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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 24846/2023

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90/2020 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5690/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di titolare della cessata ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di GIUFFRIDA Giuseppa, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio legale dell’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegataal ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, [OSCURATO:PERSONA] in Gessate n. 2, presso lo studio degli avvocatiPaola Conti e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]) , che la rappresentano e difendono giusta procura speciale allegataal controricorso. -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Milano n . 12033 /20 19 , depositata il 31 dicembre 2019 e notificata il 2gennaio 2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. Con decreto ingiuntivo n. 41809/2012 (RG 64901/2012), il Tribunale di Milano ingiunse alla S.E.A. di [OSCURATO:PERSONA],quanto ad euro 107.670,15, e alla S.E.A. di [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],in solido tra loro, di pagare immediatamente l’importo capitale di euro 264.000,64 a [OSCURATO:PERSONA] DISTRIBUTIONs.r.l. (di seguito, per brevità: ESPRIT). 1.1 Con atto di citazione introduttivo [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e allegando in particolare che: • il Guglielmino non era coniuge della Giuffrida; • solo parte opposta riferisce della esistenza di 24 titoli, emessi dalla Giuffrida, per complessivi euro 101.408,00: sostiene però controparte di non aver posto all’incasso i detti titoli su esplicita richiesta della debitrice e in relazione ai successivi accordi transattivi intercorsi ; • la Giuffrida non aveva firmato la scrittura del 16 settembre 2009 né quella del 22 novembre 2009, sicché solo il Guglielmino aveva riconosciuto il debito complessivo di € 371.670,79, di cui 264.000,64 in capo alla Giuffrida; • non vi era perciò alcun riconoscimento di debito da parte della Giuffrida; • la ESPRIT aveva quindi l’onere di provare il rapporto fondamentale; • ristretto il campo dell’obbligazione al solo importo risultante dai 24 titoli emessi dalla medesima Giuffrida in favore di ESPRIT , eccepiva poi che l’importo dai medesimi portato non era più dovuto alla convenuta opposta, poiché l’obbligazione in parola si è estinta per intervenuta novazione essendo stata in toto sostituita da quella assunta dal Guglielmino , che la ESPRIT aveva accettato come proprio unico debitore.

ESPRIT si costituiva resistendo nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in particolare replicando che: • i ventiquattro titoli di credito di cui al ricorso per ingiunzione costituivano riconoscimento di debito da parte della Giuffrida; • ad integrazione dei documenti prodotti col ricorso, venivano prodotte anche le fatture emesse nei confronti della Giuffrida; • l’eccezione di novazione era infondata, poiché dalle transazioni firmate dal Guglielmino non risultava alcuna volontà di estinguere la precedente obbligazione, e gli altri debitori potevano considerarsi liberati solo in caso di novazione, qui non avvenuta; • le due menzionate scritture, peraltro, non costituivano neppure delegazione, né espromissione,né accollo liberatorio. 1.2 Con sentenza n. 9642/2015 del 26 agosto 2015, il Tribunale rigettò l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di GiuseppaGiuffrida.

2. Contro tale sentenza propose impugnazione la Giuffrida e n el procedimento d’appello così instaurato (RG 633/2016) si costituì l’appellata ESPRIT chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado. 2.1 Con ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ. del 30 agosto 2016, la Corte d’Appello di Milano dichiarò inammissibile l’appello. 3.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Giuffrida propose ricorso per cassazione e quindi con ordinanza n. 23198/2018 del 27 settembre 2018 questa Suprema Corte cassò con rinvio, osservando che:

2. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

3. Quanto al secondo e quarto motivo, logicamente preliminari, si denuncia che la Corte d'appello di Milano avrebbe ritenuto erroneamente inammissibile l'appello sull'assunto che il credito è stato interamente provato dalle produzioni documentali che, tuttavia, non sono state depositate nella fase d'appello, non tenendo conto dell'erronea concessione del decreto monitorio e della conseguente errata conferma della sentenza della sentenza di primo grado per il fatto che il credito era contestato e non adeguatamente provato.

4. Con il primo e il terzo motivo si deduce il vizio della sentenza del Tribunale per errore in procedendo e in iudicando, in riferimento agli articoli 633, 653 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ e agli articoli 1230 e 1300 codice civile.

La deduzione è in parte fondata.

La ricorrente lamenta che non sia stato considerato che per il credito, in ogni caso contestato, vi era stata una novazione, con sostituzione del marito nel rapporto.

4.1. I motivi sono fondati per quanto di ragione.

4.2. Da un lato, si osserva che, in mancanza di accordo con il creditore, la scrittura di ricognizione del debito effettuata dal marito della debitrice principale non può avere carattere novativo di sostituzione del debitore originario, in quanto la volontà di estinguere l'obbligazione gravante sull'originario debitore deve risultare in modo non equivoco, ex art. 1300 cod. civ.

4.3. Dall'altro, la scrittura proveniente dal terzo, non avente carattere novativo, che il Tribunale ha tuttavia ritenuto di potere opporre alla debitrice originaria quale prova del credito è, in effetti, una ricognizione di debito effettuata dal coniuge della debitrice che, ex art. 1988 cod. civ., può valere per il terzo e non può valere per il debitore originario come atto di ricognizione del debito,non avendo la debitrice originaria preso parte all'accordo ricognitivo tra il creditore e il terzo, e avendone contestato gli effetti nei suoi confronti.

Pertanto, sotto il profilo del riconoscimento di debito ivi contenuto, il Tribunale non avrebbe dovuto dare valore probatorio all'atto ricognitivo proveniente dal terzo che, pur non avendo carattere novativo ed estintivo dell'obbligazione originaria, non può costituire "atto di ricognizione di debito altrui".

E' pur vero, infatti, che la ricognizione di debito, malgrado non abbia natura giuridica di confessione, neppure se titolata, deve pur sempre provenire da un soggetto legittimato sotto il profilo sostanziale a disporre del patrimonio sul quale incide l'obbligazione dichiarata, trattandosi di un atto avente carattere negoziale (cfr. Cass., 24 aprile 2012, n. 6473; Cass., 28 febbraio 1984, n. 1438; Cass., Sez.

I, 21 giugno 1974, n. 1834), e comunque, se effettuata da uno dei debitori in solido, non ha effetto riguardo agli altri, come espressamente previsto dall'art. 5 1309 cod. civ.

Questo non esclude tuttavia la possibilità di desumerne elementi di prova anche nei confronti di un soggetto diverso da quello dal quale proviene, soprattutto nel caso in cui essa rechi un espresso riferimento al rapporto fondamentale, del quale il medesimo soggetto sia parte, nonché la menzione di fatti dai quali, in concorso con altri elementi istruttori, possa evincersi la dimostrazione della pretesa azionata (cfr. Sez. 1 - , Sentenza n. 20689 del 13/10/2016 ; Cass., 16 maggio 1975, n. 1901).

4.4. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto dare rilievo probatorio ad altri elementi di supporto, quali, ad esempio, gli assegni consegnati in garanzia dalla debitrice al creditore o altri documenti, prodotti ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.

In egual modo, in sede di giudizio di opposizione, il Giudice avrebbe dovuto scrutinare se l'intero credito fosse stato sufficientemente provato in seguito alla contestazione della opponente, nel corso del giudizio di opposizione, traendone le dovute conseguenze.

5. La restante parte dei motivi è assorbita.

Conclusivamente, la sentenza viene cassata con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Milano .

5. Con atto di citazione datato 29.10.2018, [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio avanti al Tribunale di Milano, quale giudice del rinvio.

Si costituiva resistendo la convenuta ESPRIT. 5.1 Con sentenza n. 12033/2019 pubblicata in data 31 dicembre 2019 il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.

6. Avverso tale sentenza Giusepp a Gi u ffr i da propone ora ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, articolato in molteplici censure.

Resiste ESPRIT con controricorso.

7. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

La ricorrente e la resistente hanno depositato memorie illustrative.Ragioni della decisione

1. Con unico motivo la ricorrente deduce Violazione e falsa applicazione dell’art. 384 cod. p roc. c iv. e conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 633 e 653 cod.proc. c iv. e 2697 cod. civ., nonché degli artt. artt.1230, 1300 e 1411 cod. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: rilevanti ex art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod.proc. c iv . .

