Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:129
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0426_INF
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’11 marzo 2021 – [OSCURATO:SOCIETA] / Commissione
(causa T‑426/20)
«Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – FES – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Violazione dei requisiti di forma – Irricevibilità»
1.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente – Mancanza – Irricevibilità
[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punti 19, 20, 28)
2.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Nota di addebito di un’istituzione che constata l’esistenza di un credito e che è priva di carattere esecutivo – Esclusione
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 37)
[OSCURATO:PERSONA] un lato, una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, per quanto appare, all’annullamento del messaggio di posta elettronica della Commissione del 28 maggio 2020 e della nota di debito che l’accompagna e, dall’altro, una domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni che la ricorrente avrebbe asseritamente subìto.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
[OSCURATO:SOCIETA] è condannata alle spese.