CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 19649/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 22 febbraio 2024 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 17/10/2022 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di occupazione abusiva di un immobile. Ricorre l'imputato personalmente deducendo violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. in ordine all'affermazione di responsabilità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta da soggetto non legittimato, in quanto non sottoscritta da difensore iscritto nell'albo dei soggetti abilitati al patrocinio dinanzi a questa Corte Suprema. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 24 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] (A)ina Petruzas )23 [OSCURATO:PERSONA]