Lamenta che il giudice del rinvio haanzitutto violato l’art. 384 cod. proc. civ., omettendo di applicare il principio di diritto posto dalla Suprema Corte in sede di cassazione con rinvio e sosta nzialmente confermando le argomentazioni già svolte nei gradi di giudizio precedenti al giudizio di cassazione.

Ha poi specificatamente omesso di considerare, quale fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, la contestazione del credito di ESPRIT da parte di [OSCURATO:PERSONA], contestazione invece riconosciuta dalla Suprema Corte in sede di cassazione con rinvio.

Ha anche erroneamente affermato il principio secondo cui l’eccezione di estinzione del debito per novazione equivale al riconoscimento implicito del debito medesimo , laddove un siffatto meccanismo argomentativo sarebbe stato invece ritenuto fallace, in materia di eccezione di prescrizione, da alcune pronunce della Suprema Corte (Cass., 30 / 06/2015, n. 13401; Cass., 15/12/2009, n. 26219).

Inoltre il g iudice del rinvio h a anche fatto mal governo del principio dell’onere della prova, posto che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito, prova che la creditrice ESPRIT non ha invero mai fornito né nel giudizio di opposizione originario né in quello di rinvio.

Infine la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., posto che il giudice del rinvio avrebbe dovuto condannare alle spese l’allora parte opposta ESPRIT in quanto soccombente. 1.1 Il motivo è infondato.

Occorre anzitutto rilevare che il Tribunale di Milano, quale giudice del rinvio, ha preso in considerazione i principi di diritto statuiti da questa Suprema Corte ed è pervenuto a scrutinare la sussistenza o meno della prova del credito azionato da ESPRIT in sede monitoria, espressamente rilevando come lo stesso era stato provato mediante la produzione di tutte le fatture e dei n. 24 assegni emessi da [OSCURATO:PERSONA] a garanzia.

La odierna ricorrente ed originaria opponente Giuffrida ha sì contestato il credito dellaESPRIT, come anche riconosciuto dalla Suprema Corte in sede di cassazione con rinvio, ma invero non ha mai contestato di aver emesso gli assegni a favore della ESPRIT a garanzia del suo adempimento ed il g iudice del rinvio ha appunto congruamente motivato ponendo tale incontestata circostanza fattuale a fondamento della sua decisione.

Alla luce delle considerazioni che precedono risulta pertanto i nfondata e sostanzialmente priva di correlazione con la motivazione dell’impugnata sentenza (Cass.,22/04/2020, n. 8036) la censura per cui il g iudice del rinvio non avrebbe fatto buon governo della regola dell’onere della prova gravante sulla parte creditrice opposta. 1.2 Quanto poi alle ulteriori censure di parte ricorrente, va rilevato che è vero che la Suprema Corteha statuito in ordine alla impossibilità di riconoscere efficacia novativa alle scritture private oggetto di causa,come pure in ordine alla impossibilità di attribuire alle stesse valenza di riconoscimentodel debito altrui, ma invero il giudice del rinvio, lungi dal disattendere tali principi di diritto, ha congruamente motivato in riferimento al comportamento processuale di [OSCURATO:PERSONA], la quale, astrattamente prospettando nei precedenti gradi di merito la sussistenza di una novazione, in tal modo ha implicitamente riconosciuto l’esistenza dell’obbligazione e quindi del credito vantato da ESPRIT. 1.3 La corte di merito ha inoltre valutato le scritture sottoscritte dal Guglielmino, di fatto escludendo la loro efficacia novativa ed invece valorizzando, con motivazione non censurata dalla odierna ricorrente e tale da sostenere in maniera autonoma la motivazionedella sentenza impugnata, che le suddette scritture si erano limitate ad aggiungere un obbligato in solido (lo stesso Guglielmino) alla debitrice originaria Giuffrida (v. p. 13 della sentenza impugnata ; sulla necess ità che il motivo di impugnazione attenga alla ratio decidendidella sentenza impugnata, v. ex multis Cass., 28/05/2020, n. 9996).

2. Infine la censura di parte ricorrente in relazione alla errata applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. è inammissibile, in quanto presuppone l’accoglimento delle precedenti censure che compongono il motivo, qui invece rigettate.

3. In conclusione,il ricorso va rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrent e a pagare al la controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
90/2020 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5690/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di titolare della cessata ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di GIUFFRIDA Giuseppa, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio legale dell’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegataal ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, [OSCURATO:PERSONA] in Gessate n. 2, presso lo studio degli avvocatiPaola Conti e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]) , che la rappresentano e difendono giusta procura speciale allegataal controricorso. -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Milano n . 12033 /20 19 , depositata il 31 dicembre 2019 e notificata il 2gennaio 2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Con decreto ingiuntivo n. 41809/2012 (RG 64901/2012), il Tribunale di Milano ingiunse alla S.E.A. di [OSCURATO:PERSONA],quanto ad euro 107.670,15, e alla S.E.A. di [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],in solido tra loro, di pagare immediatamente l’importo capitale di euro 264.000,64 a [OSCURATO:PERSONA] DISTRIBUTIONs.r.l. (di seguito, per brevità: ESPRIT). 1.1 Con atto di citazione introduttivo [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e allegando in particolare che: • il Guglielmino non era coniuge della Giuffrida; • solo parte opposta riferisce della esistenza di 24 titoli, emessi dalla Giuffrida, per complessivi euro 101.408,00: sostiene però controparte di non aver posto all’incasso i detti titoli su esplicita richiesta della debitrice e in relazione ai successivi accordi transattivi intercorsi ; • la Giuffrida non aveva firmato la scrittura del 16 settembre 2009 né quella del 22 novembre 2009, sicché solo il Guglielmino aveva riconosciuto il debito complessivo di € 371.670,79, di cui 264.000,64 in capo alla Giuffrida; • non vi era perciò alcun riconoscimento di debito da parte della Giuffrida; • la ESPRIT aveva quindi l’onere di provare il rapporto fondamentale; • ristretto il campo dell’obbligazione al solo importo risultante dai 24 titoli emessi dalla medesima Giuffrida in favore di ESPRIT , eccepiva poi che l’importo dai medesimi portato non era più dovuto alla convenuta opposta, poiché l’obbligazione in parola si è estinta per intervenuta novazione essendo stata in toto sostituita da quella assunta dal Guglielmino , che la ESPRIT aveva accettato come proprio unico debitore. ESPRIT si costituiva resistendo nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in particolare replicando che: • i ventiquattro titoli di credito di cui al ricorso per ingiunzione costituivano riconoscimento di debito da parte della Giuffrida; • ad integrazione dei documenti prodotti col ricorso, venivano prodotte anche le fatture emesse nei confronti della Giuffrida; • l’eccezione di novazione era infondata, poiché dalle transazioni firmate dal Guglielmino non risultava alcuna volontà di estinguere la precedente obbligazione, e gli altri debitori potevano considerarsi liberati solo in caso di novazione, qui non avvenuta; • le due menzionate scritture, peraltro, non costituivano neppure delegazione, né espromissione,né accollo liberatorio. 1.2 Con sentenza n. 9642/2015 del 26 agosto 2015, il Tribunale rigettò l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di GiuseppaGiuffrida. 2. Contro tale sentenza propose impugnazione la Giuffrida e n el procedimento d’appello così instaurato (RG 633/2016) si costituì l’appellata ESPRIT chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado. 2.1 Con ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ. del 30 agosto 2016, la Corte d’Appello di Milano dichiarò inammissibile l’appello. 3.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Giuffrida propose ricorso per cassazione e quindi con ordinanza n. 23198/2018 del 27 settembre 2018 questa Suprema Corte cassò con rinvio, osservando che: 2. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 3. Quanto al secondo e quarto motivo, logicamente preliminari, si denuncia che la Corte d'appello di Milano avrebbe ritenuto erroneamente inammissibile l'appello sull'assunto che il credito è stato interamente provato dalle produzioni documentali che, tuttavia, non sono state depositate nella fase d'appello, non tenendo conto dell'erronea concessione del decreto monitorio e della conseguente errata conferma della sentenza della sentenza di primo grado per il fatto che il credito era contestato e non adeguatamente provato. 