Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:129
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TO0426_INF

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’11 marzo 2021 – [OSCURATO:SOCIETA] / Commissione (causa T‑426/20) «Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – FES – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Violazione dei requisiti di forma – Irricevibilità»

1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente – Mancanza – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 19, 20, 28)

2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Nota di addebito di un’istituzione che constata l’esistenza di un credito e che è priva di carattere esecutivo – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punto 37) [OSCURATO:PERSONA] un lato, una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, per quanto appare, all’annullamento del messaggio di posta elettronica della Commissione del 28 maggio 2020 e della nota di debito che l’accompagna e, dall’altro, una domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni che la ricorrente avrebbe asseritamente subìto.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:SOCIETA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0426_INF Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’11 marzo 2021 – [OSCURATO:SOCIETA] / Commissione (causa T‑426/20) «Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – FES – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Violazione dei requisiti di forma – Irricevibilità» 1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente – Mancanza – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 19, 20, 28) 2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Nota di addebito di un’istituzione che constata l’esistenza di un credito e che è priva di carattere esecutivo – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punto 37) [OSCURATO:PERSONA] un lato, una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, per quanto appare, all’annullamento del messaggio di posta elettronica della Commissione del 28 maggio 2020 e della nota di debito che l’accompagna e, dall’altro, una domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni che la ricorrente avrebbe asseritamente subìto. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:SOCIETA] è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris