CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 22453/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Venezia.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FrancescaCeroni, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 17 marzo 2026, la Corte di appello di Venezia hariformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa dalTribunale di Belluno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reatodi cui all’art. 186, commi 2, lett. c) e 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 peressersi posto alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcoolica, con tassoalcolemico pari a 1,84 g/l alla prima prova e di 1,88 g/l alla seconda. [OSCURATO:PERSONA]Ampezzo (BL) l’8 novembre 2023.2. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per mezzo deldifensore di fiducia. Il ricorso si articola in cinque motivi che di seguito si riportanonei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall’art. 173,comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.2.1. Col primo motivo, la difesa deduce vizi di motivazione per essere stataconfermata la sentenza di primo grado, quanto alla mancata concessione delbeneficio della sospensione condizionale della pena inflitta all’imputato, senzaporre rimedio all’evidente contraddizione esistente tra il dispositivo della sentenzadel Tribunale di Belluno (che non prevede la sospensione condizionale della pena)e la motivazione di quella sentenza nella quale si legge (pag. 10): «può essereconcessa la sospensione condizionale della pena, sussistendo i requisiti di legge».Il difensore sostiene che il contrasto tra il dispositivo e la motivazione dellasentenza di primo grado sarebbe frutto di un mero errore materiale e questoerrore, reiterato dalla Corte di appello (che sul punto ha confermato la sentenzadel Tribunale), potrebbe essere corretto da questa Corte di legittimità chepotrebbe disporre la sospensione condizionale senza necessità di rinviare talevalutazione ai giudici di merito.2.2. Col secondo motivo, la difesa deduce vizi di motivazione quanto allamancata applicazione delle attenuanti generiche. Sostiene il difensore che, sulpunto, era stato formulato uno specifico e circostanziato motivo di appello al qualela sentenza impugnata ha omesso di fornire risposta.2.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi dimotivazione per essere stati ritenuti utilizzabili gli esiti dell’accertamento del tassoalcolemico ancorché eseguito per mezzo di un etilometro privo di regolareomologazione. La difesa ricorda che, ai sensi dell’art. 379 del regolamento diavvenire facendo uso di apparecchi omologati dalla Direzione generale dellaM.C.T.C., la cui corrispondenza ai requisiti prescritti sia risultata «sulla base delleverifiche e prove effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] superiore ricerche e prove autoveicoli edispositivi (CSRPAD)» e sostiene – richiamando le argomentazioni sviluppate dalconsulente tecnico [OSCURATO:PERSONA] nella relazione scritta e all’udienza del 30ottobre 2024 – che l’etilometro utilizzato sulla persona di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbestato regolarmente omologato.Osserva il difensore che, erroneamente, la sentenza impugnata ha ritenutoil CRSPAD legittimato a rilasciare le certificazioni di omologazione sulla base di unpreteso «rapporto di immedesimazione organica» tra questo [OSCURATO:PERSONA] e la Direzionegenerale della Motorizzazione (così, testualmente, pag. 6 della sentenzaimpugnata). Rileva che tale rapporto di immedesimazione è in realtà inesistente,perché la Motorizzazione rilasci il certificato di omologazione. In tesi difensiva, nelcaso di specie, il certificato di omologazione dell’apparecchio sarebbe statorilasciato dal CRSPAD anche se il [OSCURATO:PERSONA] non aveva ancora tale facoltà, che glisarebbe stata attribuita solo in epoca successiva ai fatti con l’art. 11, comma 5,lett. b) del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 151 del 30maggio 2024.2.3.1. Oltre a sostenere che, essendo stato eseguito per mezzo di unapparecchio non omologato, nel caso di specie l’accertamento del tasso alcolemiconon sarebbe utilizzabile, la difesa sostiene che, in concreto, i risultati dell’esamesarebbero stati falsati dal fatto che, al momento dell’accertamento, la temperaturaera inferiore allo zero e in queste condizioni l’etilometro non funzionacorrettamente.Su questo punto, la motivazione della sentenza impugnata sarebbegravemente contraddittoria perché afferma, da un lato, che la temperaturanotturna dell’8 novembre 2023 era di due gradi sotto lo zero, ma sostiene che, almomento dell’accertamento (avvenuto alle 00:40), la temperatura poteva esseresuperiore. Altri profili di contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenzaimpugnata sarebbero ravvisabili nell’aver ritenuto che l’autodiagnosidell’apparecchio sia in grado di attestare irregolarità di funzionamento derivantidalla bassa temperatura (laddove l’autodiagnosi rileva solo eventuali guasti) enell’aver sostenuto, sulla base di considerazioni prive di valenza scientifica, cheessendo posto all’interno dell’auto di servizio, l’etilometro poteva funzionareregolarmente, essendo la temperatura interna di un’auto con lo sportello apertopari o superiore a zero gradi anche se la temperatura esterna è inferiore.In sintesi, secondo la difesa, nel caso oggetto del presente ricorso, plurimiargomenti consentirebbero di sostenere che l’apparecchio con quale fu rilevato iltasso alcolemico non abbia correttamente funzionato e la Corte di appello liavrebbe disattesi sostituendo proprie considerazioni a quelle del consulentetecnico della difesa che erano, però, sostenute da argomentazioni tecnicoscientifiche.Analoga contraddizione sarebbe ravvisabile nell’aver considerato qualeelemento di conferma del buon funzionamento dell’alcoltest la constatazione che,secondo gli operanti, [OSCURATO:PERSONA] presentava sintomi tipici della alterazione alcolica.Tali sintomi, infatti, a fronte di un accertamento con alcoltest valutatoinattendibile, avrebbero potuto rilevare soltanto per ritenere integrato l’illecitoamministrativo di cui all’art. 186, comma 2, lett. a), cod. strada.2.4. Sviluppando queste ultime considerazioni, col quarto motivo, la difesasi duole che il fatto non sia stato qualificato ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. a),cod. strada. Sostiene che tale scelta sarebbe stata illogicamente motivata con laasserita insussistenza di ragioni idonee a far dubitare dell’affidabilità dellostrumento di misurazione.2.5. Col quinto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi dimotivazione per non essere stata applicata la causa di non punibilità di cuiall’art. 131 bis cod. pen. La motivazione sarebbe manifestamente illogica e incontrasto con i principi sanciti dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 13681del 25/02/2016 Rv. 266589 perché fondata esclusivamente sul tasso alcolemicoconcretamente rilevato senza considerare che dalla condotta di guida di Santernon sono derivati danni alle persone.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Per evidenti ragioni di logica espositiva, deve essere esaminato per primoil terzo motivo col quale si sostiene:- che la responsabilità penale dell’imputato sarebbe stata affermata sulla basedegli esiti di un alcoltest eseguito facendo uso di un apparecchio privo di validocertificato di omologazione;- che vi sarebbero, in concreto, indici di malfunzionamento dell’apparecchio,sottovalutati o non considerati dai giudici di merito.Sempre per ragioni di logica espositiva, l’esame del terzo motivo sarà seguitodall’esame del quarto, poi del primo e, infine, del quinto motivo.2. Nel contestare la regolarità del certificato di omologazione dell’apparecchioutilizzato per eseguire l’alcoltest sulla persona di [OSCURATO:PERSONA], il difensorerichiama le argomentazioni sviluppate dal proprio consulente tecnico (cui avevafatto riferimento già nell’atto di appello) e sostiene: che l’etilometro col quale fueseguito l’accertamento del tasso alcolemico era dotato di un certificato diomologazione rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA] superiore ricerche e prove autoveicoli edispositivi (CRSPAD) e non dalla Direzione generale della Motorizzazione come èprevisto dall’art. 379 del regolamento di attuazione del codice della strada; che,in ogni caso, il CRSPAD non è dotato di laboratori e strutture idonee ad eseguirele prove e verifiche tecniche necessarie ai fini dell’omologazione (dunque nonpotrebbe svolgere i