CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 1965
Cassazione n. 14780/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/01/1965 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo è volto a prospettare una diversa valutazione inerente al merito e non individua specifici vizi del ragionamento della Corte territoriale, che, al contrario, ha dato conto del diniego delle attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio, sottolineando che il fatto non avrebbe potuto considerarsi di modesta consistenza e che il ricorrente è soggetto gravato da plurimi precedenti; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consigliere