CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 luglio 2026
Cassazione n. 23904/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra specialein calce al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 5 – n. 1277/2016, depositata l’8 luglio2016;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del1° luglio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 4500/2017Numero sezionale 5207/2026Numero di raccolta generale 23904/2026Data pubblicazione 23/07/20261. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Sienanotificava a [OSCURATO:PERSONA] avvisi di accertamento nn.T8V011T02110/13, T8V011T02119/13, T8V021T02142/13,T8V021T02154/13 e T8V021T02157/13, rispettivamente per glianni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, con i quali, sulla base dialtrettanti avvisi di accertamento emessi nei confronti dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che, negli anni oggetto diaccertamento, aveva la natura di società di persone quale [OSCURATO:SOCIETA].), rideterminava l’IRPEF e le relativeaddizionali e sanzioni dovute dal suddetto contribuente ex art.5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.L’accertamento nei confronti della società si fondava, inparticolare, sul disconoscimento e recupero a tassazione di costiriguardanti operazioni di sponsorizzazione eseguite in favoredella [OSCURATO:PERSONA], ritenute parzialmente inesistenti nellamisura del 70%, e pertanto fatte oggetto di recupero nei limitidi detta percentuale, nonché nei confronti della AssociazioneSportiva [OSCURATO:PERSONA] e del Gruppo SportivoDilettantistico Pianella, reputate parzialmente non inerenti,sempre nella misura del 70%.2. Avverso gli avvisi di accertamento in questione MinucciTributaria Provinciale di Siena la quale, con sentenza n.91/2015, depositata il 2 marzo 2015, previa riunione deglistessi, li accoglieva parzialmente, richiamando le sentenze nn.148/2015 e 149/2015 emesse dalla stessa C.T.P. conriferimento agli accertamenti societari, e quindi rideterminandola pretesa fiscale sulla base della riduzione al 30% delleoperazioni ritenute inesistenti in favore della [OSCURATO:PERSONA] computando nel 50% la non inerenza degli esborsi sostenutiR.G. N. 4500/2017 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4500/2017Numero sezionale 5207/2026Numero di raccolta generale 23904/2026Data pubblicazione 23/07/2026in favore della [OSCURATO:PERSONA] CiclisticaSenese; nulla veniva disposto con riferimento al GruppoSportivo [OSCURATO:PERSONA].3. Interposto gravame sia dall’Agenzia delle Entrate che dalcontribuente, la [OSCURATO:PERSONA] dellaToscana – sez. n. 5, con sentenza n. 1277/2016, pronunciata il4 luglio 2016, e depositata in segreteria l’8 luglio 2016,accoglieva l’appello dell’Ufficio, confermando integralmentel’avviso di accertamento; rigettava l’appello proposto dalcontribuente, condannando quest’ultimo alla rifusione dellespese di giudizio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneMinucci Fabrizio, sulla base di nove motivi (ricorso notificato il10 febbraio 2017).Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.5. Con decreto presidenziale del 17 marzo 2026 è stata fissataper la discussione del ricorso l’adunanza in camera di consigliodel 1° luglio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a nove motivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso si assume la nullità dellasentenza per inammissibilità dell'appello erariale, avutoriguardo alla violazione del combinato disposto degli artt. 22 e53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, n.4, c.p.c.1.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenzaper omessa pronuncia sulla eccepita nullità della sentenza dellaC.T.P. di Siena, in violazione degli art. 36, comma 2 e 1 d.lgs.R.G. N. 4500/2017 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4500/2017Numero sezionale 5207/2026Numero di raccolta generale 23904/2026Data pubblicazione 23/07/2026546/1992, nonché degli artt. 112 e 132, comma 2, c.p.c., inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.1.3. Con il terzo motivo si stigmatizza la violazione dell'art. 43d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 57 d.P.R. 26 ottobre1972, n. 633, nella formulazione anteriore alla modificaintrodotta con la l. 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il giudice ritenutoerroneamente la sussistenza del presupposto dell'obbligo didenuncia idoneo a postulare il "raddoppio dei termini" perl'accertamento.1.4. Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenzaper omessa pronuncia sul secondo motivo di impugnazione,relativo all'inapplicabilità della disciplina del c.d. "raddoppio deitermini" in materia di IRAP, in violazione degli artt. 1 e 36,comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in violazione altresì degli artt. 112e 132, comma 2, c.p.c., avuto riguardo all'art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c.1.5. Con il quinto motivo di ricorso si assume la nullità dellasentenza per omessa pronuncia sul secondo motivo diimpugnazione, in particolare menzionando la "inapplicabilitàdella disciplina del c.d. raddoppio dei termini a rilievi(indeducibilità di un costo non inerente/antieconomico) che nonhanno rilevanza penal-tributaria, in violazione degli artt. 1 e 36,comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in violazione altresì degli artt. 112e 132, co. 2, c.p.c., avuto riguardo all'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.1.6. Con il sesto motivo si denuncia la nullità della sentenzaper omessa pronuncia del secondo motivo di impugnazione,segnalando l'inapplicabilità del c.d. "raddoppio dei termini", inR.G. N. 4500/2017 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4500/2017Numero sezionale 5207/2026Numero di raccolta generale 23904/2026Data pubblicazione 23/07/2026ipotesi di reato riferibile ad una società, al socio che non ne èné amministratore, né legale rappresentante, "in violazionedegli artt. 1 e 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in violazionealtresì degli artt. 112 e 132, comma 2, c.p.c., avuto riguardoall'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.1.7. Con il settimo motivo di ricorso si deduce la violazionedell'art. 90, comma 8, l. 27 dicembre 2002, n. 89, nonché degliartt. 108, comma 2, e 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la C.T.R.erroneamente ritenuto che l'operatività dell'agevolazioneinvocata dalla contribuente fosse subordinata "alla verifica dellanatura e dell'inerenza della spesa".1.8. Con l'ottavo motivo di ricorso si assume la nullità dellasentenza per carenza di motivazione in violazione dell'art. 111Cost. e degli artt. 1 e 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, avutoriguardo all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.1.9. Con il nono motivo si denuncia la nullità della sentenzaper omessa pronuncia sul terzo motivo di impugnazione, ossiasull'insufficienza degli elementi probatori citati dall'Ufficio asupporto del recupero a tassazione e sull'inesistenza dipresunzioni gravi, precise e concordanti, in violazione degli artt.39, comma 1, lett. d), e 41-bis D.P.R. n. 600/1973, nonché 24e 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 del 1997 e 54 d.P.R. n.633/1972, in violazione degli artt. 1 e 36, comma 2, d.lgs. n.546/1992, in violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, c.p.c.,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.R.G. N. 4500/2017 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4500/2017Numero sezionale 5207/2026Numero di raccolta generale 23904/2026Data pubblicazione 23/07/20262.1. Il primo motivo non coglie nel segno e va disatteso. Ilmotivo è inammissibile per la novità della questione dedotta,che non risulta dal provvedimento impugnato, rilevandosi, sulpunto, il ricorso privo di autosufficienza perché non rispettosodel noto principio secondo cui «qualora con il ricorso percassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cennonella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena diinammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzionedinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specificodi autosufficienza del ricorso.I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a penad'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema deldecidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per laprima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temidi contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabilid'ufficio» (Cass. 9 luglio 2013, n. 17041; Cass. 9 agosto 2018,n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 13 agosto2018, n. 20712).