compiti che il citato art. 379 gli affida); che le verificheeseguite dal CRSPAD sono prive di valore, atteso che quel [OSCURATO:PERSONA] non è tra quelliabilitati e riconosciuti da «Accredia», vale a dire dall’unico ente di accreditamentoitaliano (istituito dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 22dicembre 2009).In sintesi, secondo la difesa, a prescindere dal fatto che l’apparecchioutilizzato per rilevare il tasso alcolemico di [OSCURATO:PERSONA] fosse stato sottoposto averifiche periodiche - e anche a voler ammettere che quell’apparecchio abbiafunzionato correttamente - si tratterebbe comunque di un etilometro che glioperanti non avrebbero potuto utilizzare perché omologato sulla base di unaprocedura amministrativa viziata.2.1. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.m. 22 maggio 1990, n. 196 (Regolamentorecante individuazione degli strumenti e delle procedure per l’accertamento dellostato di ebbrezza), «Gli etilometri sono soggetti alla omologazione del tipo cheviene rilasciata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazionecivile e dei trasporti in concessione, a domanda del costruttore o di suo mandatarioed a seguito dell’esito favorevole delle verifiche e prove effettuate dal Centrosuperiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma (CSRPAD)».In coerenza con questa disposizione, l’art. 379 d.P.R. 16 dicembre 1992,n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)stabilisce:- al comma 5, che «Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti condisciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e dellanavigazione di concerto con il Ministro della sanità» e che tali requisiti possano«essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolaricircostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano»;- al comma 6, che la Direzione generale della M.C.T.C. debba provvedere«all’omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e proveeffettuate dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti»;- al comma 7 – con riferimento agli apparecchi concretamente in uso messi adisposizione delle Forze dell’ordine perché corrispondenti al «tipo» omologato –che «prima della loro immissione nell’uso» gli etilometri debbano essere sottoposti«a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva)»;- al comma 8, che gli etilometri in uso debbano essere sottoposti «a verifichedi prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabilite dal Ministero deitrasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero della sanità» e che, incaso di esito negativo delle verifiche e prove, l’etilometro debba essere ritiratodall’uso.Nel contestare la regolare omologazione dell’apparecchio etilometro che fuutilizzato al momento dei fatti, la difesa sostiene che il “tipo” di apparecchiosarebbe dotato di una omologazione irregolare non rilasciata dal Ministero, ma sitratta di una affermazione che, pur sostenuta dal consulente di parte, non èdocumentata. Non forniscono prova in tal senso le considerazioni sviluppate dalCT della difesa secondo il quale il CSRPAD di Roma non disporrebbe degli strumentinecessari all’esecuzione delle verifiche richieste dalla legge. Ed invero, il d.P.R.n. 495/92 attribuisce proprio al [OSCURATO:PERSONA] superiore ricerche e prove autoveicoli edispositivi il compito di eseguire le verifiche necessarie alla omologazione deglietilometri senza che a tal fine sia necessario alcun accreditamento e l’assuntosecondo il quale, nel caso di specie, il certificato di omologazione sarebbe statorilasciato dal CRSPAD invece che dalla Direzione generale della Motorizzazione siesaurisce in una mera allegazione.Come risulta evidente dalla normativa richiamata: i requisiti perl’omologazione degli etilometri sono contenuti in un disciplinare tecnico approvatocon decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il [OSCURATO:PERSONA]; il certificato di omologazione si riferisce al prototipo dell’apparecchio(l’omologazione, infatti, è chiesta dal costruttore o da un suo mandatario); ilCRSPAD ha il compito di verificare che l’omologazione sia possibile perché il tipodi dispositivo è conforme al disciplinare tecnico e in seguito, quando il “tipo” diapparecchio è stato omologato, ha il compito di eseguire una visita preventiva suciascun apparecchio debba essere immesso in uso.Per sostenere che, nel caso di specie, questa procedura non sia stata seguita,la difesa argomenta sulla inidoneità delle verifiche compiute dal CRSPAD, che,tuttavia, è il centro abilitato ad eseguirle. Le argomentazioni sviluppate, dunque,non consentono di ritenere che l’apparecchio in dotazione agli operanti non fosseconforme al disciplinare tecnico approvato dal Ministero dei trasporti né – tantomeno – che il procedimento di omologazione si sia positivamente concluso sullabase di false attestazioni.2.2. Conclusioni analoghe si impongono con riferimento alle verifiche eseguiteai fini della immissione in uso dell’apparecchio che fu utilizzato in occasione delcontrollo eseguito sulla persona di [OSCURATO:PERSONA] e alle verifiche periodiche sullafunzionalità di quell’apparecchio. Nell’atto di ricorso, infatti, non si contesta chetali verifiche siano state eseguite, ma se ne contesta l’efficacia.Va ricordato allora che, secondo un orientamento giurisprudenziale che ilCollegio condivide (e al quale ritiene di dover dare continuità), quando lamisurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro assume rilievo(come avviene nei giudizi penali per guida in stato d’ebbrezza ex art. 186, comma2, cod. strada), all’attribuzione dell’onere della prova in capo all’accusa circal’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzatoper l’alcoltest, fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato,avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio(Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Rv. 278032). La circostanza chel’art. 379 d.P.R. n. 495/92 prescriva l’omologazione e la periodica verificadell’etilometro, dunque, non comporta che, a sostegno dell’imputazione, l’accusadebba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica coi datirelativi all’esecuzione di tali operazioni perché si tratta di dati riferiti ad attivitànecessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemicoche «non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato diebbrezza dell’imputato» (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Rv. 281828 pag. 4della motivazione). Muovendo da queste premesse, è del tutto fisiologico che laverifica processuale del rispetto delle prescrizioni contenute nel citato art. 379debba essere sollecitata dall’imputato, sul quale grava un onere di allegazionevolto a contestare la validità dell’accertamento eseguito. Come opportunamentespecificato, tuttavia, tale onere non può risolversi nella mera richiesta di essereportato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alla revisione periodicadello strumento (oltre a Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Rv. 281828 già citata,cfr. anche: Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, non massimata; Sez. 4, n. 35951 del25/11/2020, non massimata) e deve concretizzarsi nell’allegazione di un qualchedato idoneo a far dubitare che, in concreto, l’omologazione o la revisione possanoessere avvenute.Nel caso di specie, il ricorrente non contesta che l’omologazione e la revisionevi siano state, ma ne contesta la regolarità sulla base di una asserita inidoneitàdei laboratori utilizzati a tal fine, contesta dunque – ben al di là del caso concreto –che le modalità di accertamento dello stato di ebrezza individuate dal Ministero,dalla Direzione generale della MCTC, dalle sue articolazioni e, prima ancora, dallegislatore possano essere idonee allo scopo.Dalla sentenza impugnata, peraltro, emerge (pag. 7) che l’apparecchioetilometro utilizzato nel caso concreto corrisponde a un tipo omologato, era statosottoposto a verifica prima della immissione in uso e che l’ultima verifica periodicaera stata eseguita «pochi mesi prima» dei fatti. Non rileva in contrario che leverifiche periodiche non fossero state eseguite con la cadenza prevista dalla legge.Come questa Corte di legittimità ha già avuto modo di sottolineare, infatti, la tesisecondo la quale il regolare funzionamento di un etilometro potrebbe essere messosempre in discussione sul mero rilievo formale che le verifiche periodiche non sianoavvenute con esatta cadenza, «risulta estranea ad ogni previsione normativa edalle elementari regole logiche, posto che l’attestazione dell’avvenuta taraturadell’apparecchio è funzionale a dimostrare il suo regolare funzionamento alla datain cui è stato eseguito l’accertamento sul quale è fondata l’ipotesi accusatoria»(Sez. 4, n. 24424 del 08/06/2021 non massimata, pag. 3 della motivazione).3. Oltre a sostenere che gli operanti non avrebbero potuto utilizzarel’etilometro in dotazione perché privo di regolare omologazione, la difesa hacontestato anche i risultati dell’accertamento.Ha sostenuto a tal fine – ancora una volta facendo riferimento alleconsiderazioni sviluppate dal proprio consulente – che, ai sensi del d.m.n. 196/1990 (Regolamento recante l’individuazione degli strumenti e delleprocedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza), i valori estremi difunzionamento di un etilometro sono 0 e 40 gradi Celsius sicché, ad unatemperatura inferiore a zero gradi centigradi, gli etilometri in dotazione alle Forzedell’ordine non forniscono risultati validi.Il motivo era stato proposto anche nell’atto di appello e la Corte territoriale loha considerato infondato rilevando (pag. 7) che, secondo quanto documentatodalla difesa, il 28 novembre 2023 a Cortina d’Ampezzo le temperature avevanooscillato da un massimo di +8 a un minimo di -2 gradi, ma nulla prova che alle00:40, quando il controllo avvenne, la temperatura fosse inferiore a zero. Si trattadi una motivazione non manifestamente illogica, così come non è manifestamenteillogico aver considerato (pag. 8 della sentenza impugnata) che il macchinario eracollocato all’interno di un’auto di servizio e perciò operava ad una temperatura,comunque lievemente superiore a quella esterna.A ciò deve aggiungersi che i valori estremi di funzionamento dell’etilometrocui la difesa fa riferimento sono indicati nell’allegato al d.m. n. 196/1990 cheindividua i requisiti tecnici richiesti per l’omologazione. Questo allegato stabilisceche, per poter essere omologati, gli etilometri debbano essere sottoposti a provedi funzionamento e, per quanto riguarda la temperatura, indica i «valori estremidelle condizioni di funzionamento assegnate da considerare per le prove» (cosìtestualmente paragrafo 6.2.2.), in un minimo di 0 gradi e in un massimo di 40gradi Celsius. Ciò comporta che gli etilometri non siano testati per funzionare atemperature inferiori a zero gradi, ma non comporta che non siano in condizionedi funzionare a queste temperature e l’allegato al d.m. n. 196/90 espressamenteprevede, al paragrafo 3.8.: che gli strumenti procedano automaticamente «allaverifica del buon funzionamento prima di ogni misura visualizzandone il risultatoe dopo ogni misura che abbia portato ad un risultato superiore al valore massimoconsentito»; che il risultato della misurazione sia fornito «soltanto dopo la verificadel buon funzionamento»; che ove sia rilevata «una anomalia, un difetto o unsegnale di errore», lo strumento non debba «fornire un risultato che possa essereconsiderato valido». Se ne desume che gli strumenti omologati sono testati perfunzionare a temperature comprese tra 0 e 40 gradi centigradi, ma sono anchepredisposti in modo da non fornire alcun risultato quando, per le condizioni nellequali l’apparecchio viene fatto operare, quel risultato non sarebbe affidabile.4. Per quanto sin qui esposto, il terzo motivo di ricorso è manifestamenteinfondato e lo è, di conseguenza, anche il quarto. La motivazione con la quale laCorte di appello ha ritenuto attendibili le misurazioni eseguite, infatti, non presentaprofili di contraddittorietà o manifesta illogicità ed è conforme ai principi di dirittoche regolano la materia. Basta rilevare allora che la ritenuta attendibilità dell’esitodell’alcoltest – dal quale risultava un tasso alcolemico di 1,84 g/l alla prima provae di 1,88 g/l alla seconda prova – preclude la qualificazione del fatto ai sensidell’art. 186, comma 2, lett. a) cod. strada. e che nessun profilo di illogicità puòessere ravvisato nell’aver posto in luce che il tasso rilevato dall’etilometro non èincoerente con l’osservazione degli operanti, secondo i quali [OSCURATO:PERSONA] rispose loro«in modo sconnesso, balbettando e con eloquio stentato» e fu sottoposto acontrollo perché l’autovettura da lui condotta «procedeva a zig-zag» (pag. 3 dellasentenza impugnata).5. Col quinto motivo la difesa si duole che non sia