4. Con il primo e il terzo motivo si deduce il vizio della sentenza del Tribunale per errore in procedendo e in iudicando, in riferimento agli articoli 633, 653 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ e agli articoli 1230 e 1300 codice civile. La deduzione è in parte fondata. La ricorrente lamenta che non sia stato considerato che per il credito, in ogni caso contestato, vi era stata una novazione, con sostituzione del marito nel rapporto. 4.1. I motivi sono fondati per quanto di ragione. 4.2. Da un lato, si osserva che, in mancanza di accordo con il creditore, la scrittura di ricognizione del debito effettuata dal marito della debitrice principale non può avere carattere novativo di sostituzione del debitore originario, in quanto la volontà di estinguere l'obbligazione gravante sull'originario debitore deve risultare in modo non equivoco, ex art. 1300 cod. civ. 4.3. Dall'altro, la scrittura proveniente dal terzo, non avente carattere novativo, che il Tribunale ha tuttavia ritenuto di potere opporre alla debitrice originaria quale prova del credito è, in effetti, una ricognizione di debito effettuata dal coniuge della debitrice che, ex art. 1988 cod. civ., può valere per il terzo e non può valere per il debitore originario come atto di ricognizione del debito,non avendo la debitrice originaria preso parte all'accordo ricognitivo tra il creditore e il terzo, e avendone contestato gli effetti nei suoi confronti. Pertanto, sotto il profilo del riconoscimento di debito ivi contenuto, il Tribunale non avrebbe dovuto dare valore probatorio all'atto ricognitivo proveniente dal terzo che, pur non avendo carattere novativo ed estintivo dell'obbligazione originaria, non può costituire "atto di ricognizione di debito altrui". E' pur vero, infatti, che la ricognizione di debito, malgrado non abbia natura giuridica di confessione, neppure se titolata, deve pur sempre provenire da un soggetto legittimato sotto il profilo sostanziale a disporre del patrimonio sul quale incide l'obbligazione dichiarata, trattandosi di un atto avente carattere negoziale (cfr. Cass., 24 aprile 2012, n. 6473; Cass., 28 febbraio 1984, n. 1438; Cass., Sez. I, 21 giugno 1974, n. 1834), e comunque, se effettuata da uno dei debitori in solido, non ha effetto riguardo agli altri, come espressamente previsto dall'art. 5 1309 cod. civ. Questo non esclude tuttavia la possibilità di desumerne elementi di prova anche nei confronti di un soggetto diverso da quello dal quale proviene, soprattutto nel caso in cui essa rechi un espresso riferimento al rapporto fondamentale, del quale il medesimo soggetto sia parte, nonché la menzione di fatti dai quali, in concorso con altri elementi istruttori, possa evincersi la dimostrazione della pretesa azionata (cfr. Sez. 1 - , Sentenza n. 20689 del 13/10/2016 ; Cass., 16 maggio 1975, n. 1901). 4.4. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto dare rilievo probatorio ad altri elementi di supporto, quali, ad esempio, gli assegni consegnati in garanzia dalla debitrice al creditore o altri documenti, prodotti ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo. In egual modo, in sede di giudizio di opposizione, il Giudice avrebbe dovuto scrutinare se l'intero credito fosse stato sufficientemente provato in seguito alla contestazione della opponente, nel corso del giudizio di opposizione, traendone le dovute conseguenze. 5. La restante parte dei motivi è assorbita. Conclusivamente, la sentenza viene cassata con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Milano . 5. Con atto di citazione datato 29.10.2018, [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio avanti al Tribunale di Milano, quale giudice del rinvio. Si costituiva resistendo la convenuta ESPRIT. 5.1 Con sentenza n. 12033/2019 pubblicata in data 31 dicembre 2019 il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto. 6. Avverso tale sentenza Giusepp a Gi u ffr i da propone ora ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, articolato in molteplici censure. Resiste ESPRIT con controricorso. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. La ricorrente e la resistente hanno depositato memorie illustrative.Ragioni della decisione 1. Con unico motivo la ricorrente deduce Violazione e falsa applicazione dell’art. 384 cod. p roc. c iv. e conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 633 e 653 cod.proc. c iv. e 2697 cod. civ., nonché degli artt. artt.1230, 1300 e 1411 cod. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: rilevanti ex art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod.proc. c iv . . Lamenta che il giudice del rinvio haanzitutto violato l’art. 384 cod. proc. civ., omettendo di applicare il principio di diritto posto dalla Suprema Corte in sede di cassazione con rinvio e sosta nzialmente confermando le argomentazioni già svolte nei gradi di giudizio precedenti al giudizio di cassazione. Ha poi specificatamente omesso di considerare, quale fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, la contestazione del credito di ESPRIT da parte di [OSCURATO:PERSONA], contestazione invece riconosciuta dalla Suprema Corte in sede di cassazione con rinvio. Ha anche erroneamente affermato il principio secondo cui l’eccezione di estinzione del debito per novazione equivale al riconoscimento implicito del debito medesimo , laddove un siffatto meccanismo argomentativo sarebbe stato invece ritenuto fallace, in materia di eccezione di prescrizione, da alcune pronunce della Suprema Corte (Cass., 30 / 06/2015, n. 13401; Cass., 15/12/2009, n. 26219). Inoltre il g iudice del rinvio h a anche fatto mal governo del principio dell’onere della prova, posto che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito, prova che la creditrice ESPRIT non ha invero mai fornito né nel giudizio di opposizione originario né in quello di rinvio. Infine la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., posto che il giudice del rinvio avrebbe dovuto condannare alle spese l’allora parte opposta ESPRIT in quanto soccombente. 1.1 Il motivo è infondato. Occorre anzitutto rilevare che il Tribunale di Milano, quale giudice del rinvio, ha preso in considerazione i principi di diritto statuiti da questa Suprema Corte ed è pervenuto a scrutinare la sussistenza o meno della prova del credito azionato da ESPRIT in sede monitoria, espressamente rilevando come lo stesso era stato provato mediante la produzione di tutte le fatture e dei n. 24 assegni emessi da [OSCURATO:PERSONA] a garanzia. La odierna ricorrente ed originaria opponente Giuffrida ha sì contestato il credito dellaESPRIT, come anche riconosciuto dalla Suprema Corte in sede di cassazione con rinvio, ma invero non ha mai contestato di aver emesso gli assegni a favore della ESPRIT a garanzia del suo adempimento ed il g iudice del rinvio ha appunto congruamente motivato ponendo tale incontestata circostanza fattuale a fondamento della sua decisione. Alla luce delle considerazioni che precedono risulta pertanto i nfondata e sostanzialmente priva di correlazione con la motivazione dell’impugnata sentenza (Cass.,22/04/2020, n. 8036) la censura per cui il g iudice del rinvio non avrebbe fatto buon governo della regola dell’onere della prova gravante sulla parte creditrice opposta. 1.2 Quanto poi alle ulteriori censure di parte ricorrente, va rilevato che è vero che la Suprema Corteha statuito in ordine alla impossibilità di riconoscere efficacia novativa alle scritture private oggetto di causa,come pure in ordine alla impossibilità di attribuire alle stesse valenza di riconoscimentodel debito altrui, ma invero il giudice del rinvio, lungi dal disattendere tali principi di diritto, ha congruamente motivato in riferimento al comportamento processuale di [OSCURATO:PERSONA], la quale, astrattamente prospettando nei precedenti gradi di merito la sussistenza di una novazione, in tal modo ha implicitamente riconosciuto l’esistenza dell’obbligazione e quindi del credito vantato da ESPRIT. 1.3 La corte di merito ha inoltre valutato le scritture sottoscritte dal Guglielmino, di fatto escludendo la loro efficacia novativa ed invece valorizzando, con motivazione non censurata dalla odierna ricorrente e tale da sostenere in maniera autonoma la motivazionedella sentenza impugnata, che le suddette scritture si erano limitate ad aggiungere un obbligato in solido (lo stesso Guglielmino) alla debitrice originaria Giuffrida (v. p. 13 della sentenza impugnata ; sulla necess ità che il motivo di impugnazione attenga alla ratio decidendidella sentenza impugnata, v. ex multis Cass., 28/05/2020, n. 9996). 2. Infine la censura di parte ricorrente in relazione alla errata applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. è inammissibile, in quanto presuppone l’accoglimento delle precedenti censure che compongono il motivo, qui invece rigettate. 3. In conclusione,il ricorso va rigettato. 4. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrent e a pagare al la controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma
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