È noto, d'altronde, che i motivi del ricorso per cassazionedevono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che sianogià comprese nel tema del decidere del giudizio di appello e nonsi possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovitemi di contestazione che implichino indagini e accertamenti difatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si trattidi questioni rilevabili d'ufficio (Cass. 13 giugno 2018, n. 15430)e, in quest'ottica, il ricorrente ha l'onere di riportare, a penad'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti terminiR.G. N. 4500/2017 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4500/2017Numero sezionale 5207/2026Numero di raccolta generale 23904/2026Data pubblicazione 23/07/2026della questione posta al giudice di merito (Cass. 9 luglio 2013,n. 17041).Il motivo è, in ogni caso, pure infondato.Ancora di recente questa Corte ha condivisibilmente affermatoche «in tema di impugnazioni nel processo tributario, laspedizione a mezzo posta dell'atto d'appello in busta chiusa,anziché in plico senza busta ex art.20 del d.lgs. n. 546 del 1992determina una mera irregolarità in assenza di contestazioni sulcontenuto della busta e sulla sua riferibilità alla parte; neconsegue che la regola del citato art. 20 - secondo la quale lanotificazione del ricorso alla Commissione Tributaria eseguita amezzo del servizio postale si perfeziona, per il notificante, alladata di spedizione dell'atto, anziché a quella della sua ricezioneda parte del destinatario - è applicabile anche alla spedizioneeffettuata in plico raccomandata in busta chiusa, poiché,essendo la prescrizione dell'invio volta esclusivamente aconferire certezza in ordine all'individuazione dell'atto notificato,non v'è ragione di discostarsi da detta regola, quale espressionedi un principio generale applicabile anche al processo tributario,in assenza di contestazioni del destinatario sulla effettivacorrispondenza fra l'atto contenuto nella busta e l'originaledepositato» (v. ex multis Cass. 5 dicembre 2024, n. 31196).2.2. Il secondo motivo è inammissibile e, comunque,infondato.Il profilo il cui esame si assume trascurato si risolve in unasemplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validitàdella sentenza.L'omissione segnalata è intrinsecamente insuscettibile ditradursi in un vizio tale da determinare un effetto invalidanteR.G. N. 4500/2017 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4500/2017Numero sezionale 5207/2026Numero di raccolta generale 23904/2026Data pubblicazione 23/07/2026della sentenza, non avendo inciso sull'attività del giudice e noninvestendo un punto decisivo, sol che si consideri cheriguardava le posizioni della società esaminate in distinti giudizi.2.3. Il terzo motivo è suscettibile d'essere trattato unitamenteal quinto motivo, investendo ambedue le censure il medesimoaspetto. Tali motivi sono infondati e vanno rigettati.Secondo la disciplina applicabile ratione temporis alla presentefattispecie (trattandosi di avvisi di accertamento notificatinell'anno 2013), il raddoppio dei termini deriva dal meroriscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale aisensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettivapresentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale edall'accertamento penale del reato, restando irrilevante, inparticolare, che l'azione penale non sia perseguita o siaintervenuta una decisione penale di proscioglimento, diassoluzione o di condanna (Cass. n. 11171 del 2016; Cass. n.24576 del 2022).La Corte costituzionale (sent. n. 247 del 2011) ha, infatti,affermato che l'unica condizione per il raddoppio dei termini ècostituita dalla sussistenza dell'obbligo di denuncia penale,indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga edindipendentemente dal suo adempimento, sicché «il giudicetributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi diimpugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo didenuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora perallora (cosiddetta "prognosi postuma") circa la loro ricorrenzaed accertando, quindi, se l'Amministrazione finanziaria abbiaagito con imparzialità o abbia, invece, fatto uso pretestuoso eR.G. N. 4500/2017 8Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4500/2017Numero sezionale 5207/2026Numero di raccolta generale 23904/2026Data pubblicazione 23/07/2026strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruireingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento».Nella specie, la C.T.R. si è attenuta ai principi riassunti, per unverso richiamandoli, per altro verso accertando che «nel nostrocaso si ritiene di poter confermare la gravità dei riscontridell'Ufficio in ordine all'ipotizzata dichiarazione fraudolentamediante l'uso di fattura per operazioni inesistenti, come sievince dalla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei socifondatori ed amministratori delle associazioni emittenti le stessefatture».2.4. Il quarto motivo è fondato.In ossequio al principio di autosufficienza e specificità laricorrente ha dimostrato d'aver reiteratamente dedotto laquestione dell'inapplicabilità del meccanismo del