp.att.cod.proc.pen. 2.1 La violazione dell’art. 325 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari; mera apparenza della motivazione con riguardo alla necessità di anticipare gli effetti ablatori dei beni assoggettati a sequestro. Il difensore lamenta che il collegio cautelare ha reso una motivazione solo apparente in ordine alla sussistenza del periculum in mora, contravvenendo ai principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità che richiedono la puntuale illustrazione delle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca. Nella specie l’ordinanza impugnata si è limitata a recepire in maniera acritica le considerazioni espresse nell’ordinanza di convalida del sequestro d’urgenza disposto dal P.m. e nel decreto del Gip, affermando la sussistenza del fondato pericolo di distrazione delle somme di danaro oggetto del sequestro sulla base della natura del bene e del contegno dell’indagato, valorizzando la possibilità che lo [OSCURATO:PERSONA] potesse disfarsi delle somme,una volta appresa l’esistenza del procedimento a suo carico. I giudici della cautela hanno omesso di fornire una reale spiegazione circa le ragioni che impediscono di attendere la definizione del giudizio a carico del ricorrente e hanno trascurato il fatto che il periculum non può ritenersi validamente integrato dal pericolo di dispersione connaturato al danaro né idonea giustificazione del vincolo può connettersi alla affermata attitudine dell’indagato all’esecuzione di operazioni economiche fraudolente. Inoltre,l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto che lo [OSCURATO:PERSONA] è edotto dell’indagine a suo carico da circa quattro anni e non risulta che in detto lasso temporale abbia effettuato atti dispositivi suscettibili di sottrarre beni e valori alla sua sfera patrimoniale; dal gennaio 2023 svolge la propria attività in regime di extramoenia, è proprietario di beni immobili e gode di introiti provenienti dall’attività professionale idonei a garantire il soddisfacimento delle obbligazioni che dovessero risultare a suo carico in esito al processo. 2.2 La violazione dell’art. 325 cod.proc.pen. e l’apparenza della motivazione con riguardo alla garanzia dei diritti di difesa e del giusto processo nonché la violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, avendo l’ordinanza impugnata omesso di valutare e confutare i motivi a sostegno dell’istanza di riesame. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorsoè fondato e merita, pertanto, accoglimento. I giudici della cautela reale hanno affermato la sussistenza del periculum in mora con riguardo al sequestro preventivo a fini di confisca delle somme di danaro costituenti profitto dei reati di truffa aggravata e autoriciclaggio, richiamando,da un lato, il rischio di dispersione del danaro correlato all’intrinseca natura dello stesso, dall’altro, le modalità dei fatti investigati, attestanti l’attitudine del ricorrente a ”schermare sistematicamente la provenienza illecita delle ingenti somme di denaro indebitamente percepite mediante l’espletamento delle condotte illecite” (pag. 12). 1.1 La motivazione rassegnata non risulta coerente con i principi in più occasioni enunziati dalla giurisprudenza di legittimità. Sulla scia dell’ermeneusi di Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 –01, questa Corteha affermato che i l provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta disomme di denaro costituente profitto del reato deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria, in termini d'imprescindibilità, l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogniautomatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione, utilizzazione o alienazione del bene al generico riferimento alla natura fungibile del denaro (in tema di sequestro anticipatorio ai sensi dell’art.12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74,Sez. 3, n. 23936 del 11/04/2024, Rossi, Rv. 286671 – 01 ; con riguardo ai reati ex artt. 73, comma 7-bis, e 74, comma 7-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,Sez. 3, n. 9206 del 07/11/2023, dep. 2024, Fiore, Rv. 286021 –01; con riferimento alla confisca nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Sez. 6, n. 20649 del 15/02/2023, Costingo, Rv. 284757 -01). Se il richiamo al rischio di dispersione connesso alla natura fungibile del danaro non costituisce un indice appagante a sostegno del periculum, lo stesso è a dirsi in ordine all’evocata capacità dell’indagato di porre in essere condotte dissimulatorie del profitto illecitamente conseguito, trattandosi di parametro non pertinente al giudizio prognostico richiesto al giudice della cautela, il quale è tenuto a specificare gli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile. Al riguardo questa Corte ha ulteriormente precisato che il "periculum in mora" non può essere ritenuto esistente in base alla sola titolarità, da parte del soggetto destinatario della misura, di un patrimonio inferiore a quello suscettibile di confisca, neppure quando l'oggetto del vincolo è costituito da un bene fungibile quale il denaro (Sez. 6, n. 45268 del 18/09/2024, Guido, Rv. 287311 -01), poiché, in conformità alle statuizioni di Sez. Unite Ellade, deve aversi riguardo al solo parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca quale criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, sicché ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice ètenuto a spiegare, in termini che potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, tenendo contodello stato interlocutorio del provvedimento, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio.Tanto a garanzia del rispetto dei criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale al fine di evitare gratuite e indebite compressioni del diritto di proprietà e di iniziativa economica, alla luce dei principi costituzionali e convenzionali che tendono ad una ragionevole composizione dei contrapposti interessi di impronta privatistica, da un lato, e pubblicistica, dall’altro. 2. Alla luce delle considerazioni che precedono deve disporsi l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio pernuovo esame al Tribunale di Catanzaro al fine di emendare le criticità rilevate. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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