stata ritenuta applicabile lacausa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.Come noto, il giudizio sulla tenuità del fatto necessario per poter applicare lacausa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen. richiede unavalutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta,che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalitàdella condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del dannoo del pericolo (cfr., per tutte, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj,Rv. 266590). In breve, come efficacemente chiarito dal supremo Collegio, (pag. 8della motivazione della sentenza n.13681/2016) si richiede «una equilibrataconsiderazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelleche attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto». Ai fini dellaapplicazione dell’art. 131 bis cod. pen., infatti, «non esiste un’offesa tenue o gravein chiave archetipica. È la concreta manifestazione del reato che ne segna ildisvalore».La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi. Ha valorizzato,infatti: da un lato, che il tasso alcolemico rilevato era ben superiore al limiteminimo previsto dall’art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada (pari a 1,5 g/l);dall’altro, che, secondo quanto riferito dagli operanti, [OSCURATO:PERSONA] fu sottoposto acontrollo perché procedeva a zig-zag in piena notte e in una strada pubblica. Hasostenuto, quindi, con argomentazione non certo illogica, che la condotta di guidaconstatata dagli operanti – indicativa della difficoltà da parte del conducente dimantenere il controllo del veicolo – creò pericolo per la sicurezza della circolazionestradale. Dalla sentenza impugnata risulta inoltre che, quando fu fermato, Santerrispose agli agenti «in modo sconnesso e balbettando, con eloquio stentato»,sicché non è illogico aver ritenuto che la condotta di guida sopra descritta siadipesa dall’alterazione alcolica e avere valutato il fatto non particolarmente tenueancorché dallo stesso non siano derivati effetti dannosi.Anche il quinto motivo, dunque, è manifestamente infondato.6. Col primo motivo la difesa sostiene che, nel dispositivo della sentenza diprimo grado, vi sarebbe un errore materiale non essendovi stata indicata lasospensione condizionale della pena ancorché, nella motivazione, fosse statariconosciuta la sussistenza dei requisiti per l’applicazione di tale beneficio.Dall’esame degli atti risulta che il dispositivo trascritto in calce alla sentenza delTribunale non è conforme a quello letto in udienza, nel quale la sospensionecondizionale della pena è stata disposta. L’errore materiale, dunque, riguarda lasentenza di primo grado, non la sentenza cui il ricorso si riferisce e, ai sensidell’art. 130 cod. proc. pen., non è questa Corte a doverlo correggere. Neconsegue l’inammissibilità del motivo.7. Il sesto motivo di ricorso è fondato. Il Tribunale non ha ritenuto di applicarele attenuanti generiche, ma non ha motivato tale decisione. Tale mancataapplicazione è stata fatta oggetto di doglianza nell’ottavo motivo dell’atto diappello che così è titolato: «mancata concessione delle attenuanti generiche». Nelparagrafo della sentenza impugnata che riporta i motivi di appello, questo motivonon è riportato e la Corte territoriale non lo ha esaminato. Non si tratta di unmotivo aspecifico perché, nell’invocare il beneficio, il difensore aveva fattoriferimento alla personalità dell’imputato e al buon comportamento processuale e,soprattutto, perché la sentenza di primo grado non aveva speso parole sul punto.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata per una compiutae motivata valutazione sulla concreta applicabilità delle attenuanti generiche.8. Poiché l’annullamento riguarda soltanto il trattamento sanzionatorio, aisensi dell’art. 624 cod. proc. pen., deve essere dichiarata l’irrevocabilità delladeclaratoria di responsabilità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa decisione sullaconcedibilità delle attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto adaltra sezione della Corte di appello di Venezia.Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara irrevocabile la declaratoria diresponsabilità.Così deciso il 9 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]