raddoppioall'IRAP.Su detta questione la sentenza d'appello ha sostanzialmenteomesso di pronunciarsi.La statuizione che ritiene operativa la disciplina del raddoppios'infrange, proprio in relazione all'IRAP, sui principinomofilattici, alla cui stregua in tema di accertamento, il c.d.raddoppio dei termini, previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, non si applica all'IRAP, poiché le violazioni delle relativedisposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (Cass. n. 600del 2025; Cass. n. 10483 del 2018).2.5. Il sesto motivo è infondato.Mette conto rilevare, sul punto, che il "raddoppio dei termini"è applicabile indipendentemente dalla qualifica soggettiva dellapersona che ha commesso il reato tributario purché il reatostesso sia riconducibile all'attività della società contribuente eR.G. N. 4500/2017 9Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4500/2017Numero sezionale 5207/2026Numero di raccolta generale 23904/2026Data pubblicazione 23/07/2026consti come obbligatoria la denuncia penale. Invero, ai fini delraddoppio dei termini per l'accertamento, ai sensi dell'art. 43,comma 3, D.P.R. n. 600/1973, applicabile ratione temporis,quel che conta è la riferibilità del fatto- reato, sotto il profilooggettivo, alla società contribuente. In linea di principio,pertanto il raddoppio in parola è legittimamente operato anchein ipotesi in cui l'autore materiale del reato non sia un soggettodotato di una qualifica formale all'interno dell'ente, sempreché- come nella specie - il reato risulti strettamente connessoall'attività dell'ente e ad essa riferibile, ovvero sussista unacondotta penalmente rilevante inserita nell'alveo dell'attivitàsocietaria.2.6 Il settimo motivo è fondato nei termini di seguito indicati.Non è infatti dubbio che l'art. 90, comma 8, l. n. 289/2012abbia sancito una presunzione legale di inerenza/deducibilitàdelle spese de quibus sino alla concorrenza di € 200.000,qualora erogate a associazioni sportive dilettantistiche, se (a) ilsoggetto sponsorizzato sia una compagine sportivadilettantistica, (b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa,(c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed iprodotti dello sponsor, (d) il soggetto sponsorizzato abbiaeffettivamente posto in essere una specifica attivitàpromozionale (es. apposizione del marchio sulle divise,esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.)(così Cass. n. 5720/2016).La C.T.R., in contrasto con questo assodato principio, sostieneinvece tout court anche la necessità di verifica dell'inerenza; intal senso essa si scontra, fino alla segnalata soglia di € 200.000,con il principio alla cui stregua «In tema di spese diR.G. N. 4500/2017 10Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4500/2017Numero sezionale 5207/2026Numero di raccolta generale 23904/2026Data pubblicazione 23/07/2026sponsorizzazione, il regime di cui all'art. 90, comma 8, della L.n. 289 del 2002, nel testo vigente ratione temporis, fissa unapresunzione assoluta di inerenza e congruità dellesponsorizzazioni rese a favore di imprese sportivedilettantistiche laddove i corrispettivi erogati siano destinati allapromozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogantee sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attivitàdel beneficiario della medesima, consentendo, di conseguenza,di ritenere integralmente deducibili tali spese dal reddito delsoggetto sponsor» (Cass. n. 4612 del 2023; Cass. n. 14232 del2017).2.7. L'ottavo motivo e il nono motivo restano assorbiti.3. In conclusione, quindi, il ricorso va accolto per quanto diragione in riferimento ai motivi quarto e settimo, respinti imotivi primo, secondo, terzo, quinto e sesto e assorbiti l'ottavoe il nono motivo.La sentenza d'appello deve, quindi, essere cassata, inrelazione ai motivi accolti, e la causa deve essere rinviata, pernuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di SecondoGrado della Toscana, in diversa composizione, la qualeprovvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto e settimo motivo di ricorso; rigetta ilprimo, secondo, terzo, quinto e sesto motivo, e dichiaraassorbiti l’ottavo e nono motivo.Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria diR.G. N. 4500/2017 11Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4500/2017Numero sezionale 5207/2026Numero di raccolta generale 23904/2026Data pubblicazione 23/07/2026secondo grado della Toscana, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 1° luglio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 4500/2017 12Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]